DAL DECRETO DI AGOSTO (MANOVRA D’ESTATE) AL DECRETO “SALVA-ITALIA”.

Ecco il testo della disposizione dell’art. 3, comma 5. L. 148/2011 (manovra d’agosto) come integrato dalla legge stabilità (l. n. 183/2011) e modificato dal decreto legge Salva Italia n. 201/2011, con le modifiche approvate dalle commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei deputati alla data del 13 dicembre 2011.
(N.B.: barrato e in grassetto le variazioni della legge stabilità; in maiuscolo l’aggiunta di cui al Decreto legge “Salva Italia”(DL 201/2011).)

Articolo 3
5. Fermo restando l’esame di Stato di cui all’art. 33 comma 5 della Costituzione per l’accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi : Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi (1) :
a) l’accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell’attività in forma societaria, della sede legale della società professionale; (27)
b) previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l’accesso al mondo del lavoro,la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni (2) la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi (3) la durata del tirocinio non potrà essere superiore a tre anni diciotto mesi , e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe (4).(4). Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;
e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

5‐bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5, E, IN OGNI CASO, DALLA DATA DEL 13 AGOSTO 2012. (6) (7)

5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui ai commi 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.

5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in testo unico da emanarsi ai sensi dell’art. 17-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . (8)

(1) Modifica introdotta dall’art. 10, co. 1 della legge 15 novembre 2011, n. 183.
(2) Periodo modificato dall’art. 33, co. 1, lett. b) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
(3) Periodo modificato dall’emendamento 6.14 presentato dai Relatori il 13.12.2011, in sede di conversione, alla Camera.
(4) Parole soppresse dall’art. 10, co. 12 della legge 15 novembre 2011, n. 183.
(5) Comma introdotto dall’art. 10, co. 2 della legge 15 novembre 2011, n. 183.
(6) Parole aggiunte dall’art. 33, co. 1, lett. a) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
(7) Periodo modificato dall’emendamento 6.14 presentato dai Relatori il 13.12.2011, in sede di conversione, alla Camera.
(8) La norma fa riferimento alla redazione, da parte del Governo, di testi unici a carattere meramente compilativo, con i quali si individuano il testo vigente delle norme aventi forza di legge, si riconoscono le norme – anche implicitamente – abrogate, si provvede al coordinamento delle disposizioni vigenti nonché alla ricognizione delle disposizioni che restano comunque in vigore.

In allegato, il Dossier dell’Ufficio studi “Il decreto “salva-Italia”-l’impatto sulle professioni, bozza di analisi a prima lettura”

E’ uscito il n. 3/2011 della RIVISTA AIAF dedicato al tema GLI ASPETTI ECONOMICI DELLA CRISI FAMILIARE

La RIVISTA AIAF, giunta al suo 16° anno di vita, ha cadenza quadrimestrale, e pubblica contributi di avvocati,magistrati, docenti universitari, psicologi ed altri professionisti che operano nell’ambito del diritto di famiglia e minorile.
 
La RIVISTA dell’AIAF approfondisce i temi più importanti e attuali dibattuti in dottrina e giurisprudenza, nonché l’attualità legislativa in materia di diritto di famiglia, minorile e delle persone.

 

Questo il sommario del n. 3/2011 :  

Gli aspetti economici della crisi familiare
Milena Pini
Assegni per il coniuge e i figli. Quando e quanto
Fiorella Buttiglione
Divorzio all’italiana. La giurisprudenza della Suprema Corte
Giulia Sarnari
I riflessi economici dell’assegnazione della casa familiare
Marina Blasi
Proporzionalità e adeguatezza nel mantenimento della prole: riflessioni sulle modalità attuative del dovere
Alessandra Cordiano
Questioni problematiche e novità giurisprudenziali in tema di mantenimento di figli maggiorenni
Sabrina De Santi
Mantenimento dei figli e atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.
Corinna Marzi
Usufrutto sui beni intestati ai minori e affidamento condiviso
Marina Marino
Inadempimento del mantenimento per i figli e ritiro o mancata concessione del passaporto: l’intervento del giudice tutelare
Andrea Oliva
Alcune questioni fiscali in tema di diritto di famiglia
Valentina Sarnari
Intestazione di partecipazioni societarie tra coniugi tra simulazione, negozio fiduciario e donazione
Stefano Dindo
Aspetti civilistici e fiscali nella definizione dei rapporti partecipativi societari tra coniugi
Alessandro Piras

 Europa
Inghilterra: l’assegnazione dei beni ereditati o acquisiti anteriormente al matrimonio da parte dei coniugi, in caso di divorzio
Suzanne Todd, Katharine Landells (Withers LLP, London)

 

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ISCRIZIONE AIAF – CAMPAGNA ASSOCIATIVA ANNO 2012

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Troverai anche i riferimenti per contattare il Presidente dell’AIAF della Tua sezione regionale.

