22 GIUGNO 2015: AUDIZIONE IN COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA SULLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

L’AIAF, sentita in Commissione Giustizia della Camera sul ddl delega per la riforma del processo civile, ha ribadito la necessità di una piena riforma ordinamentale attraverso il ripristino della prima versione del progetto Berruti, sottolineando l’importanza che l’organo giudicante sia composto esclusivamente da giudici togati, e chiedendo il rispetto delle posizioni espresse dalla Corte di Cassazione sulla portata più ampia della vis actrattiva introdotta dalla legge 219/2012.

Ha chiesto che la delega sia integrata con principi e criteri direttivi chiari, che consentano di delineare un rito celere snello ma rispettoso dei principi del giusto processo.

D.L. N. 132 del 12.09.2014 (misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di giustizia civile). Emendamenti proposti dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative e riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense (AIAF, AMI, CAMMINO, OSSERVATORIO, UNCM)

D.L. N. 132 del 12.09.2014 (misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di giustizia civile).
Emendamenti proposti dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative e riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense (AIAF, AMI, CAMMINO, OSSERVATORIO, UNCM)

art. 2
rubrica: correggere avvocato al plurale
comma 1: sostituire le parole “un avvocato” con “da avvocati”
comma 2: al termine aggiungere le parole “e non superiore a tre mesi, salvo diverso accordo”
comma 5: le parole “di un avvocato” sostituite da “degli avvocati delle parti”.

art. 3
comma 6: sostituire il primo capoverso, sino alle parole “A tale fine …”, con il seguente: “Il beneficio del patrocinio a spese dello Stato si applica anche nella procedura di negoziazione assistita alla parte che si trovi nelle condizioni per l’ammissione secondo le disposizioni vigenti”.

art. 6
rubrica: sostituire “da un avvocato” con le parole “da avvocati”.
comma 1 e 2: eliminare e sostituire con:
comma 1: “La convenzione di negoziazione assistita da avvocati può essere conclusa al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio
anche per quanto riguarda gli accordi relativi ai figli nati dentro o fuori dal matrimonio., e negli eventuali successivi procedimenti di modifica, revisione o di cui agli artt. 8, 9bis, 12 bis e 12 ter, L. n° 898/1970″.
comma 2: “l’accordo raggiunto a seguito della convenzione, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, viene depositato a cura di questi entro il termine di giorni dieci, nella cancelleria del giudice compente che provvede all’omologazione in camera di consiglio, previo parere del P.M.; la mancata omologazione da luogo al procedimento di cui all’art. 158, co. 2, c.c.; l’accordo acquista efficacia con l’omologazione”.
commi 3, 4 e 5: implicitamente da eliminare.

art. 11
comma 1, sostituire la parola “copia”, con la parola “comunicazione”.

art. 12
da eliminare integralmente

Osservazioni e proposte sul decreto-legge n. 132 del 12.09.2014 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di giustizia civile)

Osservazioni e proposte sul decreto-legge n. 132 del 12.09.2014 (Misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di giustizia civile)

In data 29 settembre si sono riunite nella sede del Consiglio Nazionale Forense le 5 associazioni specialistiche più rappresentative in materia di famiglia e minorenni: AIAF, AMI, Cammino, Osservatorio, UNCM.
I rappresentanti hanno esaminato il D.L 132/2014 in oggetto ed hanno condiviso la necessità di alcuni emendamenti che si riportano nell’allegato, fermo restando che in nessun caso in materia di famiglia, minorenni il previo esperimento della procedura di negoziazione assistita dagli avvocati potrà costituire motivo di improcedibilità, ne possono applicarsi le sanzioni di cui all’art.4 conseguenti alla mancata risposta o al rifiuto dell’invito a stipulare la convenzione.

