COMUNICATO STAMPA – DONNA CONDANNATA A 30.000 EURO PER CONTINUA DENIGRAZIONE DEL PADRE DEI FIGLI

DONNA CONDANNATA A 30.000 EURO PER CONTINUA DENIGRAZIONE DEL PADRE DEI FIGLI

“GIUSTA LA SANZIONE MA EVITANDO SEMPRE  DI MERCIFICARE GLI AFFETTI”

Il Tribunale di Roma ha condannato una madre a risarcire con 30.000 euro il padre da lei denigrato agli occhi di uno dei tre figli.

La decisionecommenta AIAF – Associazione Italiana per la Famiglia e per i Minori non è la prima di questo genere,  poiché si basa su una legge di 10 anni fa. Il clamore derivante dalla cifra concessa va in realtà ridimensionato; si trattava infatti  di un divorzio molto conflittuale, con uno dei figli che rifiutava da tempo di vedere il padre anche per colpa della continua denigrazione fatta dalla mamma, donna assai benestante”.

“La cifra di 30.000 euro, sicuramente importante, è motivata dalla  gravità dei fatti ed è commisurata alla situazione patrimoniale della donna; una somma inferiore, probabilmente,  non l’avrebbe dissuasa dal proseguire nel suo comportamento non corretto”.

AIAF evidenzia l’importanza della decisione in quanto  conferma, indirettamente,  che  il risarcimento del danno  può essere un valido  strumento di  cui, però,  non si deve mai abusare, per evitare di “mercificare” gli affetti.

Approvata mozione AIAF al XXXIII Congresso Nazionale Forense in merito al perfezionamento della normativa sulla negoziazione assistita in materia familiare

Approvata mozione AIAF al XXXIII Congresso Nazionale Forense in merito al perfezionamento della normativa sulla negoziazione assistita in materia familiare

Nel corso del XXXIII Congresso Nazionale Forense  è stata approvata la mozione che l’AIAF unitamente all’ONDF, all’UNCC e all’AMI ha presentato il primo giorno del Congresso.

La votazione è avvenuta l’ultimo giorno sul testo formulato nei seguenti sette punti e ha chiesto al CNF e a tutti gli organi rappresentativi dell’Avvocatura di adoperarsi affinchè:

1) la negoziazione assistita sia estesa anche ai procedimenti aventi ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale a prescindere dal rapporto esistente tra i genitori;

2) l’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita possa contenere trasferimenti immobiliari con la sola autenticazione da parte degli Avvocati, mediante introduzione di un comma 7 all’art. 6;

3) l’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita sia titolo per la trascrizione del diritto di assegnazione della casa coniugale, senza la necessità di ricorso all’autenticazione delle firme da parte del notaio;

4) sia estesa la possibilità di concludere validamente accordi, a seguito di convenzione di negoziazione assistita, che prevedono la corresponsione di una tantum ex art. 5 L. 898/70, prevedendo che l’obbligatoria valutazione di equità (attualmente operata dal Tribunale) venga fatta dalle parti con l’ausilio dei difensori.

5) sia estesa alla procedura di negoziazione assistita il beneficio del patrocinio a spese dello stato con adeguata regolamentazione;

6) sia eliminata la fase “presidenziale” nell’ipotesi di diniego del visto / autorizzazione da parte del PM prevedendo che, in detti casi: a)  il PM indichi per iscritto alle parti le modifiche da apportare; b) le parti abbiamo la facoltà di accettare le suddette modifiche; c) in difetto  la procedura si concluda con un non luogo a provvedere libere le parti di redigere nuovi accordi  nelle forme di legge.

7) sia previsto che gli originali degli accordi vengano conservati dai COA, mediante istituzione di apposito archivio con facoltà di rilasciare copie.

