Approvata la legge che istituisce l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza
Con l’approvazione al Senato della legge sul garante dell’infanzia e dell’adolescenza l’Italia si mette al pari con gli altri paesi in materia di diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, dando piena applicazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989, e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, che innova profondamente la cultura dei diritti dei minori.
L’autorità, che la legge istituisce, è caratterizzata da una posizione di indipendenza, da un forte rapporto con il territorio, dalla previsione di una consultazione attiva dei bambini e degli adolescenti, dalla partecipazione delle organizzazioni riconosciute dall’Onu e si ispira al principio di sussidiarietà, nel senso che rappresenta un ente facilitatore per l’affermazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti.
Il provvedimento si compone di 7 articoli.
L’articolo 1 istituisce, al fine di assicurare l’attuazione e la tutela dei diritti delle persone di minore età, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica, in conformità alle previsioni delle convenzioni internazionali, delle norme comunitarie, costituzionali e legislative.
L’articolo 2 disciplina le modalità di nomina dell’Autorità garante, organo monocratico, scelta, tra persone con requisiti specificamente previsti, con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. L’autorità dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.
L’articolo 3 riconosce al Garante le funzioni di promozione, collaborazione, garanzia, nell’interesse dei minori, e competenze consultive. In particolare spetta al Garante la promozione dell’attuazione delle convenzioni internazionali e delle normativa europea e nazionale vigente, la collaborazione all’attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone minore di età e a quella di organizzazioni ed istituti di tutela dei loro diritti, la verifica della garanzia ai minori di pari opportunità nell’attuazione del diritto alla salute e nell’accesso all’istruzione, la formulazione di osservazioni e proposte circa l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi all’infanzia e all’adolescenza, la segnalazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di situazioni di disagio di minori, la gestione di forme di collaborazione con i garanti regionali.
Il Garante può inoltre esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in tema di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, promuovere le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza e deve presentare alle Camere ogni anno – entro il 30 aprile – una relazione sull’attività svolta.
E’ stata anche istituita, allo scopo di consentire la collaborazione con i garanti regionali, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, presieduta dall’Autorità e composta dai garanti regionali o da figure analoghe, ove istituite, per promuovere l’adozione di linee d’azione comuni ed individuare forme per un costante scambio di dati e di informazioni.
L’articolo 4 consente al Garante di richiedere informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori, alle amministrazioni ed ai soggetti pubblici nonché ad enti privati – nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza – nonché di accedere ed effettuare visite nelle strutture pubbliche e negli enti privati ove siano presenti minori. L’autorità ha anche la facoltà di chiedere l’accesso ad archivi o banche dati, ai soggetti e per le finalità indicate. Tutti i procedimenti di competenza dell’Autorità si svolgono nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 241/19901.
L’articolo 5, in tema di organizzazione, istituisce l’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, alle dipendenze dell’Autorità, con un numero massimo di 10 unità, composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni.
L’articolo 6 consente ai singoli di rivolgersi all’Autorità garante per la segnalazione di violazioni o situazioni di rischio di violazione, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti.
L’articolo 7 dispone la copertura finanziaria del provvedimento.
