Approvata la legge che istituisce l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza

Con l’approvazione al Senato della legge sul garante dell’infanzia e dell’adolescenza l’Italia si mette al pari con gli altri paesi in materia di diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, dando piena applicazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989, e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, che innova profondamente la cultura dei diritti dei minori.

L’autorità, che la legge istituisce, è caratterizzata da una posizione di indipendenza, da un forte rapporto con il territorio, dalla previsione di una consultazione attiva dei bambini e degli adolescenti, dalla partecipazione delle organizzazioni riconosciute dall’Onu e si ispira al principio di sussidiarietà, nel senso che rappresenta un ente facilitatore per l’affermazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Il provvedimento si compone di 7 articoli.

L’articolo 1 istituisce, al fine di assicurare l’attuazione e la tutela dei diritti delle persone di minore età, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica, in conformità alle previsioni delle convenzioni internazionali, delle norme comunitarie, costituzionali e legislative.

L’articolo 2 disciplina le modalità di nomina dell’Autorità garante, organo monocratico, scelta, tra persone con requisiti specificamente previsti, con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. L’autorità dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.

L’articolo 3 riconosce al Garante le funzioni di promozione, collaborazione, garanzia, nell’interesse dei minori, e competenze consultive. In particolare spetta al Garante la promozione dell’attuazione delle convenzioni internazionali e delle normativa europea e nazionale vigente, la collaborazione all’attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone minore di età e a quella di organizzazioni ed istituti di tutela dei loro diritti, la verifica della garanzia ai minori di pari opportunità nell’attuazione del diritto alla salute e nell’accesso all’istruzione, la formulazione di osservazioni e proposte circa l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi all’infanzia e all’adolescenza, la segnalazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di situazioni di disagio di minori, la gestione di forme di collaborazione con i garanti regionali.

Il Garante può inoltre esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in tema di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, promuovere le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza e deve presentare alle Camere ogni anno – entro il 30 aprile – una relazione sull’attività svolta.

E’ stata anche istituita, allo scopo di consentire la collaborazione con i garanti regionali, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, presieduta dall’Autorità e composta dai garanti regionali o da figure analoghe, ove istituite, per promuovere l’adozione di linee d’azione comuni ed individuare forme per un costante scambio di dati e di informazioni.

L’articolo 4 consente al Garante di richiedere informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori, alle amministrazioni ed ai soggetti pubblici nonché ad enti privati – nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza – nonché di accedere ed effettuare visite nelle strutture pubbliche e negli enti privati ove siano presenti minori. L’autorità ha anche la facoltà di chiedere l’accesso ad archivi o banche dati, ai soggetti e per le finalità indicate. Tutti i procedimenti di competenza dell’Autorità si svolgono nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 241/19901.

L’articolo 5, in tema di organizzazione, istituisce l’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, alle dipendenze dell’Autorità, con un numero massimo di 10 unità, composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni.

L’articolo 6 consente ai singoli di rivolgersi all’Autorità garante per la segnalazione di violazioni o situazioni di rischio di violazione, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti.

L’articolo 7 dispone la copertura finanziaria del provvedimento.

La sentenza 9.6.2011 con la quale il TAR Lazio ha dichiarato la nullità del “regolamento per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista” approvato dal CNF il 24.9.2010, non smentisce ed anzi conferma l’esigenza, per i cittadini, di disporre d’un avvocato competente e qualificato come solo un serio percorso di specializzazione può assicurare.

leggi il documento

Approvato l’aggiornamento della Carta di Noto sulle “Linee guida dell’esame del minore in caso di abuso sessuale”

L’aggiornamento della carta di noto va inserita nel quadro delle più generali “linee guida sulla testimonianza del minorenne” che sono state elaborate in una consensus conference alla fine dell’anno scorso (novembre 2010)  dalle principali associazioni e società di professionisti psichiatri e psicologi italiane. I due documenti insieme delineano lo stato dell’arte dell’apporto che le scienze psicologiche e psichiatriche possono dare alla giustizia penale nel trattamento del testimone vulnerabile, in particolare il minorenne.