Auspichiamo che l’azione che il CNF svolgerà possa essere sensibilizzata adeguatamente dal legislatore, per rendere la negoziazione assistita sempre più adeguata alle esigenze dei cittadini di utilizzare questo utile strumento di soluzione dei rapporti familiari in crisi, alternativo all’attività giudiziale.

http://lanotiziah24.com/2016/10/roma-a-milano-approvata-mozione-aiaf-al-congresso-nazionale-forense-sulla-negoziazione-assistita-in-materia-familiare/

http://www.associazionenazionaleavvocatiitaliani.it/?p=73705

http://www.primapaginanews.it/dettaglio_news_hr.asp?ctg=11&id=372137

https://www.turchettoesommaio.com/novit%C3%A0/

http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=6982

http://www.mondoprofessionisti.it/

http://www.giuslavoristi.it/agi-nazionale/notizie/diretta-streaming/

http://www.giuslavoristi.it/08-10-2016-agi-al-xxxiii-congresso-nazionale-forense-mozione-negoziazione-assistita-approvata/

http://www.agenparl.com/giustizia-aiaf-approvata-mozione-al-congresso-nazionale-forense-perfezionamento-negoziazione-assistita-materia-familiare/

RIFORMA DELLA GUSTIZIA MINORILE: ABOLIRE LA GIURIDIZIONE SPECIALE. COSì AIAF ALLA RIUNIONE AL MINISTERO DI GIUSTIZIA

RIFORMA DELLA GUSTIZIA MINORILE: ABOLIRE LA GIURIDIZIONE SPECIALE. COSì AIAF ALLA RIUNIONE AL MINISTERO DI GIUSTIZIA

La giustizia minorile è probabilmente la parte del disegno di legge delega sulla riforma del processo civile che vede pareri maggiormente discordanti: negli ultimi tempi opinioni divergenti sono state da più parti espresse con toni anche accesi.

Per giungere ad una riforma il più possibile condivisa e che tenga nel massimo conto il migliore interesse del minore, il Ministero di Giustizia ha convocato ieri pomeriggio una riunione – alla presenza del Sottosegretario Senatrice Federica Chiavaroli – cui hanno partecipato le principali realtà coinvolte a vario titolo nel processo di riforma.

Per AIAF era presente l’avvocato Giulia Sapi che, apprezzando la modalità di confronto proposta dall’ufficio legislativo del Ministero, ha espresso il plauso per la proposta di abolizione di una giurisdizione speciale, ormai inidonea alla tutela dei diritti relazionali dei minori, nonché per il tentativo di formalizzazione del processo minorile, evidenziando tuttavia le gravi criticità della riforma in esame, laddove conserva un doppio binario di giurisdizione per le questioni che coinvolgono gli interessi dei minori, con particolare riguardo ai procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale, nonché alla composizione dell’organo giudicante.

L’avvocato Sapi, nel ricordare che la soluzione proposta risulta in contrasto con il principio del giusto processo, ha ribadito la proposta dell’AIAF che le professionalità extragiuridiche vadano a costituire l’albo degli ausiliari del giudice, affinchè lo assistano nel compimento degli accertamenti per i quali siano richieste le loro competenze tecniche ma nel rispetto delle garanzie previste dal principio del contraddittorio, con evidenti risparmi di costi per i cittadini e la riduzione del carico di lavoro del servizio sociale, a cui deve essere restituito il ruolo che gli è proprio di sostegno alle famiglie.

Roma, 29 luglio 2016

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ILLEGITTIMA LA DISPOSIZIONE CHE PREVEDE LA RIDUZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITA’ A FAVORE DEL CONIUGE NEL CASO IN CUI IL DE CUIUS ABBIA CELEBRATOIL MATRIMONIO AD ETA’ SUPERIORE A 70 ANNI E LA DIFFERENZA DI ETA’ TRA I CONIUGI SIA SUPERIORE A VENT’ANNI

ILLEGITTIMA LA DISPOSIZIONE CHE PREVEDE LA RIDUZIONE

DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITA’ A FAVORE DEL CONIUGE

NEL CASO IN CUI IL DE CUIUS ABBIA CELEBRATOIL MATRIMONIO

AD ETA’ SUPERIORE A 70 ANNI E LA DIFFERENZA DI ETA’

