MANOVRA FINANZIARIA – LE POSIZIONI DEL CNF E DELL’OUA

Intervenendo all’assemblea dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura che si è tenuta a Roma il 16.9, il segretario del CNF Andrea Mascherin ha rilevato che “la manovra bis presenta profili di criticità, di metodo e di merito, che il Cnf ha più volte sollevato; ma riconosce la specificità degli ordinamenti professionali a garanzia della indipendenza e dell’autonomia delle professioni distinguendola dall’ attività di imprese  Alcuni dei principi enunciati sono già contenuti nella riforma della professione forense (formazione obbligatoria, assicurazione obbligatoria, compensi ai praticanti, ndr) che è a metà del guado, essendo stata già approvata dal Senato”. Mascherin ha ribadito che il CNF insiste per l’approvazione veloce del provvedimento anche alla Camera e ha sottolineato che  “occorre privilegiare la responsabilità sociale dell’avvocato per puntare ad una società in cui contino diritto e legalità e non si faccia esclusivo appello al mercato, che ha dimostrato la sua insufficienza. L’avvocatura deve lavorare su iniziative di proposte, e non di protesta sterile, condurre analisi e predisporre soluzioni alternative in un progetto costruttivo di efficienza della giustizia e di qualificazione dell’avvocatura a tutela dei cittadini. Ben vengano iniziative pubbliche che abbiano questo spirito”.

Il primo banco di prova sarà quello delle circoscrizioni giudiziarie: con circolare n. 21-C-2011 del 7 settembre scorso, il Cnf ha avviato la raccolta dei dati presso circa 50 ordini sub-provinciali che una commissione istituita ad  hoc con Cnf, ordini e analisti, coordinata da Enrico Merli, elaborerà “per sviluppare modelli di efficienza sui quali l’avvocatura potrà discutere in un confronto leale e senza pregiudizi con il Ministro della giustizia”.

Il segretario del CNF  ha evidenziato anche gli aspetti critici delle manovre di luglio e di agosto, ingiustificatamente  punitive nei confronti dei cittadini prima ancora che degli avvocati, come la previsione di sanzioni per chi non si presenta in mediazione e l’aumento a  tappeto del contributo unificato. Senza contare l’inadeguatezza del metodo di inserire norme spot in materia di giustizia in decreti leggi approvati a colpi di fiducia al di fuori di un disegno complessivo. 

Maurizio de Tilla, presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, nel corso dei lavori dell’Assemblea, ha dichiarato che « si terranno manifestazioni in più di cento città contro gli interventi sulla giustizia e sulle professioni contenuti nella manovra economica». «Informeremo gli italiani – ha continuatosu una legge che prevede la chiusura di circa 50 tribunali, l’aumento del contributo unificato, norme vessatorie sulla mediaconciliazione obbligatoria, che è un sistema, oltretutto, incostituzionale e non in linea con le direttive europee. Tutti provvedimenti che danneggiano i cittadini perché comprimono e riducono il sistema dei diritti tutelabili e che servono solo per fare cassa, non per eliminare gli sprechi. Viene da chiedersi dove sono finiti i tanti annunciati tagli ai costi della politica ». «Non solo – ha aggiunto il presidente Oua – scenderemo in piazza anche per opporci al complessivo attacco alle professioni, ormai equiparate a delle semplici imprese».

De Tilla ha ricordato che l’OUA, l’Associazione Nazionale Magistrati e tutti gli altri sottoscrittori del Patto per la Giustizia hanno avanzato un progetto concreto per far funzionare la macchina giudiziaria che è rimasto inevaso.

Inoltre sul tavolo del Ministro c’è da mesi anche un Decalogo di spunti concreti presentato dell’Oua: manager nella direzione degli uffici giudiziari, applicazione integrale del metodo Barbuto (il Tribunale di Torino che ha fortemente ridotto tempi e recuperato efficienza), maggiori risorse ben impiegate, riforma del giudice laico, diffusione su tutto il territorio del processo telematico, rivisitazione delle sezioni distaccate, migliore ripartizione nel territorio degli uffici giudiziari.