Il TAR Lazio dichiara la nullità del Regolamento sulla specializzazione emesso dal CNF il 24.9.2010

La sentenza emessa il 9.6.2011 dal TAR Lazio che dichiara la nullità del “regolamento per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista” approvato dal CNF il 24.9.2010,  le cui motivazioni l’AIAF si riserva di approfondire non escludendo il ricorso al Consiglio di Stato, evidenzia ancor di più le mancanze del Governo e del Parlamento nel portare a compimento la riforma della professione forense.

L’AIAF, associazione che rappresenta avvocati che svolgono, in via esclusiva o prevalente, la loro attività nell’ambito del diritto di famiglia, dei minori e delle persone, continuerà a battersi affinchè sia tutelato l’interesse dei cittadini ad avvalersi di una prestazione professionale di cui sia certificata la qualità e ad effettuare una scelta che possa fondarsi su criteri determinati e trasparenti di competenza ed esperienza maturata dall’avvocato in determinate materie e aree giuridiche. 

L’AIAF auspica che l’Avvocatura rimanga unita nella ferma richiesta al Parlamento di varare in tempi brevissimi la riforma della professione forense, che prevede anche la specializzazione forense, e ribadisce l’esigenza che tale specializzazione si fondi in primo luogo sull’esperienza maturata dall’avvocato e non su un percorso didattico sterile e privo di verifiche nella pratica.

Ora è più che mai necessario che l’Avvocatura insista per una riforma di modernizzazione della professione, con la previsione di ampliamento del proprio ruolo  in relazione alle nuove esigenze emergenti dalla società, sviluppando appieno le sue funzioni di tutela dei diritti, in sede stragiudiziale come giudiziale, nell’interesse dei cittadini.

Milano, 10 giugno 2011
                                                   Avv. Milena Pini
Presidente AIAF

Incontro del CNF con l’AIAF e le altre Associazioni Forensi sulla mediazione civile

Nel corso della riunione il Presidente Alpa ha ribadito che l’abrogazione della obbligatorietà della mediazione rimane la priorità, alla quale non si rinuncerà, ma ha pure espresso la soddisfazione del CNF per la riapertura del confronto con il governo. Il percorso è solo agli inizi e il dibattito con il ministro della giustizia verterà su tutti i temi fondamentali della giurisdizione in coerenza con tutte le istanze finora perorate dalle componenti esponenziali dell’avvocatura, alle quali non si vuole rinunciare.
Oltre all’abrogazione della obbligatorietà, anche l’assistenza tecnica in tutti i procedimenti, la competenza territoriale dei mediatori, i requisiti di imparzialità e indipendenza, il patrocinio a spese dello Stato nella mediazione.
Si è anche parlato del possibile coinvolgimento dell’avvocatura per la soluzione del problema dell’arretrato civile  e della procedura partecipativa di negoziazione assistita dagli avvocati, come mezzi possibili per la soluzione dei problemi della giustizia, soluzione che è di fondamentale importanza per i cittadini e per gli avvocati.

L’AIAF, L’UNIONE TRIVENETA DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI E L’UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI avanzano la proposta della procedura partecipativa di negoziazione assistita da avvocato

Comunicato stampa

L’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, l’AIAF-Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori e l’UNCC-Unione Nazionale delle Camere Civili, hanno elaborato una proposta di legge che prevede l’introduzione nella legislazione italiana della procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato, sul modello di analoga procedura recentemente approvata dall’Assemblea nazionale francese (legge n. 2010-1609).