TRA I CONIUGI SIA SUPERIORE A VENT’ANNI

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 174 del 15 giugno 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 5 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con legge 15 luglio 2011 n. 111 per violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost.
La norma dichiarata illegittima prevedeva per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 che l’aliquota percentuale della pensione di reversibilità a favore del coniuge superstite fosse ridotta, nei casi di matrimonio contratto dal de cuis ad età superiore a 70 anni con una differenza di età tra i coniugi superiore a 20 anni, del 10% in ragione di ogni anno del matrimonio con il de cuius mancante rispetto al numero di 10, per cui il coniuge superstite avrebbe dovuto dal 2012 ricevere una pensione nella misura percentuale sopra riferita.
La questione di legittimità è stata rimessa alla Corte Cost. dalla Corte dei Conti della Regione Lazio.
La Corte ha osservato come la pensione di reversibilità configuri “una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell’interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l’effettivo godimento dei diritti civili e politici” e ciò ex art. 3, 2° comma della Costituzione, rilevando come “la pensione di reversibilità erogata al coniuge superstite si colloca nell’alveo degli art. 36, 1° comma e 38, 2° comma, della Carta fondamentale, che prescrivono l’adeguatezza della pensione quale retribuzione differita e l’idoneità della stessa a garantire un’esistenza libera e dignitosa” osservando, inoltre, che “la finalità previdenziale della pensione di reversibilità si raccorda ad un peculiare fondamento solidaristico, in quanto tale prestazione mira a tutelare la continuità del sostentamento e a prevenire lo stato di bisogno che può derivare dalla morte del coniuge”.
La Corte, su tali presupposti, ha rilevato come la disposizione impugnata si riveli “disarmonica” rispetto ai principi costituzionali sopra ricordati, chiarendo come “la disposizione dichiarata incostituzionale abbia introdotto una regolamentazione irragionevole, incoerente con il fondamento solidaristico della pensione di reversibilità che ne determina la finalità previdenziale, presidiata dagli art. 36 e 38 Cost.”, precisando che, operando a danno del solo coniuge superstite più giovane, “si conferisce, in tal modo, rilievo a restrizioni a mero fondamento naturalistico (sentenza. n. 587 del 1988, punto 2 del Considerato in diritto”) che la giurisprudenza della stessa Consulta ha già ritenute estranee “all’essenza e ai fini del vincolo coniugale”, con peculiare riguardo all’età avanzata del contraente e alla durata del matrimonio”.
Secondo la Corte, il sistema introdotto dalla norma dichiarata incostituzionale appare tanto più “inaccettabile quando la durata del matrimonio sia inferiore all’anno”, ipotesi secondo la quale “la durata del matrimonio azzera il trattamento previdenziale”, per cui “Il meccanismo di riduzione, concepito in termini graduali dal legislatore, si risolve in una esclusione pura e semplice del diritto”.
Correttamente la Corte ha evidenziato che “il nesso tra durata del matrimonio e ammontare della pensione di reversibilità non si correla ad una previsione generale e astratta, eventualmente incentrata su un requisito minimo di convivenza, valido per tutte le ipotesi. Tale nesso, articolato nei termini singolari di un progressivo incremento dell’importo della pensione al protrarsi del matrimonio riguarda la sola ipotesi in cui il matrimonio sia scelto da chi ha già compiuto i 70 anni e la differenza di età tra i coniugi travalichi i 20 anni.”
Conclude la Corte precisando che “il rilievo peculiare della durata del matrimonio, nella sola ipotesi regolata dalla disciplina in esame, ne palesa, da altra e ugualmente pregnante angolazione, – il contrasto già segnalato con l’art. 3 Cost.”.
Da tali considerazioni, che abbiamo riassunto, come previsto dalle finalità della presente NL, la Corte fa discendere la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sopra ricordata.
La questione appare di rilevante interesse sociale per la sempre maggior diffusione di matrimoni tra ultrasettantenni e persone con più di 20 anni in meno.
http://www.aiaf-avvocati.it/files/2016/07/S25C-916072113430.pdf

