Comunicato AIAF su ordinanza TAR Lazio e stato di agitazione proclamato da OUA

L’AIAF aderisce allo stato di agitazione proclamato dall’OUA per i giorni 14 e 15 aprile 2011, nel rispetto della normativa di legge in materia di  autoregolamentazione e si riserva ulteriori iniziative, anche d’intesa con le altre componenti dell’Avvocatura, a difesa della costituzionale prerogativa di ciascun cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.

Riportiamo di seguito il testo della delibera AIAF:

L’AIAF – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E I MINORI

esprime soddisfazione per la decisione del TAR Lazio

che, accogliendo i ricorsi dell’OUA e di alcuni Ordini e Associazioni forensi, tra cui l’AIAF, con ordinanza del 12 aprile 2011 ha  dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del DLGS 28/2010, comma 1, che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l’obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione), che prevede l’esperimento di mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, che dispone che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice, e, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, e non anche di professionalità e competenza;

ribadisce le critiche già espresse al DLGS 28/2010 nei precedenti comunicati

e chiede che il Ministro della Giustizia apra un dialogo con l’Avvocatura al fine di modificare la normativa sulla media-conciliazione, nel rispetto dei principi costituzionali e delle garanzie giurisdizionali, nell’interesse dei cittadini.

invita il Governo a sospendere, con  decreto legge, l’efficacia della normativa sulla media-conciliazione

per evitare ulteriori danni alla giustizia civile e ai cittadini

chiede alla Commissione Giustizia del Senato

di  procedere  subito all’esame dei disegni di legge n. 2534 a firma Della Monica (PD) e n. 2329 a firma Valentini (PDL), che propongono modifiche al DLGS 28/2010

ribadisce inoltre le critiche già espresse al disegno di legge del Governo

per lo smaltimento e la riduzione del contenzioso civile

che prevede l’obbligo della motivazione breve di tutte le sentenze; la necessità di corrispondere anticipatamente il contributo unificato per il giudizio di impugnazione qualora, all’esito del giudizio di primo grado e della sentenza resa in forma sommaria, una delle parti intenda ottenere la motivazione estesa della decisione; la perenzione dei giudizi d’appello e di cassazione ove le parti in contesa non comunichino, ad azione già avviata, ed in un termine perentorio, la loro intenzione di voler proseguire nel giudizio; la possibilità di reclutamento da parte dei Tribunali di giovani laureati ai fini dell’inserimento nei rispettivi uffici per demotivanti mansioni di segreteria e cancelleria e senza alcun diritto al compenso; il reclutamento di Giudici ausiliari scelti tra avvocati dello Stato e magistrati in pensione, per la stesura delle sentenze nelle cause mature per la decisione, con la scissione tra la fase di trattazione ed istruttoria e quella decisoria.

rilevato che l’Avvocatura continua a rimanere inascoltata da parte del Ministro della Giustizia

ADERISCE ALLO STATO DI AGITAZIONE PROCLAMATO DALL’OUA

per i giorni 14 e 15 aprile 2011, nel rispetto della normativa di legge in materia di  autoregolamentazione

e si riserva ulteriori iniziative, anche d’intesa con le altre componenti dell’Avvocatura, a difesa della costituzionale prerogativa di ciascun cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.

Milano, 12 aprile 2011                                                                        La Giunta esecutiva AIAF

Il TAR Lazio accoglie il ricorso OUA (e AIAF) sulla incostituzionlità del DLGS 28/2010

Secondo l’ordinanza, emessa oggi, è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità di alcune  norme del DLGS 28/2010 con cui il Governo ha attuato la delega prevista dalla L 69/2009 sulla media-conciliazione.
In particolare il Tar ha ritenuto non manifestamente infondate le questioni di legittimità relative alla  l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione, la sua configurazione come condizione di procedibilità e la previsione di requisiti di  “serietà ed efficienza”, e non anche di professionalità e competenza che debbono possedere gli organismi di conciliazione.Il TAR ha rimesso al merito la discussione sull’altra questione pure investita dal dubbio di costituzionalità costituita dalla previsione della necessarietà dell’assistenza tecnica.

Ora spetta alla Corte Costituzionale esprimersi su tali questioni

Emergenza minori a Lampedusa

 L’AIAF chiede al Governo di avviare al più presto il trasferimento dei minori che si trovano a Lampedusa presso idonee strutture di accoglienza, e di dare concreta applicazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo adottata a New York il 20 ottobre 1989, ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la legge 176 del 27 maggio 1991, che  i diritti dei minori vanno garantiti senza alcuna distinzione e “a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica …, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza” (art.2), e impone alle istituzioni pubbliche e alle autorità amministrative di tenere in considerazione preminente  l’interesse superiore dei minori, nelle loro decisioni (art. 3).