Per informazioni puoi anche contattare segreterianazionale@aiaf-avvocati.it
 

L’adesione all’AIAF  Ti consente di ricevere ogni anno:
> 3 numeri della RIVISTA,
> 2 QUADERNI
> la NEWSLETTER quindicinale con le iniziative dell’AIAF, l’aggiornamento sulla attività parlamentare e la giurisprudenza.
 
Ai Soci AIAF è inoltre riservato, sul sito, l’accesso:
> alla RIVISTA ON LINE
> alla BANCA DATI della LEGISLAZIONE e GIURISPRUDENZA
 
La QUOTA ASSOCIATIVA per l’anno 2012 è rimasta invariata:
€ 150,00 (€ 120,00 per i giovani avvocati, fino a 35 anni)

COMUNICATO AIAF SULLA MANOVRA FINANZIARIA

L’ A I A F  
nel ribadire il suo impegno a difesa dei diritti delle persone e nel richiedere urgenti riforme per una giustizia più efficiente e una legislazione che accolga le istanze della società civile,
manifesta la sua preoccupazione per eventuali provvedimenti governativi che, nel dichiarato intento di dare soluzioni alla grave crisi economica del nostro Paese,  possano in realtà comportare un grave attacco alla funzione di difesa che l’Avvocatura svolge secondo il dettato costituzionale,
sottolinea pertanto l’esigenza della salvaguardia delle garanzie costituzionali, ed in primis del diritto alla difesa sancito dalla Costituzione e del mantenimento delle regole processuali, quali fondamentali principi di giustizia, equità e democrazia.
L’AIAF, che ha aderito alDocumento finale della VII Conferenza nazionale dell’Avvocatura Italiana, invita il Presidente del Consiglio Prof. Mario Monti e il Ministro della Giustizia Prof. Paola Severino, a confrontarsi con i rappresentanti dell’Avvocatura per trovare insieme le migliori soluzioni finalizzate alla modernizzazione della professione forense e all’efficienza della giustizia.

Documento finale della VII Conferenza nazionale dell’Avvocatura Italiana

 

La VII Conferenza Nazionale dell’Avvocatura Italiana,
premesso
a)
che l’Avvocatura è impegnata con costanza e lealtà nella difesa dei diritti dei cittadini e, particolarmente, della Giustizia, quale fondamento della pace sociale, valore previsto e garantito dalla Carta Costituzionale;
b) che in tale ottica tutte le componenti dell’avvocatura si sono costantemente impegnate a collaborare con il legislatore e l’esecutivo con lo scopo di individuare le iniziative atte a modernizzare il sistema ordinistico e adeguare l’agibilità della macchina giudiziaria nella direzione del recupero dell’efficienza, dell’economicità e dell’agibilità;
c) che, in funzione di tale obiettivo e della individuazione delle proposte da formularsi ai poteri esecutivo e legislativo, è stata indetta la conferenza nazionale;
d) che l’Avvocatura italiana, nel corso dei lavori del 25 e 26 novembre, ha preso atto dei reiterati attacchi alla centralità della giustizia nell’ organizzazione sociale, concretizzatisi anche mediante la limitazione della libertà e indipendenza dell’esercizio della professione legale;
e) che, tuttavia, ha espresso nuovamente la ferma volontà di confronto con l’ esecutivo e le forze politiche, nonché di leale collaborazione ai fini dell’ adozione delle misure, anche legislative, atte allo scopo;
preso atto 
1) della mancata convocazione da parte del nuovo esecutivo dei vertici dell’ Avvocatura per procedere all’esame dello stato attuale della Giustizia e l’ analisi dei provvedimenti da adottarsi;
2) della necessità che tale confronto sia immediato al fine di adottare i provvedimenti più urgenti;
3) della dichiarata condivisione delle posizioni dell’avvocatura, qui espressa dai rappresentanti di tutte le forze politiche;
CHIEDE
A) al Capo dello Stato, quale supremo garante della Costituzione, il quale in occasione del XXX Congresso Nazionale forense di Genova ha scritto che “L’ Avvocatura costituisce una componente peculiare dello Stato di diritto perché a essa spetta l’insostituibile funzione di assicurare un a efficace tutela dei diritti fondamentali della persona”, per impedire l’adozione di provvedimenti che si pongano in contrasto con i principi della Carta costituzionale, del Trattato di Lisbona e della Carta dei Diritti dell’Uomo a tutela della libertà dei cittadini e dell’indipendenza dell’Avvocatura, che esercita una attività che costituisce professione intellettuale e non attività di impresa o mercantile;
B) al Presidente del Consiglio, al Ministro della Giustizia e ai Presidenti di Camera e Senato di convocare ad horas l’Avvocatura italiana, rappresentata dalle componenti nazionali istituzionali, politiche e associative;
C) all’Oua, al CNF e alla Cassa di Previdenza di insistere perché si instauri con il nuovo Governo un immediato e serrato confronto sui temi di cui innanzi e di assumere, in mancanza di riscontro alle sollecitazioni di cui sopra, legittime iniziative di protesta, con invito a tutti gli iscritti agli Ordini, esercenti funzioni di VPO, giudici di pace, GOT, giudici tributari, componenti dei Consigli giudiziari a rinunciare all’esercizio delle funzioni;
D) di attuare su tutto il territorio nazionale uno stato di agitazione a tempo indeterminato con manifestazioni pubbliche, locali e nazionali, e mediante la indizione di tutte le legittime forme di protesta, anche le più dure e radicali, per la mancata considerazione della Giustizia e della difesa come un diritto dei cittadini;
E) di convocare un Congresso straordinario dell’Avvocatura all’esito delle suindicate istanze.