COMUNICATO STAMPA – aspetti patrimoniali di separazioni e divorzi dinanzi all’ufficiale dello stato civile

COMUNICATO STAMPA

aspetti patrimoniali di separazioni e divorzi dinanzi all’ufficiale dello stato civile


Accolto dal TAR del Lazio il ricorso di AIAF a tutela del coniuge più debole

L’ Ufficiale dello Stato Civile è un mero certificatore dell’accordo delle parti, non può accogliere richieste di separazione, divorzio o modifica, ai sensi dell’art. 12 del D.L 132\14 convertito con L.162|14,se le parti hanno concordato il versamento di un contributo di mantenimento mensile o un assegno divorzile anche in soluzione una tantum. Questo ribadisce la Sentenza del TAR del Lazio del 7 luglio 2016 accogliendo il ricorso di AIAF.

Premessa: L’art. 12 del d.l. n. 132/2014 convertito dalla L.162/2014 prevede al comma 3, che l’accordo di separazione o divorzio dinanzi all’ufficiale dello stato civile “…non può contenere patti di trasferimento patrimoniale”.

Con tale divieto il legislatore ha voluto tutelare i soggetti più deboli.

Una successiva interpretazione fornita dal Ministero degli Interni ha invece letto in tale accordo la possibilità di versare assegni di mantenimento.

Contro questa interpretazione, che chiaramente sfavoriva il coniuge piu “debole” ha fatto ricorso l’AIAF insieme all’Associazione Donna Chiama Donna Onlus.

Il ricorso è stato accolto dal TAR del Lazio.

Di seguito una sintesi della sentenza “Il TAR del Lazio sezione Prima ter, Presidente Panzironi, estensore Tricarico, ha accolto il ricorso promosso da AIAF e Donna Chiama Donna Onlus, contro il Ministero dell’Interno , Ministero della Giustizia ed altri… Il ricorso chiedeva l’annullamento della Circolare n. 6\15 del 24.04.2015 prot. 1307 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali , Direzione Centrale per i Servizi Demografici, nella parte in cui, nell’interpretare la disposizione dell’art. 12 , comma 3, terzo periodo del D.L. 132\14, stabilisce  che nel divieto di “trasferimenti” patrimoniali non rientra la previsione della corresponsione di un contributo di mantenimento per il coniuge piu “debole” sia in separazione che in divorzio. Il TAR ha accolto il principio che ”escludere dall’ambito applicativo dell’art.12 del d.l. n.132\14 l’ipotesi di patti di trasferimento patrimoniale è tesa a garantire il soggetto più debole della coppia che altrimenti sarebbe fortemente penalizzato, stante la procedura particolarmente accelerata e semplificata , che peraltro vede la presenza solo eventuale – e non già obbligatoria- di avvocati e che attribuisce all’ufficiale dello stato civile un ruolo meramente certificatore dell’accordo”

Alessandro Sartori, Presidente AIAF, plaude alla decisione del TAR e sottolinea che “AIAF è intervenuta incisivamente  allo scopo di tutelare i soggetti coinvolti nell’accordo che di fronte ad una eccessiva semplificazione della procedura di separazione o divorzio avrebbero potuto vedere lesi i loro diritti fondamentali”.

RELAZIONI CON LA STAMPA:

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SI ALLA SOPPRESSIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI ! BASTA CON UNA GIUSTIZIA AFFIDATA A PSICOLOGI E ASSISTENTI SOCIALI !

Sì ALLA SOPPRESSIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI!

BASTA CON UNA GIUSTIZIA AFFIDATA A PSICOLOGI E ASSISTENTI SOCIALI!

L’AIAF, Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori e l’ONDF, Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, che rappresentano quattromila avvocati italiani, intervengono nel dibattito che si è acceso in seguito all’approvazione da parte della Camera del disegno di legge delega sulla riforma del processo civile. Il disegno di legge, con l’obiettivo di accorpare le competenze e di tutelare i diritti soggettivi dei minori, prevede l’abolizione del tribunale per i minorenni.