Il Governo, invece, ha partorito secondo De Tilla una “riformicchia” che non risolve i veri problemi e che peggiora in modo “epocale” la situazione.

COMUNICATO STAMPA DEL CNF SULL’INTERVENTO DEL MINISTRO TREMONTI IN PARLAMENTO

L’invito alla solidarietà e all’impegno non deve tramutarsi in un travolgimento dei principi costituzionali sulle professioni.
Ogni proposta per rimediare alla drammatica congiuntura economica in cui si trova il Paese deve tener conto della situazione dei professionisti al pari di quella delle imprese.
Il lavoro indipendente ha subito gravi contrazioni e non ha ancora potuto contare su sussidi e incentivi. I rimedi alla crisi finanziaria e al risanamento del debito pubblico non hanno alcun rapporto con gli ordini professionali che assicurano la legalità la qualità e la sicurezza nell’esercizio delle professioni. Attendiamo di esaminare le proposte del Governo per assumere le nostre determinazioni. 
La solidarietà e l’impegno dovuti da tutti in queste circostanze non possono richiedere ai professionisti  il sacrificio di rinunciare alla liberta di organizzazione e non possono travolgere le basi delle professioni intellettuali protette dalla Costituzione nell’interesse dei cittadini.
Le misure d’ urgenza non possono travolgere i diritti fondamentali e le garanzie rappresentate dalle professioni. Si tratterebbe peraltro di un sacrificio insulso che non porterebbe alcun beneficio ma solo danni.

 Roma, 11 agosto 2011

Criteri selettivi per il titolo di avvocato specialista. Qual è il tuo parere? Partecipa al nostro FORUM

Dopo l’annullamento da parte del TAR Lazio del Regolamento sulla specializzazione, che era stato approvato dal CNF nel settembre 2010, e la ventilata proposta governativa di liberalizzare l’accesso alla professione forense, ritieni utile che l’AIAF prosegua la battaglia per la specializzazione arrivando anche ad individuare dei criteri selettivi che attribuiscano agli avvocati, soci AIAF in possesso di specifici requisiti, il titolo di “socio AIAF specialista in diritto di famiglia, minorile e delle persone” ?

Se lo ritieni utile, indica quali di questi criteri selettivi (uno o più) dovrebbero essere applicati:

– l’avvocato deve essere iscritto all’Ordine degli Avvocati da almeno quattro anni (o da almeno sei anni ?);
– l’avvocato deve essere iscritto all’AIAF da almeno quattro anni consecutivi (o da almeno sei anni consecutivi ?);
– l’avvocato deve dichiarare di aver svolto negli ultimi quattro anni almeno trenta incarichi professionali per anno in diritto di famiglia, minorile e/o delle persone (o almeno venti incarichi professionali per anno ?), con indicazione del numero di ruolo o certificazione del cancelliere.
– l’avvocato deve avere frequentato la Scuola di Alta formazione dell’AIAF

Aspettiamo una tua risposta, che potrà esserci utile per prendere una decisione.

Cordiali  saluti

Milena Pini
presidente AIAF

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Partecipa al FORUM !