La proposta nasce dall’esigenza di contribuire alla soluzione dei problemi della crisi della giustizia civile e alla modernizzazione del “servizio giustizia” nel rispetto dei valori e dei principi che fondano lo stato di diritto, e di tutelare meglio il cittadino consentendogli di pervenire ad un eventuale accordo in modo consapevole e con l’assistenza tecnica di un avvocato, che è garanzia che tale accordo non sia lesivo dei suoi diritti.

La procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato è una procedura conciliativa alternativa al contenzioso, che riconosce alle parti il potere di autoregolamentazione dei loro rapporti e ai rispettivi avvocati un ruolo centrale nell’assisterle nella negoziazione finalizzata alla ricerca di un accordo, che una volta raggiunto viene poi omologato dal giudice, così da renderlo esecutivo, salvaguardando nel contempo la funzione giurisdizionale.

In questa procedura la funzione dell’avvocato si amplia, essendogli riconosciuta la competenza non solo a certificare l’autenticità della firma della parte che assiste, ma anche ad attestare, sotto la sua responsabilità, che il contenuto dell’accordo corrisponde alla volontà espressa dalle parti.  

Ciò consente di prevedere un procedimento con rito semplificato, che si apre con la presentazione, tramite i legali delle parti, di un ricorso congiunto contenente l’accordo raggiunto con la procedura partecipativa di negoziazione, cui consegue il provvedimento di omologa da parte del  Presidente del Tribunale territorialmente competente, senza necessità di fissazione di udienza di comparizione delle parti avanti a sé.

Sul piano sociale, la previsione dell’omologa dell’accordo da parte del giudice assicura la “sicurezza giuridica” degli accordi raggiunti senza diminuire le tutele per il cittadino, e nel contempo il procedimento con rito semplificato garantisce tempi celeri e una riduzione delle spese di giustizia.

La procedura prende l’avvio con la sottoscrizione di una convenzione di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato, che consiste in un accordo mediante il quale le parti in conflitto, che non hanno ancora adito per la controversia un giudice o un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza dei propri legali. Viene anche assunto l’impegno a tenere riservate le informazioni che le parti si scambiano durante la procedura, salvo concordare la possibilità di produrre in giudizio la relazione riguardante gli aspetti tecnici della questione stesa con l’ausilio di esperti e consulenti nominati dalle stesse parti.

L’espletamento di questa procedura esonera le parti dalla conciliazione e dalla mediazione, nei casi in cui sono previste dalla legge.

Nel procedimento con rito semplificato, che prende l’avvio con il deposito di un ricorso che riporta l’accordo raggiunto in sede di procedura partecipativa, il Presidente del Tribunale può, con provvedimento motivato, rifiutare l’omologa solo per le ipotesi in cui l’accordo sia contrario all’ordine pubblico o a norme imperative o riguarda diritti indisponibili, salvo quanto previsto dall’art.14 della proposta di legge. Se il Presidente del Tribunale ritiene che gli accordi non siano completi o contengano dichiarazioni generiche, convoca le parti ed i loro difensori invitandoli a completare l’accordo o a chiarire i punti che potrebbero dare adito a controversia.

La proposta di legge prevede l’applicazione della procedura partecipativa anche nei procedimenti di separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio e scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’art. 3, comma 1, n. 2, lett. b) legge 898/1970 come modificato dalla legge 74/1987, o modifica delle condizioni di separazione o divorzio, anche in presenza di figli minori, o tra genitori non coniugati per la regolamentazione dei loro rapporti nell’interesse dei figli, al fine di cercare una soluzione consensuale.

In tali ipotesi viene previsto che laddove il ricorso congiuntamente sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori riporti il contenuto dell’accordo raggiunto tra gli stessi a seguito della procedura partecipativa, il Presidente, senza disporre la comparizione dei coniugi dinanzi a sè,  visto il parere del Pubblico Ministero, relaziona al Tribunale in Camera di Consiglio che provvede con decreto all’omologazione dell’accordo. Qualora l’accordo risulti in contrasto con l’interesse dei figli, il Tribunale convoca le parti e i loro difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura partecipativa, indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli, e in caso di inidonea soluzione può rifiutare allo stato la omologazione.