Da anni gli avvocati di famiglia e dei minori chiedono che il legislatore abbia il coraggio di mettere mano a un sistema di giustizia minorile che sempre più spesso espone il nostro Paese a gravi condanne da parte delle Corti Europee, come nel 2013, nel caso Lombardo v. Italia.

Sono innumerevoli le pronunce della Corte Europea dei Diritti Umani che ravvisano la lesione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare di bambini e adolescenti vittime di un sistema di giustizia civile troppo spesso affidato a psicologi e assistenti sociali.

Un tribunale che impiega anni ad assumere una decisione sul futuro dei soggetti che dovrebbe tutelare non può rispondere alle istanze di un paese civile, e deve essere abolito.

I nostri figli meritano di vedere i loro diritti tutelati da “giudici veri”, che siano vicini sul territorio al cittadino, nell’ambito di un processo giusto e dai tempi celeri.

Il disegno di legge approvato dalla Camera prevede il trasferimento dei compiti e delle funzioni del tribunale per i minorenni a sezioni specializzate del tribunale ordinario. Chi avversa questa decisione afferma, distorcendo la realtà, che si perderebbero le competenze e la dedizione proprie dei giudici minorili. E’ vero il contrario: le competenze vanno a giudici ordinari, ma specializzati, mettendo fuori dalla porta l’attuale pletora di magistrati onorari (psicologi, laureati in discipline sociali, etc.), che certamente svolgono un compito utile nei rispettivi settori di competenza, ma che debbono restare fuori dal processo e, comunque, da non utilizzare come giudicanti. Andreste a chiedere una ricetta medica o una diagnosi a un infermiere o a un portantino? Lo stesso deve valere per la giustizia minorile.

Il disegno di legge approvato dalla Camera va nella giusta direzione ed ha il nostro sostegno.

Noi auspichiamo, tuttavia, che il disegno di legge venga perfezionato, evitando residui di separata giurisdizione, che porterebbero a intralci, ritardi, conflitti di attribuzione.

In definitiva si verificherebbe un cattivo servizio al cittadino.

AIAF Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i Minori e

ONDF Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia

Soppressione dei tribunali per minorenni, l’Aiaf: “Finalmente!”

27 Maggio 2016

Soppressione dei tribunali per minorenni, l’Aiaf: “Finalmente!”

Soppressione dei tribunali per minorenni, l’Aiaf: “Finalmente!”

Parla Alessandro Sartori, presidente dell’Associazione italiana per la famiglia e per i minori. “Ci battiamo da anni affinché siano istituite sezioni specializzate in ogni tribunale locale, che trattino tutta la materia relativa alla famiglia”

26 maggio 2016 – 12:35

MILANO – “Finalmente!”. Questo è il commento di Alessandro Sartori, presidente dell’Aiaf – Associazione italiana per la famiglia e per i minori, sul disegno di legge che prevede la soppressione dei Tribunali e delle Procure per i minorenni e l’introduzione di sezioni specializzate presso i Tribunali ordinari.
“Noi ci battiamo da anni – ricorda Sartori – affinché siano istituite sezioni specializzate in ogni tribunale locale, che trattino tutta la materia relativa alla famiglia, quindi anche ciò che riguarda i minorenni”.

Sartori sottolinea che i tribunali per minorenni sono “istituzioni create nel 1934, quando le problematiche erano pressoché inesistenti e i reati rari. Oggi tutto è cambiato e ci troviamo in una situazione per cui nelle maggiori regioni italiane – Veneto, Lombardia, Lazio, Emilia Romagna solo per fare degli esempi -, c’è un solo tribunale per minorenni. Ovvio che i giudici non riescono a smaltire tutto il lavoro e poi mancano di prossimità. Solo grazie ai giudici onorari si riesce comunque a smaltire le pratiche”.