(riservato ai soci AIAF: accedere al sito con le proprie credenziali, e cliccare nella barra sotto il titolo sulla voce “Forum”; poi cliccare su  “Criteri selettivi per il titolo di avvocato specialista. Qual è il tuo parere?”, e scrivere nel riquadro “messaggio”; infine cliccare su “invia”)

CNF: La sopravvivenza dell’Avvocatura passa per l’immediata approvazione della nuova legge professionale

 I reiterati tentativi di questi giorni di affondare le professioni intellettuali e in particolare l’Avvocatura, testimoniano come sia assolutamente necessaria l’approvazione della nuova legge professionale, che ben delinea la specialità della professione forense, la sua rilevanza costituzionale, la sua insopprimibilità, fra l’altro prevedendo all’articolo 2 comma 2: “l’avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l’attuazione concreta della giustizia nella società e nell’esercizio della giurisdizione, ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti in ogni sede.”.
Per questo il Cnf continuerà a chiedere con forza al Governo e al Parlamento un gesto di responsabilità, ed il conseguente  immediato varo della legge, così come garantito dal sottosegretario alla Giustizia Elisabetta Casellati in occasione della seduta della commissione giustizia alla Camera il 13 luglio scorso.

(NEWSLETTER del CNF n.21 del 19 luglio 2011)

Modifiche al contributo unificato – Il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98

Il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6.7.2011, ed entrato in vigore nella stessa data, ha previsto (art. 37) diverse modifiche alle norme in materia di contributo unificato.

Le  disposizioni modificative si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data del 6.7.2011.

A lato pubblichiamo il testo esplicativo redatto dall’Ordine degli Avvocati di Milano

Il Governo introduce il contributo unificato per i procedimenti familiari

Con la manovra correttiva alla finanziaria 2011, approvata il 30 giugno, il Governo introduce il contributo unificato per i procedimenti di separazione e divorzio, e innalza il costo per i procedimenti di volontaria giurisdizione.

Tra le misure in materia di giustizia contenute nel decreto sulla manovra correttiva alla finanziaria 2011, il comma 12 prevede la modifica dell’art. 10, comma 3, e dell’art. 13, comma 1, lett. a) e b), del DPR 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia,  e dunque:

sono soggetti a contributo unificato:

di euro 37, i procedimenti di cui all’articolo 711 del codice di procedura civile (separazione consensuale) e per i procedimenti di cui all’articolo 4, comma 16, della legge 1 dicembre 1970, n. 898» (introdotti con ricorso congiunto di divorzio);

di euro 85 i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I (separazione contenziosa) e capo VI (procedimenti in camera di consiglio ex art. 737 e ss.) del codice di procedura civile e per i processi contenziosi di cui all’articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (divorzio contenzioso);

Con tali provvedimenti  che comportano un aumento delle spese di giustizia nei procedimenti familiari il Governo effettua ancora una volta delle scelte che ricadono sui cittadini, limitando il loro diritto ad accedere alla giustizia, e senza peraltro risolvere i problemi strutturali del sistema giudiziario e apportare quelle riforme che da tempo l’avvocatura chiede.

L’Avvocatura unita contro la manovra finanziaria

Comunicato congiunto di CNF, CASSA FORENSE, OUA, ORDINI DISTRETTUALI, UNIONI DISTRETTUALI, ASSOCIAZIONI FORENSI.

A seguito della riunione convocata sabato 1.7.2011 nella sede del Consiglio nazionale forense, tutte le componenti dell’Avvocatura hanno contestato il metodo reiterato e non più accettabile di una tecnica legislativa con la quale si inserisce in un testo destinato alla stabilizzazione finanziaria misure che riguardano la disciplina delle professioni, la previdenza professionale, l’amministrazione della giustizia e addirittura le regole del processo civile e di modalità di accesso dei cittadini alla giustizia.

In particolare hanno sottolineato che è pericoloso insistere su provvedimenti erratici, inseriti in modo repentino e senza alcuna consultazione con le categorie professionali di riferimento, estrapolati da un contesto nel quale le difficoltà economiche non sono cagionate dalla lentezza dei processi ma da altre cause, internazionali e strutturali, che richiederebbero misure di ben altro contenuto.

Ribadiscono che il costo della giustizia non deve essere un ostacolo alla tutela dei diritti e pertanto contestano ogni misura destinata ad aumentare in modo irragionevole il contributo unificato richiesto per promuovere azioni in giudizio.