Questa procedura, che elimina l’udienza presidenziale qualora sia stata seguita la procedura partecipativa, impone ai legali delle parti l’obbligo di esperire preliminarmente il tentativo per la loro riconciliazione, dandone atto nell’accordo che verrà poi sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, che sotto la loro responsabilità professionale, certificheranno l’autenticità delle firme e attesteranno che il contenuto dell’accordo corrisponde alla volontà espressa dalle parti.

Tale previsione normativa consegue alla notoria constatazione che il tentativo di conciliazione, da esperirsi da parte del Presidente sia in sede di separazione che di divorzio, da tempo ha assunto il solo significato di un passaggio burocratico d’obbligo, privo di sostanziale contenuto e che non ha mai registrato il benchè minimo dato di successo. L’eliminazione dell’udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente, qualora sia stata seguita la procedura partecipativa, consente di ottenere evidenti benefici in termini di riduzione dei tempi processuali, delle spese del procedimento e dell’attività giudiziaria, che conseguentemente potrà procedere con tempi più celeri  alla trattazione dei procedimenti contenziosi.

10 maggio 2011

UNIONE TRIVENETA dei CONSIGLI dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI  
Avv. Antonio Rosa (presidente)

AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e i minori
Avv. Milena Pini (presidente)

UNCC
UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI

Avv. Renzo Menoni (presidente)

Affidamento condiviso e proposte di modifica della legge 54/2006

Il Convegno tenutosi a Milano il 9 maggio ha visto la  partecipazione di 650 avvocati e 50 tra psicologi, mediatori familiari e assistenti sociali. Tutti hanno sottolineato con preoccupazione l’aggravarsi della crisi della famiglia e ribadito che non servono misure sanzionatorie o radicali modifiche della legge 54/2006, bensì interventi finalizzati a migliorare le relazioni genitoriali.  La legge 54/2006, che secondo quanto affermano le stesse associazioni di padri separati, è ormai applicata nel 90% dei casi, va migliorata lavorando per la responsabilizzazione dei genitori sui doveri che hanno verso i figli, tenendo in primaria considerazione i diritti dei minori, la loro età e le loro diverse esigenze, i loro desideri e le loro aspirazioni.

Con le proposte di modifica contenute nel DDL 957 si vuole ritornare indietro, al progetto originario della legge 54/2006, azzerando il positivo lavoro interpretativo svolto in questi anni dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale.

Significativa a tale proposito è la campagna denigratoria contro la magistratura portata avanti dalle associazioni dei padri separati, con toni sempre più accesi ed esasperati, fondati su singoli casi, sicuramente dolorosi e che forse hanno trovato una ingiusta soluzione in sede giudiziaria, ma che tuttavia non può condizionare la legislazione del nostro Paese.

Padri e madri hanno entrambi e insieme un ruolo da svolgere verso i loro figli, e sarebbe veramente pericoloso, anche sul piano sociale, se la politica desse oggi spazio a “guerre di parte” dei padri contro le madri, fondate su motivazioni che riguardano chiaramente gli aspetti economici della separazione, e non le esigenze dei figli.

Gli avvocati dell’AIAF, che assistono sia le madri che i padri, continueranno a svolgere il loro ruolo privilegiando il più possibile gli strumenti della negoziazione e mediazione dei reciproci diritti delle parti, avendo come principale riferimento i diritti dei minori come sanciti nelle Convenzioni internazionali ed europee e affermati nella nostra Carta costituzionale. 

Considerata la consensualizzazione della maggioranza delle separazioni e dei divorzi nel nostro Paese, che in alcune Regioni supera il 90%,  e stante l’importante ruolo svolto dagli avvocati in tali procedimenti, l’AIAF in primo luogo ribadisce l’esigenza di dare ai cittadini le migliori garanzie di assistenza legale, che si realizza anche con il riconoscimento della specializzazione degli avvocati, e dall’altro si impegna ad intensificare un intervento culturale verso i cittadini e di formazione continua verso gli avvocati, per contribuire ad una piena e sostanziale applicazione del concetto di bigenitorialità.