Sostanzialmente ed in estrema sintesi:
– Modifiche all’art. 2: si è ritenuto di chiarire meglio che la procedura di negoziazione assistita deve prevedere la presenza degli avvocati di tutte le parti e di inserire un termine di durata massima della stessa
– Modifiche all’art. 3: si è ritenuto di chiarire meglio che il beneficio del patrocinio a spese dello stato deve essere concesso anche per la procedura di negoziazione assistita che altrimenti sarebbe una procedura possibile solo per gli abbienti;
– Modifiche all’art. 6: si è ritenuto che la definizione consensuale di separazione, divorzio, possa anche includere i procedimenti con figli minori o incapaci o portatori di handicap nonchè quella di affidamento e mantenimento dei figli anche dei genitori non coniugati, ma debba comunque ricevere l’omologa del tribunale, previo parere del PM; in caso che il giudice non omologhi, la procedura (convocazione delle parti) dà luogo al procedimento previsto all’art. 158 c.c., 2 co.; l’accordo acquista efficacia con l’omologazione. La modifica è resa necessaria anche per le procedure riguardanti coppie coniugate senza figli o con figli maggiorenni e indipendenti economicamente anche in relazione a una serie di disposizioni oggi vigenti ed, in particolare, all’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero in tutte le cause matrimoniali e riguardanti i figli minorenni la cui necessità è stata anche ribadita dalla Corte Costituzionale.
Conseguentemente sono state eliminate tutte le previsioni che divengono inutili e, quindi, i commi 3, 4, e 5.
– Modifiche all’art. 11: è stato previsto che l’avvocato invii comunicazione delle procedure concluse con la procedura di negoziazione assistita e non la copia delle stesse, per motivi di privacy degli interessati (non è infatti né utile né opportuno che i contenuti siano inviati ai
Consigli dell’Ordine di appartenenza; per il monitoraggio è sufficiente che i Consigli sappiano quante procedure ci sono state e con quale oggetto);
– Modifiche all’art. 12: è stata eliminata integralmente la procedura dinanzi all’Ufficiale civile, perché incompatibile con una serie di disposizioni di legge (tra le quali sia quella relativa all’intervento obbligatorio del PM, prima ricordata, sia quella in materia di controllo giurisdizionale sull’assegno divorzile erogato una tantum). In ogni caso, diverrebbe una procedura inutile che ricalcherebbe quella dell’art. 6 dovendo essere necessariamente prevista
l’assistenza degli avvocati. Infatti i congegni patrimoniali sottesi agli accordi di separazione e di divorzio -e comunque in materia di tutela di figli- sono delicati perché vi possono essere pressioni del coniuge forte nei confronti del coniuge debole; spesso gli accordi raggiunti direttamente dalle parti non sono coerenti con la normativa, ingenerano successivamente contenzioso, e non si sviluppano su un piano di pari dignità e pari garanzie. La formalizzazione davanti all’Ufficiale di Stato civile non potrebbe insomma prescindere dall’assistenza degli avvocati e la procedura prevista dall’art. 12 diverrebbe quindi un’inutile duplicazione della procedura di negoziazione assistita dagli avvocati di cui al precedente art. 6.

Comunicato

Cari soci,

il Governo ha varato diversi provvedimenti in materia di  riforma della giustizia civile. Alcuni, con legge delega in relazione alla magistratura onoraria e alle riforme processuali e ordinamentali; altri con il decreto legge n.132 del 12 settembre 2014, gia entrato in vigore il successivo 13 settembre.

Sono state accolte molte delle richieste dell’AIAF, avanzate nel corso delle audizioni innanzi alle Commissioni Giustizia di Camera e Senato e durante la partecipazione ai tavoli di lavoro con il ministro della giustizia, che ha ricevuto l’AIAF proprio sui temi processuali e ordinamentali del diritto di famiglia e delle persone; sono stati utilizzati non pochi dei nostri elaborati, con una completa inversione di rotta rispetto all’iniziale intenzione del governo di potenziare il tribunale per i minorenni istituendo il tribunale della famiglia su base distrettuale sul modello disegnato dal legislatore del 1934.

Si prevedono invece le sezioni specializzate per le persone e la famiglia presso ogni tribunale ordinario, mantenendo su base distrettuale alcune materie (tra cui l’adozione) ma sempre incardinate in sezioni del tribunale ordinario.

Non dovrebbero esserci Giudici Onorari nella giustizia delle relazioni familiari.

Possiamo dire con giusto orgoglio che questa iniziativa del governo segna un’importante vittoria politica della nostra associazione. Di tutta l’associazione, nessuno escluso; e di tutti coloro che vi hanno riversato impegno negli anni e che hanno contribuito col lavoro quotidiano a costruire quel patrimonio di competenza che ci ha reso autorevoli nell’interlocuzione politica.

Certamente c’è ancora molto cammino da fare e l’AIAF è impegnata a intervenire in sede di conversione per ottenere le necessarie modifiche del decreto legge 134; in particolare: per la revoca della competenza agli ufficiali dello stato civile di separazioni e divorzi consensuali e relative modifiche; per estendere la negoziazione assistita anche agli accordi per i figli ; per eliminare il ricorso a un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, quando l’accordo prevede trasferimenti immobiliari o comunque atti previsti dall’art. 2643 del codice civile; per eliminare la attribuzione di condizione di procedibilità alla negoziazione; per una più chiara previsione di utilizzabilità della negoziazione nelle ipotesi di divorzio; per eliminare insomma tutte quelle previsioni del decreto in contrasto con i diritti fondamentali delle persone costituzionalmente garantiti che rendono indispensabile la difesa tecnica e la possibilità concreta di accedere al patrocinio a spese dello stato.

L’associazione è impegnata in una approfondita analisi dei testi normativi, e le sue valutazioni, proposte e richieste verranno al più presto esplicitate compiutamente in documenti ufficiali che saranno portati all’attenzione del governo e del parlamento.
Avv. Luisella Fanni
Presidente AIAF