Roma, 26.11.2011

CNF: Manovra bis.Cosa cambia per l’Avvocato.

Dossier dell’Ufficio studi CNF. Guido Alpa: “L’avvocatura collabora perché il Paese esca dalla crisi ma nella difesa dei valori della professione contenuti nella Costituzione”

Per orientarsi tra le ultime novità, contenute nella manovra bis (decreto legge n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011), l’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense ha redatto un dossier di analisi dei contenuti della manovra che possono considerarsi di più diretto impatto per gli avvocati, sottolineandone ricadute e criticità.

Nel presentare l’iniziativa agli avvocati, con una Newsletter dedicata, il presidente  Alpa ha scritto: “Cari Colleghi, a seguito della lettera del 15 agosto scorso-nella quale avevamo indicato alcuni degli effetti della manovra, richiamato l’attenzione su progetti (poi sventati) di riorganizzazione della disciplina delle professioni che avrebbero completamento stravolto la sua identità e leso la sua essenza, e individuato il percorso per poter giungere all’approvazione sollecita del testo già licenziato dal Senato-Vi rimettiamo ora uno studio approfondito predisposto dall’ Ufficio studi del Consiglio nazionale forense nel quale si ricostruiscono in un quadro complessivo tutti le modificazioni alle regole processuali e professionali che la manovra ha implicato. Desidero ribadire anche in questa occasione l’impegno costante del Cnf nel collaborare con tutte le istituzioni perché il Paese possa al più presto uscire dalla crisi, ma, al contempo, nel difendere i valori della professione contenuti nel dettato costituzionale, confermati in ambito comunitario dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 23 marzo 2006, e connaturati alla nostra nobile e prestigiosa tradizione. Difendere l’ Avvocatura significa difendere lo Stato di diritto e quindi i diritti dei cittadini: chi vuol vedere nell’azione del CNF solo iniziative di carattere corporativo indulge alla falsa coscienza e strumentalizza in modo cinico lo scontro politico per realizzare fini che esorbitano dalla tutela dell’interesse pubblico. Confidiamo che il Parlamento, ben consapevole dei suoi doveri, sostenga la riforma forense che rafforza la posizione dei cittadini e ringrazio quanti esprimeranno la loro solidarietà per una categoria di professionisti che lavora con abnegazione per raggiungere questo risultato”.

Ottobre 2011

Congresso straordinario dell’Unione Camere Penali Italiane – Rimini, 14-16 ottobre 2011

La Presidente dell’AIAF interverrà sabato 15.10 al Congresso dell’UCPI, sul tema Un’altra giustizia: approdo ineludibile. Riformare è possibile superando le stecche dei veti incrociati e della conservazione, per un sistema moderno, un giudice terzo, un avvocato specializzato”, portando i saluti della nostra Associazione e la conferma del nostro impegno a mobilitarci al loro fianco per la rapida approvazione della riforma forense.