Tutte le componenti dell’Avvocatura ribadiscono che la natura delle professioni intellettuali non può essere confusa con l’esercizio dell’attività d’impresa e la figura del professionista non può essere accostata a quella dell’imprenditore. Sottolineano che gli interessi dei cittadini sono garantiti solo da una Avvocatura autonoma, indipendente, competente e qualificata, e per tale motivo intendono salvaguardare i risultati ottenuti nel corso dell’iter parlamentare della riforma forense attualmente all’esame della Camera.

Denunciano ogni tentativo di squalificare la professione forense con la proposta di soppressione dell’esame di abilitazione, che priverebbe i cittadini di una difesa tecnicamente competente come garantita dalla Costituzione. In questo senso l’accesso indiscriminato alla professione creerebbe un mercato selvaggio, senza prospettive per i giovani e tale da esporre i cittadini ai rischi di una assistenza priva di adeguata professionalità.

L’Avvocatura ribadisce la propria disponibilità a fornire un fattivo contributo per migliorare l’assetto della giustizia e la tutela degli interessi dei cittadini e in particolare manifesta la propria disponibilità a cooperare per il contenimento dell’arretrato civile, e considera con favore l’introduzione di istituti quali la negoziazione assistita dagli avvocati, già oggetto di una proposta di legge pendente al Senato.

Quanto alla conciliazione, ferma l’opposizione alla sua obbligatorietà, l’Avvocatura, convinta della incostituzionalità della disciplina vigente, propone di promuovere la conciliazione facoltativa qualificata da mediatori competenti tratti dalle fila degli avvocati operanti presso organismi pubblici di mediazione, che devono essere improntati ad una forte competitività con gli organismi privati, in quanto responsabilmente disponibili a fornire un servizio a costi contenuti e non motivati esclusivamente dal profitto. In ogni caso, ribadiscono la necessità di modificare la disciplina vigente anche sotto il profilo della obbligatorietà della difesa tecnica, anch’essa destinata a garantire adeguatamente i diritti e gli interessi dei cittadini che debbono potersi affidare con fiducia alla giustizia.

Ribadiscono altresì l’esigenza di una riforma della giustizia tributaria non sommaria, ma qualificata, che sia in grado di assicurare il ruolo attivo e competente dell’Avvocatura.
Contestano ogni tentativo di sopraffazione delle Casse di previdenza assoggettandole ad una commissione (COVIP) che non può avere una legittima funzione di controllo in detta materia.

Approvato dalla Camera il testo unificato in tema di riconoscimento dei figli naturali

La Camera ha approvato il testo unificato dei progetti di legge in tema di riconoscimento dei figli naturali (C 2519 Mussolini + abbinati), che riconosce che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico; sostituisce le parole “figli legittimi” e “figli naturali” ovunque ricorranno, con la parola “figli”; estende il vincolo della parentela a tutti i figli; consente alla madre e al padre anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento di riconoscere il figlio, anche congiuntamente; delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell’articolo 30 Cost., etc.

Vedi il testo unificato approvato dalla Commissione Giustizia della Camera il 23.6.2011 e il resoconto degli interventi in Assemblea, il giorno 28.6.2011.

L’AIAF sentita in audizione in Commissione Giustizia del Senato sul DDL 957

L’AIAF ha ribadito le sue preoccupazioni in merito a quanto previsto dai disegni di legge 957 e 2425, relativi alle Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso. Ha sottolineato che l’affidamento dei figli nella separazione, legale o di fatto, e nel divorzio deve avere come esclusivo  riferimento l’interesse morale e materiale dei figli, così da realizzare il diritto di questi a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, e a subire, nella minor misura possibile, le conseguenze materiali ed economiche della separazione dei genitori.
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Questo il documento consegnato alla Commissione Giustizia del Senato:

L’AIAF – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E I MINORI


rileva

che l’affidamento dei figli nella separazione, legale o di fatto, e nel divorzio deve avere come esclusivo  riferimento l’interesse morale e materiale dei figli, così da realizzare il diritto di questi a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, e a subire, nella minor misura possibile, le conseguenze materiali ed economiche della separazione dei genitori.