Sartori precisa che la riforma garantirebbe comunque di continuare a sfruttare le competenze dei giudici nelle sezioni specializzate, anche se affonda: “Resta da capire come mai, per fare un esempio, al tribunale dei minorenni di Venezia gli ultimi due giudici arrivati provenivano dal penale per i maggiorenni e nulla sapevano di minori”. (gig)

Apprezzamento per l’IMMINENTE approvazione della legge che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze rammarico per il ricorso alla fiducia per una legge non più procrastinabile

Apprezzamento per l’IMMINENTE approvazione della legge che regolamenta

le unioni civili tra persone dello stesso sesso

e disciplina le convivenze

rammarico per il ricorso alla fiducia per una legge non più procrastinabile

L’AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori esprime il proprio apprezzamento per l’imminente approvazione della legge che regola le “unioni civili tra persone dello stesso sesso” e che “disciplina le convivenze di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale”.

Spiace si sia dovuti ricorrere alla fiducia per giungere all’approvazione definitiva di una legge non più procrastinabile, che risponde all’esigenza espressa sia in ambito nazionale che internazionale di disciplinare i rapporti tra persone dello stesso sesso e tra conviventi.

Il testo pone fine ad una discriminazione sentita come non più tollerabile dalla società e oggetto anche di richiami internazionali, a partire da quello della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che già dal 2010 aveva richiamato l’attenzione dei Paesi membri sul principio che: “una coppia omosessuale convivente con una stabile relazione di fatto, rientra nella nozione di vita familiare, proprio come vi rientrerebbe la nozione di una coppia eterosessuale nella stessa situazione”.

Lascia, peraltro, perplessi la tecnica legislativa utilizzata, con un testo di legge composto da un unico articolo con 69 commi; ma la nuova normativa costituisce un passo avanti che auspichiamo verrà portato a compimento con l’emanazione nei prossimi 6 mesi dei decreti attuativi.

Si tratta di una normativa “in divenire”, che nel suo iter dovrà tener conto dell’evoluzione del costume e dell’applicazione che verrà fatta da parte della giurisprudenza sollecitata da un’avvocatura sempre più sensibile e adeguata ai compiti che le sono affidati.
L’AIAF, comunque, si dichiara fin d’ora disponibile per fornire ogni apporto giuridico per il completamento dell’iter legislativo previsto dalla legge.

DDL UNIONI CIVILI: RITARDO VERGOGNOSO, I DIRITTI FONDAMENTALI NON POSSONO ASPETTARE. PREOCCUPAZIONE PER L’ULTERIORE SLITTAMENTO DELLA DISCUSSIONE IN AULA

Ddl unioni civili: ritardo vergognoso, i diritti fondamentali non possono aspettare.

preoccupazione per l’ulteriore slittamento della discussione in aula

AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia, le persone ed i minori, presente su tutto il territorio nazionale, cui aderiscono oltre 1800 avvocati che operano prevalentemente nel settore del diritto di famiglia, minorile e delle persone, vede con preoccupazione il nuovo stallo politico al ddl Cirinnà sulle unioni civili.

Il Governo e la sua maggioranza – dichiara il presidente di AIAF Alessandro Sartoricontinuano a non mantenere l’impegno di una legge che doveva essere varata già nella scorsa primavera”.

A luglio la Corte di Strasburgo ha condannato il nostro Paese per la violazione dell’art 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, che impone agli Stati aderenti di riconoscere e tutelare il diritto al rispetto alla vita familiare senza alcuna discriminazione. La Corte Costituzionale ha ammonito il nostro Parlamento fin dal 2010 affermando che le persone unite in coppie omosessuali hanno diritto ad uno status giuridico alternativo al matrimonio, se questo viene loro precluso.

“Non si può continuare – afferma Sartori a negare il riconoscimento di diritti fondamentali come poter assistere il proprio partner malato o riceverne la pensione di reversibilità. AIAF, che pur sostiene la soluzione del matrimonio egualitario, chiede che venga approvato quanto prima il ddl in esame che, quantomeno, garantisce quelle tutele minime, anche per i figli, che negli altri Paesi europei sono già riconosciute”.