Alla vigilia del Congresso straordinario, la Giunta dell’UCPI sollecita tutte le forze politiche a “contribuire alla piu’ rapida approvazione” della riforma forense “facendo prevalere l’interesse generale a una avvocatura piu’ qualificata e moderna su sterili dispute di parte”. Come già ribadito dal CNF, i principi sulla liberalizzazione delle professioni contenuti nella manovra correttiva “non confliggono in alcun modo” con il testo sull’ordinamento forense all’esame della commissione Giustizia alla Camera. Anzi, “il richiamo espresso al tema della formazione continua e del tirocinio – osservano i penalisti – e’ assolutamente coerente con gli orientamenti recepiti nel testo di riforma in esame”.
La riforma a suo tempo licenziata dal Senato, si legge nella delibera, “venne valutato dall’UCPI alla stregua di un sostanziale arretramento rispetto al progetto elaborato e proposto unitariamente da tutte le componenti dell’Avvocatura”, ma ora “l’urgenza di una riforma moderna della professione deve prevalere anche sull’opportunita’ di rivedere la legge in discussione e ritornare alla sua originaria e piu’ coerente stesura”.
“Il concreto rischio che la riforma non veda la luce entro la fine della legislatura, e che dunque un piu’ razionale assetto dell’accesso e della formazione e l’introduzione della specializzazione vengano rinviate sine die, sarebbe esiziale per l’Avvocatura e, prima ancora, per il diritto dei cittadini alla difesa, che non puo’ essere pretermessa ad astratte, generiche e gia’ dimostratesi infondate, valutazioni economicistiche in tema di liberalizzazioni”.

L’AIAF sentita in audizione in Commissione Giustizia del Senato sulle proposte di riforma della magistratura onoraria

I DDL all’esame della Commissione Giustizia riguardano diverse proposte sulla riforma della magistratura onoraria, dei quali si ritiene di condividerne maggiormente il contenuto quello che reca la firma dei Senatori Berselli e Mugnai (DDL 2359). La loro proposta individua i principi di una legge delega al Governo che prevede: l’istituzione degli uffici circondariali del Giudice di pace; uno status unitario di magistrato onorario assorbendoli tutti gradualmente nel GdP e ampliandone le competenze e assegnadogli lo smaltimento dell’arretrato; un tirocinio iniziale e una formazione continua, un doppio regime di trattamento economico, un ruolo organico e una pianta organica; uno statuto dei diritti e dei doveri e un organo di autogoverno con poteri disciplinari; la continuità degli incarichi sino a 70 anni. Non sembra affrontare i problemi delle competenza e del rito.

Gli altri DDL all’esame della Commissione Giustizia del Senato sono invece per diversi motivi, non condivisibili.

Il DDL n.127-Poretti e Perduca, prevede la modifica del cpc all’art.7 attribuendo al GdP le cause che riguardano controversie il cui valore non supera 16.000,00 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Abroga il secondo comma, relativo al risarcimento danni prodotti da circolazione di veicoli e natanti. Sostituisce il primo comma dell’art.82 cpc stabilendo che davanti al GdP le parti possono stare in giudizio personalmente, abrogando il secondo comma

Nella presentazione segnala che , come indicato dall’Aduc,fra i più grandi ostacoli alla difesa vi è l’obbligo di rivolgersi a un avvocato. Sostiene che Internet ha fatto fare notevoli passi avanti al cittadino-consumatore contribuendo a una sua maggiore capacità civile e giuridica. E’ una norma, di facile attuazione e di grande pericolosità. Viola il diritto costituzionale alla difesa attribuendo al giudice di pace esistente, caratterizzato, da scarsa preparazione e inadeguata  professionalità, una vasta competenza generale , nei limiti dell’aumento di valore previsto, motivando la possibilità di difesa personale con le conoscenze acquisite via internet, confondendo la tutela dei diritti del cittadino nel sistema giustizia con la posizione del consumatore nel mercato. Certamente l’avvocatura dovrebbe riflettere sul perché viene percepita come un ostacolo alla tutela dei diritti.

Da rilevare che tutti i disegni di legge presentati – DDL 897 Maritati , 2080 Valentino, 2359 Berselli e Mugnai –  tendono a regolare la magistratura onoraria, unificata nella figura del GdP e dei VPO, come una attività professionale  che si stabilizza nel tempo protraendosi in alcuni casi per oltre vent’anni, soprattutto in virtù delle norme transitorie ; ciò contraddice l’essenza stessa di questa esperienza che dovrebbe caratterizzarsi per la transitorietà e la possibilità di utilizzare i saperi acquisiti con altre professioni giuridiche ( magistrati, notai, avvocati, docenti di diritto e studiosi universitari ).