L’affidamento condiviso dei figli introdotto con la legge 54/2006 è stato in questi anni ampiamente applicato, e nonostante siano ancora riscontrabili differenze su base territoriale, la media nazionale si avvicina al 90%.

Il rilevante aumento dell’affidamento condiviso dei figli nelle separazioni e nei divorzi non corrisponde solo ad un dato numerico, ma evidenzia che è in atto un positivo cambiamento culturale nel modo in cui si percepisce e si svolge la funzione genitoriale.

I dati socio-economici evidenziano il progredire nella famiglia italiana di un percorso verso una effettiva parità di ruoli tra donna e uomo, che tuttavia è ancora ostacolato da fattori di natura economica (disoccupazione, sottoccupazione, lavoro precario, etc.) e sociale (carenza di servizi) che lo condizionano, e sono spesso la causa della crisi del rapporto di coppia.

L’affidamento dei figli nella separazione e nel divorzio è dunque una questione assai delicata, che deve tenere conto di tutti questi fattori, e una eventuale modifica della legge 54/2006 non può essere fondata sull’esaltazione mediatica di singoli casi, sicuramente dolorosi e che forse hanno trovato una ingiusta soluzione in sede giudiziaria, ma che tuttavia non può condizionare la legislazione del nostro Paese.

Per una migliore applicazione del principio di bigenitorialità, così come per un’equa ripartizione dei compiti domestici e di cura dei figli, nel momento della convivenza come nella fase di separazione della coppia genitoriale, serve un più efficace intervento culturale sulle responsabilità familiari e genitoriali e un concreto sostegno alle famiglie, servono interventi di tipo psicologico e relazionale a sostegno della genitorialità, soprattutto nei casi di conflittualità tra i genitori, e una fattiva politica di ampliamento dei servizi sul territorio.

Sul piano legislativo, l’AIAF ribadisce l’esigenza di una complessiva e organica riforma del diritto di famiglia, sostanziale e processuale, che si ponga l’obiettivo di portare a compimento la riforma del diritto di famiglia del 1975, tenendo conto delle trasformazioni avvenute nella società e nella famiglia italiana, e quindi anche nei rapporti tra i genitori, e tra questi e i figli, minori e maggiorenni.

 

Per questi motivi l’AIAF esprime preoccupazione in merito al contenuto dei DDL 957 e 2454 laddove si propone:

* nell’art. 155, 2° comma, primo alinea, c.c., l’eliminazione del riferimento all’interesse morale e materiale dei figli minori; non si può non rilevare che tale eliminazione contrasta con i principi di tutela del minore posti alla base delle convenzioni internazionali, della legislazione europea e del nostro diritto interno;

* nell’art. 155, 1° comma, c.c., l’introduzione, di un diritto “paritetico” dei genitori ad avere presso di sé i figli, con conseguenti regole che impongono al giudice di disporre il domicilio dei figli presso entrambi i genitori e una  divisione del tempo dei figli in misura eguale presso ogni genitore, senza che assumano rilevanza la distanza tra le abitazioni dei genitori e l’età del figlio; di fatto con tale proposta si persegue l’obbiettivo di dividere a metà il tempo e la vita di un figlio, che deve rapportarsi separatamente alla realtà di ciascun genitore, avendo doppi riferimenti, anziché perseguire un intento di unità e di collaborazione  dei due genitori nell’impostare un condiviso progetto educativo per i figli;