La mediazione obbligatoria entra in vigore il 20 marzo 2011

Il Senato, nella seduta del 26.2.2011 ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

La mediazione obbligatoria entra quindi in vigore il 20 marzo 2011, con l’eccezione del rinvio di 12 mesi per le sole  controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

L’immediata entrata in vigore della mediazione obbligatoria riguarda anche le controversie relative alla divisione dei beni in comunione, al diritto successorio e dei patti di famiglia, materie complesse che notoriamente richiedono da parte degli avvocati e dei giudici una specifica competenza in materia, ma che il Ministro della Giustizia  non esita ad affidare nelle mani di mediatori ai quali non si richiede alcuna specifica formazione, neppure quella giuridica di base.

Il Ministro della Giustizia, insensibile alle richieste di modifica del Dlgs 28/2010 avanzate dall’Avvocatura, cui non presta alcun credito, ha invece accolto le richieste delle Confederazioni imprenditoriali, dall’Unione delle Camere di Commercio, dei Consigli nazionali degli Architetti, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dei Geometri e dei Geometri Laureati e degli Ingegneri, soggetti tutti totalmente estranei all’amministrazione della giustizia, che perseguono lo scopo di sottrarre all’Avvocatura compiti e ruoli che le sono assegnati dalla Carta costituzionale.

Le scelte di contenuto e di metodo sin qui effettuate dal Ministro della Giustizia nell’introdurre nella nostra legislazione la mediazione civile, prevista dalla Direttiva UE  2008/52/CE, comportano tra l’altro la grave conseguenza di indurre gli avvocati a non recepire positivamente i metodi  di soluzione alternativa al procedimento contenzioso.

L’AIAF, che sostiene l’utilità di questi metodi per la soluzione dei conflitti coniugali e familiari, ritiene che la negoziazione e la mediazione ai fini della conciliazione debbano invece vedere come principali protagonisti le parti e i loro difensori, e l’auspicata definizione del conflitto debba corrispondere ad una mediazione tra i reciproci diritti e interessi.

E’ senza dubbio possibile dare ingresso nella nostra legislazione ad altre procedure di soluzione dei conflitti, alternative al procedimento contenzioso, fondate su criteri che privilegino il ruolo e l’assistenza degli avvocati nel valorizzare l’autonomia negoziale delle parti e il loro potere di autoregolamentazione dei rapporti, rafforzino le funzioni proprie dell’avvocato e la qualità della sua prestazione professionale, e consentano sul piano sociale una “sicurezza giuridica” degli accordi raggiunti senza diminuire le tutele per il cittadino.

Nell’imporre come obbligatorio il ricorso preventivo alla mediazione, senza peraltro prevedere come obbligatoria l’assistenza legale alla parte in mediazione, il Governo ha invece fatto una scelta che ha causato uno scontro frontale con l’intera Avvocatura, che giustamente si è mobilitata a difesa della salvaguardia del diritto di difesa, sancito dall’art. 24 della Costituzione.

L’AIAF, nel ribadire le critiche al Dlgs 28/2010 per evidenti motivi di incostituzionalità, e in attesa della pronuncia del TAR Lazio cui ha fatto ricorso unitamente all’OUA e a Ordini e altre Associazioni forensi, conferma la propria adesione alle manifestazioni di protesta indette dall’Avvocatura per i giorni 16-22 marzo p.v.

Milano, 26 febbraio 2011

L’AIAF delibera l’adesione alle manifestazioni di protesta della Avvocatura per i giorni 16-22 marzo p.v.

L’AIAF , considerato che non è stata ascoltata dal Governo la voce unitaria dell’Avvocatura che chiedeva modifiche al Dlgs 28/2010, per eliminare la obbligatorietà del   ricorso preventivo alla mediazione e prevedere come necessaria la presenza dei difensori delle parti al procedimento di mediazione, e il rinvio di un anno della entrata in vigore di tale procedura, e neppure quella delle Commissioni parlamentari che pure si erano espresse favorevolmente per tale rinvio;

che i provvedimenti proposti dal Ministro della Giustizia On.le Alfano per lo smaltimento dell’arretrato in materia civile da parte degli uffici giudiziari, inseriti nel DDL approvato dal Consiglio dei ministri del 9.2 u.s., ledono gravemente il diritto di difesa dei cittadini, sancito dalla Costituzione, laddove prevedono:

* l’introduzione nell’art. 89 del codice di procedura civile (“Espressioni sconvenienti od offensive”) del dovere di sintesi da parte dell’avvocato delle difese orali e scritte, con l’attribuzione al giudice, che può determinare il tempo massimo della difesa orale o il numero massimo di pagine di un atto difensivo, di un potere di controllo sullo svolgimento del diritto di difesa della parte, palesemente contrario ai principi espressi dall’art. 24 della Costituzione che recita “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”,

* l’introduzione del principio della “motivazione breve” della sentenza, inteso nel senso di sommaria motivazione,  e del conseguente obbligo per il difensore della parte di richiedere una “motivazione estesa” della sentenza laddove intenda proporre impugnazione, cui consegue pure il contestuale e preventivo pagamento del contributo unificato dovuto per il successivo grado di giudizio; tali proposte ledono il diritto di difesa, impongono al difensore di effettuare scelte sotto la sua responsabilità senza avere previamente la possibilità di valutare la necessità od opportunità nell’interesse della parte di proporre l’impugnazione di una sentenza di cui non conosce la completa motivazione, e limitano l’accesso dei cittadini alla giustizia, penalizzando con un aggravio di oneri economici il diritto ad accedere a tutti i gradi di giudizio previsti dalla nostra legislazione,

l’AIAF, ritenendo che tali misure siano incostituzionali e contrastino con l’esigenza di avviare serie riforme che possano consentire una migliore tutela dei diritti delle persone e una migliore efficienza della giustizia, per offrire ai cittadini soluzioni efficaci e in tempi brevi rispetto alle loro domande,

ADERISCE ALLE MANIFESTAZIONI DI PROTESTA INDETTE   DALL’ORGANISMO UNITARIO DELLA AVVOCATURA

e convoca tra il 16 e il 22 marzo p.v.  tramite le sezioni regionali dell’AIAF, e con invito alle altre associazioni forensi e agli ordini degli avvocati, per una organizzazione unitaria 

ASSEMBLEE APERTE 

cui invita a partecipare tutti gli avvocati, i magistrati, i mass media, i politici e la cittadinanza, per illustrare le motivazioni che inducono l’Avvocatura civile ad assumere tali forme di protesta e le conseguenze dei provvedimenti contestati, che incidono gravemente sui diritti dei cittadini.

Delibera del Comitato Direttivo nazionale dell’AIAF   
24 febbraio 2011                                        

                                                                                                     il Presidente
                                                                                                 Avv. Milena Pini

Commissione Giustizia della Camera – Riforma professione forense – Audizione del CNF e delle Associazioni forensi

La Commissione giustizia della Camera dei Deputati ha sentito, il 16 febbraio 2011, le Associazioni forensi ed il CNF sul tema della riforma dell’ordinamento forense.

La richiesta comune dei rappresentanti dell’Avvocatura è stata quella di una riforma tempestiva, non più procrastinabile, questo è il dato rilevante, sottolineato da tutti: è essenziale modificare una legge vecchia di 70 anni della cui riforma si era iniziato a parlare, senza per altro portarla a termine, esattamente 50 anni orsono.

Le associazioni specialistiche, nel ribadire tale esigenza, hanno evidenziato che le modifiche introdotte, nel passaggio in  Senato, al testo originariamente licenziato dalla Commissione Giustizia e coincidente con quello varato dal “tavolo” unitario dell’avvocatura, presentano rilevanti incongruenze.

La specializzazione forense, anzitutto, deve rappresentare il culmine di un percorso di formazione e di esperienza pratica, oltre che di approfondimento settoriale teorico: ciò impone che il titolo non possa essere conseguito se non dopo un periodo congruo (almeno 4 anni) di esercizio della professione.

La norma transitoria deve garantire un passaggio razionale al nuovo regime, impedendo che la previsione dell’ esame obbligatorio, anche per chi con ultraventennale esperienza è già riconosciuto come specialista, produca una svalutazione del titolo il quale, non venendo richiesto  proprio da costoro, finisca per aver  minor valore per i più giovani che vogliono specializzarsi.

La disciplina dell’accesso alla professione (pratica forense ed esame di abilitazione) deve garantire che all’esame si acceda quantomeno se in possesso di un minimo di conoscenze elementari. Le prove di preselezione informatica svolgono tale funzione, rendono  il numero degli esaminandi più contenuto e permettono conseguentemente una selezione accurata che tuteli i capaci e meritevoli.

L’obiettivo primario, hanno sottolineato in conclusione  le associazioni specialistiche, è salvaguardare la qualità della professione in ragione dell’alta funzione dell’avvocato nella  tutela degli interessi dei cittadini. La priorità deve essere non quella della tutela di interessi di  categoria, ma appunto quello dei cittadini.