10 maggio 2011

L’attacco delle associazioni dei padri separati alla magistratura e ai servizi sociali

Leggiamo sui siti di alcune associazioni di padri separati quanto segue: 484 presenze complessive, 42 relatori, 34 associazioni partecipanti, 27 genitori (uomini e donne) provenienti da tutta Italia desiderosi di raccontare le loro storie di malagiustizia familiare. Questi i numeri a consuntivo della prima edizione degli Stati Generali sulla Giustizia Familiare, il primo evento, nato “dal basso”, che parla dei problemi delle famiglie italiane quando si scontrano con la giustizia civile.”  “… Il documento finale redatto dal Comitato organizzatore (Radicali, Lega Divorzio Breve, ADIANTUM, FENBI, ANFI e Genitori Italiani) la dice lunga sul lavoro che le Istituzioni dovrebbero effettuare per mettere insieme un sistema che tuteli veramente le famiglie dalle migliaia di errori giudiziari – c’è chi li quantifica in circa cinque milioni l’anno – che vengono commessi dalla magistratura civile.”

Su un sito (l’Osservatore familiare, pubblicizzato sulla home page del sito costituito ad hoc per il convegno tenutosi a Roma sulla giustizia familiare) è stato anche lanciato questo sondaggio:

Le famiglie italiane sembrano allo sbando, e chi dovrebbe aiutarle, come i servizi sociali, spesso le danneggia. Di chi è la colpa ?
della Politica 10,8%
della Magistratura 24,3%
di entrambe 59,5%

Il documento finale del Convegno (che gli organizzatori hanno definito “Stati Generali sulla Giustizia Familiare”)  a chiusura dei lavori è il seguente:
“…. Le istanze sociali nate nella tre giorni di Roma (5,6,7 Maggio 2011 www.giustiziafamiliare.it) sono forti, documentate, profondamente motivate, e testimoniano la determinazione della cittadinanza consapevole verso una rivoluzione culturale che ha nella tutela della Bigenitorialità il suo cardine.
Tutti i partecipanti, genitori e associazioni, comunicano alle Istituzioni:

– di volere l’abolizione delle competenze civili dei tribunali minorili;
– di pretendere la vera applicazione della legge 54/2006;
– di pretendere l’adeguamento della normativa sulla responsabilità civile dei magistrati nel senso di una diretta e concreta punibilità in caso di negazione di giustizia, con o senza dolo e/o colpa grave;
– di volere un concreto ridimensionamento del ruolo e degli abnormi poteri dei servizi sociali, restituendo dignità ed efficacia ad una professione oggi soltanto temuta;
– di pretendere SEMPRE il contraddittorio tra genitori in ogni sede giudiziaria, non consentendo MAI l’assunzione di decisioni “inaudita altera parte”;
– di pretendere la garanzia del Diritto alla difesa, attraverso la videoregistrazione delle audizioni dei componenti delle famiglie prese in carico;
– di volere che il Ministero della Giustizia riconosca l’incompatibilità tra ruolo di CTU e quello di CTP;
– di volere che la nomina dei CTU, da parte dei magistrati, venga effettuata per mezzo di una precisa turnazione da attuare all’interno dell’elenco di operatori disponibile in ogni tribunale, e che tale elenco sia facilmente accessibile al pubblico;
– di riconoscere la necessità di accordi concepiti in un contesto privo di attriti, pertanto prevedere la legittimità dei patti pre-matrimoniali;
– di riconoscere la consapevolezza delle scelte di vita operate da cittadine e cittadini, e di volere la riduzione dei tempi che attualmente intercorrono tra separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio attraverso la riforma della legge L. n. 898/1970 (c.d. legge sul divorzio), per consentire a coloro che vogliano lo scioglimento del vincolo coniugale di potervi accedere direttamente senza l’obbligo della separazione legale;
– di volere impegno reale da parte delle istituzioni affinché vengano rimosse le discriminazioni basate sulle differenze di genere che impediscono pari retribuzione e accesso al mondo del lavoro, così come la garanzia di servizi realmente efficienti a tutela della genitorialità dei lavoratori;
– conseguentemente, di pretendere che questi ritardi e questa arretratezza culturale del mondo del lavoro e dei servizi alla famiglia non vengano in modo intollerabile a gravare solo su uno dei due coniugi a seguito della separazione: una discriminazione di genere non può e non deve essere “equilibrata” con altrettanta discriminazione.

