25 Luglio 2016

ILLEGITTIMA LA DISPOSIZIONE CHE PREVEDE LA RIDUZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITA’ A FAVORE DEL CONIUGE NEL CASO IN CUI IL DE CUIUS ABBIA CELEBRATOIL MATRIMONIO AD ETA’ SUPERIORE A 70 ANNI E LA DIFFERENZA DI ETA’ TRA I CONIUGI SIA SUPERIORE A VENT’ANNI

ILLEGITTIMA LA DISPOSIZIONE CHE PREVEDE LA RIDUZIONE

DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITA’ A FAVORE DEL CONIUGE

NEL CASO IN CUI IL DE CUIUS ABBIA CELEBRATOIL MATRIMONIO

AD ETA’ SUPERIORE A 70 ANNI E LA DIFFERENZA DI ETA’

TRA I CONIUGI SIA SUPERIORE A VENT’ANNI

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 174 del 15 giugno 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 5 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con legge 15 luglio 2011 n. 111 per violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost.
La norma dichiarata illegittima prevedeva per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 che l’aliquota percentuale della pensione di reversibilità a favore del coniuge superstite fosse ridotta, nei casi di matrimonio contratto dal de cuis ad età superiore a 70 anni con una differenza di età tra i coniugi superiore a 20 anni, del 10% in ragione di ogni anno del matrimonio con il de cuius mancante rispetto al numero di 10, per cui il coniuge superstite avrebbe dovuto dal 2012 ricevere una pensione nella misura percentuale sopra riferita.
La questione di legittimità è stata rimessa alla Corte Cost. dalla Corte dei Conti della Regione Lazio.
La Corte ha osservato come la pensione di reversibilità configuri “una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell’interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l’effettivo godimento dei diritti civili e politici” e ciò ex art. 3, 2° comma della Costituzione, rilevando come “la pensione di reversibilità erogata al coniuge superstite si colloca nell’alveo degli art. 36, 1° comma e 38, 2° comma, della Carta fondamentale, che prescrivono l’adeguatezza della pensione quale retribuzione differita e l’idoneità della stessa a garantire un’esistenza libera e dignitosa” osservando, inoltre, che “la finalità previdenziale della pensione di reversibilità si raccorda ad un peculiare fondamento solidaristico, in quanto tale prestazione mira a tutelare la continuità del sostentamento e a prevenire lo stato di bisogno che può derivare dalla morte del coniuge”.
La Corte, su tali presupposti, ha rilevato come la disposizione impugnata si riveli “disarmonica” rispetto ai principi costituzionali sopra ricordati, chiarendo come “la disposizione dichiarata incostituzionale abbia introdotto una regolamentazione irragionevole, incoerente con il fondamento solidaristico della pensione di reversibilità che ne determina la finalità previdenziale, presidiata dagli art. 36 e 38 Cost.”, precisando che, operando a danno del solo coniuge superstite più giovane, “si conferisce, in tal modo, rilievo a restrizioni a mero fondamento naturalistico (sentenza. n. 587 del 1988, punto 2 del Considerato in diritto”) che la giurisprudenza della stessa Consulta ha già ritenute estranee “all’essenza e ai fini del vincolo coniugale”, con peculiare riguardo all’età avanzata del contraente e alla durata del matrimonio”.
Secondo la Corte, il sistema introdotto dalla norma dichiarata incostituzionale appare tanto più “inaccettabile quando la durata del matrimonio sia inferiore all’anno”, ipotesi secondo la quale “la durata del matrimonio azzera il trattamento previdenziale”, per cui “Il meccanismo di riduzione, concepito in termini graduali dal legislatore, si risolve in una esclusione pura e semplice del diritto”.
Correttamente la Corte ha evidenziato che “il nesso tra durata del matrimonio e ammontare della pensione di reversibilità non si correla ad una previsione generale e astratta, eventualmente incentrata su un requisito minimo di convivenza, valido per tutte le ipotesi. Tale nesso, articolato nei termini singolari di un progressivo incremento dell’importo della pensione al protrarsi del matrimonio riguarda la sola ipotesi in cui il matrimonio sia scelto da chi ha già compiuto i 70 anni e la differenza di età tra i coniugi travalichi i 20 anni.”
Conclude la Corte precisando che “il rilievo peculiare della durata del matrimonio, nella sola ipotesi regolata dalla disciplina in esame, ne palesa, da altra e ugualmente pregnante angolazione, – il contrasto già segnalato con l’art. 3 Cost.”.
Da tali considerazioni, che abbiamo riassunto, come previsto dalle finalità della presente NL, la Corte fa discendere la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sopra ricordata.
La questione appare di rilevante interesse sociale per la sempre maggior diffusione di matrimoni tra ultrasettantenni e persone con più di 20 anni in meno.
http://www.aiaf-avvocati.it/files/2016/07/S25C-916072113430.pdf