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Comunicato delle Associazioni  AGI  –  AIAF  – UNCC  – UCPI  – UNCAT

17.2.2011

Il Governo pone la fiducia e il Senato approva il maxiemendamento al decreto milleproroghe.

Passa così lo slittamento dell’entrata in vigore della mediazione obbligatoria solo per le materie relative alle questioni condominiali e alla responsabilità civile.

Ora il Governo porrà probabilmente la fiducia  anche alla Camera.

In caso di conferma, la mediazione obbligatoria entrerà in vigore il 20 marzo p.v., per le materie della divisione dei beni in comunione, del diritto successorio e dei patti di famiglia.

La Camera approva nuove disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

Nella seduta del 16 febbraio, l’Assemblea della Camera ha approvato con 460 voti favorevoli e 5 astenuti il testo unificato di alcune proposte di legge in materia di rapporto tra detenute madri e figli minori.

Nel corso del dibattito parlamentare il testo è stato sostanzialmente modificato, con la finalità di conciliare le due esigenze, da un lato, di limitare la presenza nelle carceri di bambini figli di madri detenute, dall’altro di garantire la sicurezza dei cittadini anche nei confronti delle madri di figli minori, le quali abbiano commesso delitti.

Secondo la documentazione fornita dal Governo nel corso dell’esame parlamentare, le donne detenute con prole nelle carceri italiane a giugno 2010 erano 54 e altrettanti i bambini di età inferiore a tre anni presenti negli istituti. Alla stessa data risultavano funzionanti 13 asili nido su un totale di 25.

Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha affrontato il problema dei bambini in carcere avviando a Milano la sperimentazione di un tipo di istituto a custodia attenuata per madri (I.C.A.M). Tale modello è stato realizzato in una sede esterna agli istituti penitenziari, dotata di sistemi di sicurezza non riconoscibili dai bambini. Il Governo ha informato che, in tempi brevi, saranno realizzati altri ICAM a Torino e Firenze.

L’operatività a regime di tale modello è presa in considerazione dal testo approvato dalla Camera, che interviene sia in materia di custodia cautelare delle detenute madri sia di espiazione della pena detentiva da parte delle medesime.

Con riferimento al primo profilo, attraverso una modifica all’art. 275 c.p.p., si prevede l’aumento da tre a sei anni dell’età del bambino al di sotto della quale non può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare della madre in carcere (ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole), salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. In presenza di tali esigenze, e sempre che le medesime lo consentano, il testo approvato prevede la possibilità di disporre la custodia cautelare della donna incinta e della madre di prole di età non superiore ai sei anni in un I.C.A.M.

Con riferimento al secondo profilo, il testo interviene sull’ordinamento penitenziario in materia di detenzione domiciliare speciale delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni (art. 47-quinquies della legge n. 354 del 1975); la disciplina attuale prevede che, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, le detenute madri possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo. Il testo della Commissione aggiunge la possibilità di espiare anche il terzo della pena o i primi quindici anni presso: un ICAM; nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza (se non sussiste in concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o concreto pericolo di fuga); presso le case famiglia protette, ove realizzate. Le caratteristiche delle case famiglia protette dovranno essere individuate con decreto del Ministro della giustizia, d’intesa con la Conferenza Stato-citta ed autonomie locali. Tale disciplina non si applica nel caso di condanna per i reati di grave allarme sociale di cui all’articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975.

Il testo approvato disciplina inoltre il diritto di visita al minore infermo, anche non convivente, da parte della madre detenuta o imputata ovvero del padre nelle stesse condizioni, nonché il diritto della detenuta o imputata di essere autorizzata dal giudice ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute (nuovo articolo 21-ter della legge n. 354 del 1975). Tale ultimo diritto spetta anche al padre nel caso in cui la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. Il tema dei diritti del padre è stato oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione affari costituzionali che nel suo parere alla Commissione giustizia ha segnalato più in generale  l’opportunità di valutare le disposizioni del provvedimento alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale che ha sempre riconosciuto l’importanza del contributo paterno allo sviluppo armonico della personalità dei minori.

(dal sito www.camera.it)

Consiglio dei Ministri. Il piano del ministro Alfano per smaltire l’arretrato civile

Il ministro della Giustizia Alfano annuncia un piano straordinario per smaltire l’arretrato di 6 milioni di procedimenti civili: tra le misure previste, verrebbe introdotta la “motivazione breve e rapida” per le sentenze, la “motivazione estesa solo su richiesta di una delle parti in causa” e la  possibilità di utilizzare i giovani laureati come aiuto ai giudici per smaltire l’arretrato.