* nell’art. 155, 1° comma, c.c., l’introduzione del diritto riconosciuto agli ascendenti e ai parenti di ciascun ramo genitoriale “di chiedere al giudice di disciplinare il diritto dei minori al rapporto con essi”; premesso che il rapporto affettivo dei figli con gli ascendenti e i parenti dei genitori deve essere salvaguardato, non si può tuttavia prevedere una legittimazione attiva di tali soggetti nell’ambito del procedimento di separazione o divorzio, che comporterebbe un allargamento del conflitto e un processo “familiare allargato”;

* nell’art. 155, 4° comma, c.c., l’eliminazione del parametro relativo al tenore di vita della famiglia, antecedente la separazione, ai fini della determinazione di quanto occorra ai figli per far fronte alle loro esigenze di vita, dopo la separazione dei genitori; si attua in tal modo uno stravolgimento dei principi contenuti nell’art. 30 Cost., e negli articoli 147 e 148 cod. civ.;

* nell’art. 155, 4° comma, c.c., l’introduzione di un criterio più rigido cui il giudice deve attenersi nell’imposizione del mantenimento diretto e per capitoli di spesa, da parte di ogni genitore a favore dei figli; tale forma di mantenimento viene prevista anche in caso di affidamento esclusivo, al 4° comma dell’art. 155 bis c.c., e cioè in quei gravi casi di condotta pregiudizievole del genitore ove non sia possibile applicare l’affidamento condiviso; la mancanza della determinazione di un importo da versarsi periodicamente inibisce la possibilità di avvalersi dello strumento dell’atto di precetto, con la conseguenza che per ottenere il soddisfacimento delle esigenze di vita dei figli il genitore adempiente a tale obbligo dovrà attivare nei confronti dell’altro, inadempiente, un procedimento monitorio o ordinario, che comportano maggiori spese giudiziarie e lunghi tempi processuali per addivenire ad un provvedimento esecutivo;

* nell’art. 155, 5° comma, c.c., l’eliminazione dell’adeguamento dell’assegno a favore del figlio, agli indici Istat costo vita, sul presupposto evidente dell’eliminazione dell’assegno stesso, e comunque anche quando sia disposto in forma perequativa;

* nell’art. 155 quater c.c.,  l’introduzione del principio della caducazione automatica dell’assegnazione della casa familiare, nell’ipotesi di convivenza more uxorio del genitore che la abiti con il minore, stante anche l’indicazione, in senso contrario alla proposta, data dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 308 del 30 luglio 2008;

* nell’art. 155 quinquies c.c, l’introduzione del criterio del versamento dell’eventuale assegno perequativo stabilito per il mantenimento del figlio, direttamente a questi quando divenga maggiorenne, anche se continua a convivere con un genitore;

* l’introduzione dell’obbligo di rivolgersi ad un centro  di mediazione familiare prima di proporre la domanda di separazione o divorzio o di regolamentazione dei rapporti tra genitori naturali, con la previsione che “in caso di insuccesso le parti possono rivolgersi al giudice, ai sensi dell’articolo 709-ter”, al fine di richiedere una sanzione a carico del genitore che ha causato l’insuccesso della mediazione familiare;

* l’introduzione nell’art. 709 ter cpc della c.d. “sindrome di alienazione genitoriale”, e la conseguente esclusione dall’affidamento del genitore “colpevole”, senza tuttavia alcun riferimento alle modalità di accertamento di tale situazione, in merito alla quale gli stessi specialisti del settore non sono concordi nell’individuare gli elementi diagnostici funzionali al riscontro di tale sindrome;

* l’introduzione di norme processuali, che al di là della valutazione sulla loro utilità o meno, persegue il metodo di una errata politica legislativa che rattoppa i processi relativi alle relazioni familiari anzichè prevedere una riforma processuale organica che elimini le discriminazioni tra figli legittimi e naturali, e risponda alle esigenze di celerità e tutela effettiva dei diritti, quali i cittadini e gli avvocati chiedono da tempo.