Assolutamente criticabile il testo Valentino che sostiene che la funzione giurisdizionale onoraria “ è una fra le innumerevoli modalità attraverso le quali può essere esercitata la professione di avvocato tanto da ipotizzare “ un elenco speciale riservato agli avvocati specializzati nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali”con doveri e diritti che attingono sia allo status di magistrato, previsti dalla legge, che a quello di avvocato previsto nell’ordinamento professionale e nel relativo codice deontologico., e prevede espressamente che l’unica professione compatibile con lo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario è quella legale. Si prevede una grande confusione di ruoli e di funzioni, molto difficili da esercitare contemporaneamente anche se tutelati dalle incompatibilità personali e territoriali. Inoltre proprio per la commistione tra professione forense e magistratura equipara l’indennità economica a un reddito professionale che regola come se provenisse da lavoro autonomo., con una serie di conseguenze difficilmente gestibili nel settore previdenziale. E’ sicuramente auspicabile una cultura giuridica comune che favorisca anche buone relazioni e il rispetto reciproco tra le diverse categorie dei giuristi; e certamente un avvocato preparato, un buon avvocato, potrà essere anche un buon giudice ma solo temporaneamente e senza esercitare una pericolosa  commistione di funzioni  e professioni.

Va ricordato che sono esclusi da queste nuove norme , i magistrati onorari che compongono o integrano alcuni giudici specializzati, tali anche proprio per la loro presenza quali : i giudici minorili, i tribunali di sorveglianza, le sezioni agrarie, i tribunali regionali e quello superiore delle acque pubbliche. Tanto che le incompatibilità personali e territoriali previste non impediscono lo svolgimento dell’attività forense innanzi ai giudici minorili, militari amministrativi , tributari e contabili.

Quanto poi alla competenza del GdP il ddl Valentino aumenta il valore sino a 25,000,00 al 1° comma e a 50.000,00 al secondo comma e aggiunge il 3 ter attribuendo al GdP l’omologazione delle separazioni tra coniugi senza prole o con prole maggiorenne.

Consente la sostituzione dei giudici ordinari con gli onorari, aumenta le competenze in attività processuali,attribuisce a VPO la competenza nei procedimenti civili ove è richiesta la presenza del P.M., e quindi famiglia , minori e status, e lo legittima a ricorrere per istituire l’amministrazione di sostegno. Sembra poi voler costruire per i VPO una figura di avvocato pubblico sul modello anglosassone difficilmente compatibile con il nostro impianto processuale.

Riserva un decimo dei posti dei concorsi per magistrato ordinario agli onorari che abbiano completato almeno il primo quadriennio senza riportare sanzioni disciplinari.

Il DDL Maritati fa salva la composizione del T.M.; crea uno status unitario dei magistrati onorari, disegna un Tribunale ordinario di 1° grado che assorbe anche le attuali competenze del GdP; rende tabellari  le attività e l’utilizzazione degli onorari; assume come dimensione minima dell’ufficio quella circondariale; attribuisce agli onorari lo smaltimento dell’arretrato.

Disegna un sistema di reclutamento di organizzazione  e di controllo che fa della magistratura onoraria una magistratura di serie B, pur se le attribuisce competenze che incidono fortemente sugli status ed anche  in materia di sequestri anche preventivi.

 Osservazioni finali

Se i giudici onorari sono indispensabili per fare funzionare la giustizia e quindi tutelare i diritti dei cittadini occorre evitare i circuiti di serie A e quelli di serie B , evitando commistioni e confusioni tra professioni differenti e spostando al momento del reclutamento la verifica severa del possesso delle competenze ma riconoscendogli autonomia responsabile nella fase di gestione e decisione del giudizio. Sono necessari una verifica dell’aggiornamento professionale e la temporaneità dell’incarico che salvaguardi un congruo tirocinio e la non dispersione dell’esperienza , ma non oltre il termine complessivo di 8-10 anni, con una retribuzione che esca dall’ipocrisia dell’indennità o della fatturazione come soggetto iva  e cessi di utilizzarli come forza lavoro sottocosto, quasi che la gratificazione e il prestigio sociale che può derivare dall’ appartenere al potere giudiziario possa compensare l’ingiustizia di un lavoro precario e senza futuro.