Chiediamo a tutte le istituzioni di farsi carico di quanto emerso dagli Stati Generali sulla Giustizia Familiare, in modo particolare agli esponenti dell’attuale Governo i quali hanno fatto della riforma della Giustizia uno dei principali punti del proprio programma.
Roma, Hotel Palatino, lì 7 Maggio 2011″

 

QUALE VALUTAZIONE DARE DI QUESTO EVENTO E DI QUESTE RICHIESTE?

In primo luogo i numeri di questo evento, comunicati dagli stessi organizzatori, relativizzano la portata delle posizioni sostenute da alcune associazioni di padri separati.

Di conseguenza occorre chiedersi per quale motivo queste associazioni e le loro posizioni abbiano una così forte risonanza sui mass media, che indubbiamente ne amplificano la voce, sollecitando, in questioni così delicate e complesse, conseguenti reazioni emotive del pubblico. Questo tipo di comunicazione non consente un serio approfondimento dei temi connessi alla separazzione e alla crisi di coppia, e certo non può nè deve essere presa a fondamento di modifiche legislative.

In secondo luogo occorre riflettere sui motivi di un attacco così frontale alla magistratura, che va ben al di là della denuncia di provvedimenti ingiusti emessi in singoli procedimenti familiari, e rischia invece di essere inteso come tentativo di destabilizzazione istituzionale e di messa in discussione dei principi basilari della Costituzione sui quali si fonda la democrazia nel nostro Paese.

In terzo luogo, per quanto riguarda le richieste contenute nel documento finale di quel Convegno, si fatica a dare delle valutazioni, tanto sono eterogenee e confuse: premesso che buona parte di queste richieste sono da anni portate avanti dalla nostra stessa Associazione (competenze del Tm da attribuirsi al tribunale ordinario; il rispetto del diritto di difesa e la salvaguardia del principio del contraddittorio; divorzio breve e alternativo alla separazione; riconoscimento degli accordi prematrimoniali; la rimozione delle discriminazioni basate sulle differenze di genere che impediscono pari retribuzione e accesso al mondo del lavoro, così come la garanzia di servizi realmente efficienti a tutela della genitorialità dei lavoratori) è  evidente che tutto ciò nulla ha a che vedere con le proposte di modifica della legge sull’affidamento condiviso contenute nel DDL 957 (dove si abolisce il riferimento al primario interesse del minore; si afferma che il figlio deve avere due residenze e deve trascorrere un tempo esattamente paritetico presso ciascun genitore, senza alcun condizionamento dettato dall’età o dalla distanza di residenza tra i genitori; si chiede l’abolizione dell’assegno mensile a favore di un mantenimento in via diretta; etc.).

E’ evidente il tentativo di strumentalizzazione di giuste richieste di modifica sostanziale e processuale del diritto di famiglia, che da anni vengono richieste dalle associazioni dell’avvocatura, al solo fine di captare, da parte delle associazioni dei padri separati,  l’attenzione dei media e il consenso dei cittadini su proposte di modifica dell’affidamento condiviso che invece negano i diritti e le esigenze dei figli.