A tale proposito l’AIAF ribadisce l’esigenza di una riforma che attribuisca tutte le competenze in materia di diritto di famiglia, delle persone e dei minori ad un unico giudice specializzato, che si identifica nella sezione specializzata da istituirsi presso il tribunale ordinario.

 

In conclusione, nell’auspicare che la Commissione Giustizia del Senato tenga conto di queste osservazioni e dell’esigenza di salvaguardare prioritariamente e concretamente i diritti affettivi e le esigenze materiali dei figli nella separazione, di fatto e legale, e nel divorzio, si ribadisce che l’approvazione di norme rigide e sanzionatorie che non tengano conto dell’interesse dei minori e non lascino spazio alla valutazione discrezionale del giudice in relazione al singolo caso, possono solo causare un aumento della conflittualità tra i genitori e del contenzioso civile.

29 giugno 2011

Approvata la legge che istituisce l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza

Con l’approvazione al Senato della legge sul garante dell’infanzia e dell’adolescenza l’Italia si mette al pari con gli altri paesi in materia di diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, dando piena applicazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989, e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, che innova profondamente la cultura dei diritti dei minori.

L’autorità, che la legge istituisce, è caratterizzata da una posizione di indipendenza, da un forte rapporto con il territorio, dalla previsione di una consultazione attiva dei bambini e degli adolescenti, dalla partecipazione delle organizzazioni riconosciute dall’Onu e si ispira al principio di sussidiarietà, nel senso che rappresenta un ente facilitatore per l’affermazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Il provvedimento si compone di 7 articoli.

L’articolo 1 istituisce, al fine di assicurare l’attuazione e la tutela dei diritti delle persone di minore età, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica, in conformità alle previsioni delle convenzioni internazionali, delle norme comunitarie, costituzionali e legislative.

L’articolo 2 disciplina le modalità di nomina dell’Autorità garante, organo monocratico, scelta, tra persone con requisiti specificamente previsti, con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. L’autorità dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.

L’articolo 3 riconosce al Garante le funzioni di promozione, collaborazione, garanzia, nell’interesse dei minori, e competenze consultive. In particolare spetta al Garante la promozione dell’attuazione delle convenzioni internazionali e delle normativa europea e nazionale vigente, la collaborazione all’attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone minore di età e a quella di organizzazioni ed istituti di tutela dei loro diritti, la verifica della garanzia ai minori di pari opportunità nell’attuazione del diritto alla salute e nell’accesso all’istruzione, la formulazione di osservazioni e proposte circa l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi all’infanzia e all’adolescenza, la segnalazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di situazioni di disagio di minori, la gestione di forme di collaborazione con i garanti regionali.

Il Garante può inoltre esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in tema di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, promuovere le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza e deve presentare alle Camere ogni anno – entro il 30 aprile – una relazione sull’attività svolta.

E’ stata anche istituita, allo scopo di consentire la collaborazione con i garanti regionali, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, presieduta dall’Autorità e composta dai garanti regionali o da figure analoghe, ove istituite, per promuovere l’adozione di linee d’azione comuni ed individuare forme per un costante scambio di dati e di informazioni.

L’articolo 4 consente al Garante di richiedere informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori, alle amministrazioni ed ai soggetti pubblici nonché ad enti privati – nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza – nonché di accedere ed effettuare visite nelle strutture pubbliche e negli enti privati ove siano presenti minori. L’autorità ha anche la facoltà di chiedere l’accesso ad archivi o banche dati, ai soggetti e per le finalità indicate. Tutti i procedimenti di competenza dell’Autorità si svolgono nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 241/19901.

L’articolo 5, in tema di organizzazione, istituisce l’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, alle dipendenze dell’Autorità, con un numero massimo di 10 unità, composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni.

L’articolo 6 consente ai singoli di rivolgersi all’Autorità garante per la segnalazione di violazioni o situazioni di rischio di violazione, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti.

L’articolo 7 dispone la copertura finanziaria del provvedimento.