Speriamo che l’appello dei giuristi di Articolo29 “Unioni gay: i bambini innanzitutto” teso a garantire tutele minime anche ai bambini, che AIAF ha sottoscritto insieme a oltre 440 giuristi docenti, magistrati e avvocati sia un ulteriore stimolo e sprone per il Parlamento a superare in fretta l’impasse.

“AIAF – conclude Sartori ritiene inaccettabile e vergognoso che ci siano cittadini italiani cui è ancora negato il rispetto della vita familiare e che trovano tutela solo nei tribunali europei”.

Comunicato

L’AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per le Famiglie e per i Minori) esprime sconcerto in relazione alla vicenda dell’allontanamento di un neonato dalla madre effettuato subito dopo il parto.

Tale provvedimento, secondo le dichiarazioni riportate dalla stampa nazionale è stato adottato dal Pubblico Ministero Minorile per soddisfare l’esigenza di “cristallizzare” la situazione affinchè “i Giudici prendano decisioni nell’assenza di condizionamenti derivanti da aspettative”.

L’AIAF non è mai intervenuta su casi giudiziari aperti nel rispetto dei procedimenti in atto.

Poiché lo stesso PM ha, però, ritenuto di interloquire con i media gli avvocati italiani dell’AIAF (che un’Associazione diffusa in tutto il territorio nazionale e con il maggior numero di aderenti) sentono di dover affermare l’estraneità alla logica della tutela dei diritti dei minori della decisione cautelare adottata.

Allontanare un neonato dalla madre è una decisione gravissima; la letteratura scientifica è pacifica nell’individuare la causa di traumi profondi e difficilmente reversibili nella perdita delle cure materne nella prima fase di vita del bambino.

La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e la Convenzione Europea di –Strasburgo riconoscono il diritto alle relazioni figlio-genitore come un diritto fondamentale, per cui lo Stato non dovrebbe attuare ingerenze che condizionino o limitino questa relazione se non per soddisfare esigenze che abbiano lo stesso rango giuridico del diritto fondamentale che si va a limitare.

Pertanto la relazione figlio-madre si può interrompere solo per un’esigenza di tutela del minore che si risolva nell’evitare allo stesso un danno superiore a quello comunque derivante dalla separazione dalla madre.

Il bambino, nato nella notte di ferragosto, avrebbe dovuto essere inserito con la madre, dopo la dimissione dall’ospedale, in una struttura (ICAM) a custodia attenuata per madri detenute, come deciso dal Tribunale del Riesame lo scorso 15 agosto.

La capacità genitoriale della madre avrebbe dovuto (e dovrebbe) essere indagata ed accertata in una logica di contraddittorio e non essere aprioristicamente esclusa.

Il provvedimento del P.M.M. appare eccessivo e superficiale anche solo considerando che al neonato non poteva derivare alcun danno o pericolo nell’essere accolto in struttura protetta dalle braccia e dal seno materno.

Poteva il P.M.M. segnalare il caso al Tribunale per i Minorenni e attendere la decisione del Tribunale stesso che ci si augura sia presa in contraddittorio dopo un serio accertamento della capacità genitoriale della madre stessa.

Non va dimenticato che anche nel noto caso della sig.ra Franzoni, ritenuta con sentenza definitiva omicida di un figlio, il  Tribunale ha consentito che la stessa partorisse in stato di detenzione con il permesso di scontare la pena residua in maniera attenuata, proprio in ragione della necessità di crescere il piccolo.

La giustizia per i minori dovrebbe adeguarsi ai tempi dei bambini e i diritti delle persone minorenni non dovrebbero essere “cristallizzati”.

In questo caso, invece, un bambino è stato strappato al seno materno, malgrado non vi fosse alcun pericolo per lo stesso.

L’AIAF si augura che il Tribunale per i Minori sappia decidere nel rispetto dei diritti del fanciullo e del diritto ad un giusto processo sulla responsabilità genitoriale dei genitori dello stesso.