 9 maggio 2011

Comunicato stampa Commissione Famiglia O.U.A. Dissenso al DDL 957

L’affidamento condiviso dei figli, introdotto con la legge 54/2006, è stato ampiamente applicato negli ultimi anni.

Infatti i dati rilevati dall’ISTAT e dal Ministero della Giustizia mediante la compilazione obbligatoria dei questionari che vengono redatti durante i procedimenti di separazione e divorzio consensuali o contenziosi a cura della cancelleria, rilevano come  l’affidamento condiviso nell’anno 2008  sia stato  applicato nella percentuale dell’83% nelle separazioni consensuali e in quelle giudiziali nella misura del 52,1%.

I dati osservati negli anni seguenti attestano un continuo aumento.

E’ palese che il rilevante aumento  dell’affidamento condiviso dei figli nelle separazioni e nei divorzi corrisponda  non solo ad un dato numerico ma evidenzi un cambiamento culturale nel modo in cui si percepisce e si svolge la funzione genitoriale.

Ciò premesso, la legge 54/2006 ha correttamente introdotto il principio della bigenitorialità che deve essere quindi applicato in tutti i casi di separazione, salvo problematiche particolari.

L’unicità del progetto educativo per il figlio è dunque la base del percorso che la coppia genitoriale dovrà  riuscire a mantenere anche nella famiglia separata.

Dopo 5 anni di applicazione della legge 54/2006 non si può che confermare la validità e l’adeguatezza del dettato normativo in essa contenuto: l’attuazione della bigenitorialità presuppone un percorso che i genitori dovranno affrontare nella crescita dei figli dopo la separazione e le  eventuali problematiche di tale processo non potranno certamente essere risolte dalle  norme imperative  indicate nel DDL 957.

Trattasi di un processo di cambiamento culturale  al quale devono collaborare tutti gli operatori del settore: cittadini, avvocati, magistrati, psicologi etc.

Le proposte contenute nel DDL 957, mettendo in secondo piano l’interesse superiore del minore e l’obiettivo della collaborazione dei genitori prevista dalla legge 54/2006, lungi dal risolvere la conflittualità genitoriale,  ove approvate, paiono al contrario suscettibili di aumentarla in maniera esponenziale.

L’affidamento condiviso, regolamentato dalla l. 54/2006, comporta  l’esercizio della potestà da parte di entrambi i genitori e questi già oggi sono tenuti per legge a provvedere di comune accordo alla cura, all’educazione ed all’istruzione dei figli.

Occorre attivare interventi, culturali, sociali ed economici affinchè  questo percorso sia agevolato.

Questione diversa è la divisione del tempo dei figli in misura quantitativamente paritetica presso ciascun genitore così come ipotizzato dal DDL 957.La rigida divisione paritetica del tempo dei figli non rispetta quest’ultimi come persone , che , pur minorenni, hanno diritto ad un’esistenza serena  i cui tempi siano modulati sulle loro esigenze e non sulle necessità dei genitori di vedersi attribuito il 50% della vita dei loro figli  Non è ipotizzabile una rigida divisione dei tempi paritetici perché fortemente  destabilizzante per una serena e normale crescita dei figli. Nella medesima errata prospettiva si pone  la proposta della doppia residenza  dei minori  che , in aggiunta, ha conseguenze pratiche deteriori  foriere di inutile conflittualità ( quale sarà la scuola competente quale ASL di riferimento, quale medico di base etc ) .

Anche l’Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia ha espresso una posizione critica sul contenuto del DDL 957

La Commissione famiglia O.U.A. si riporta integralmente al documento di cui al comunicato stampa precedentemente  divulgato, il cui contenuto è stato   condiviso dalle associazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore, che sottoscrivono il presente documento  e  manifesta forte dissenso al DDL 957, in ogni sua previsione.

COMMISSIONE FAMIGLIA OUA

Hanno sottoscritto questo comunicato:

AIAF – ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E I MINORI

UNCM – UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI