Una polemica fuori contesto

L'AIAF il 22 aprile 2008 ha depositato presso i Consigli degli Ordini competenti un esposto in merito all'iniziativa assunta dall'associazione Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia di editare e diffondere su tutto il territorio nazionale una pubblicazione denominata “albo degli avvocati di diritto di famiglia”. Alla luce del comunicato successivamente apparso sul sito della suddetta associazione,l'AIAF rileva:

L'iniziativa assunta dall'Osservatorio Nazionale per il Diritto di famiglia di editare e diffondere su tutto il territorio nazionale una pubblicazione denominata “l'albo degli avvocati di diritto di famiglia” ha determinato l'AIAF ad intervenire a tutela della serietà ed importanza del cammino intrapreso dall'Avvocatura rispetto al tema della specializzazione che non può e non deve essere confuso con quello della formazione e dell'aggiornamento professionale.

L'utilizzazione del termine albo con il quale si intende l'elenco di quanti sono iscritti all'albo forense, la cui tenuta è per legge riservata ai Consigli degli Ordini, è non solo impropria e inammissibile in considerazione di questa riserva legislativa, ma la stessa è anche tale da creare confusione nei cittadini ed utenti che, proprio in forza dell'utilizzo di tale termine, sono indotti nell'errore che sia stato istituito un albo di avvocati specializzati in diritto di famiglia e che quanti sono elencati in detto albo, siano appunto avvocati specializzati in tale materia.
Senza voler considerare che – contrariamente a quanto afferma l'Osservatorio nella nota pubblicata sul suo sito, che detta pubblicazione avrebbe una utilizzazione solo interna all'associazione – alla stessa è stata data una diffusione tale da essere stata inviata persino ad avvocati che non sono iscritti alla suddetta associazione.

Poichè non vi è dubbio che la specializzazione forense sia un serio strumento atto a garantire ai cittadini la migliore difesa possibile, l'AIAF da tempo si batte affinchè la specializzazione sia riconosciuta normativamente, ed ora che il dibattito legislativo ed il Consiglio Nazionale Forense si stanno interessando alla regolamentazione di questa materia appare rilevante che le associazioni specialistiche abbiano redatto e proposto ai parlamentari una proposta di legge sulla riforma dell'ordinamento forense nella quale si prevede che possano fregiarsi del termine di specialisti quanti abbiano frequentato una Scuola di Alta Formazione di durata non inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive e che all'esito della frequenza abbiano superato un esame di specializzazione. Appare quindi particolarmente grave tale iniziativa nel momento in cui si deve pretendere proprio dagli avvocati il massimo rigore in tal senso.

Queste sono quindi le ragioni che hanno determinato l'AIAF a chiedere il rispetto delle norme, non certo la volontà di contrapporsi all'Associazione che ha posto in essere questa iniziativa con la quale storicamente non vi sono rapporti proprio per le profonde differenze tre le due associazioni.

Il Presidente AIAF
Avv. Marina Marino

A che punto eravamo… Stato delle proposte di riforma, in materia di famiglia e diritti delle persone: al dicembre 2007.

MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI COGNOME DEI CONIUGI E DEI FIGLI – Senato

(DDL 19, Sen. Vittoria Franco (Ulivo) e altri; DDL 26, Sen. Roberto Manzione (Ulivo); DDL 580 Sen. Milziade Caprili (RC-SE))

Era stato approvato dalla Commissione Giustizia, il testo con gli emendamenti da trasmettere in Aula, che prevede l’attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori ex lege, stabilendo che il primo dei due cognomi sia quello del padre, salvo diversa decisione dei genitori, i quali possono stabilire un ordine diverso con dichiarazione concorde resa all’ufficiale dello stato civile all’atto del matrimonio o, in mancanza, all’atto di registrazione della nascita del primo figlio. Tale dichiarazione vale anche per i figli successivi al primo, anche se questi sia nato prima del matrimonio ma riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori. Il figlio trasmette poi ai propri figli il primo dei suoi cognomi.
Il testo approvato recepisce anche la sostituzione, sul piano terminologico, in tutti i testi normativi vigenti e futuri delle espressioni figlio legittimo e figlio naturale con le altre figlio nato nel matrimonio e figlio nato fuori dal matrimonio.

REVISIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI FILIAZIONE – CAMERA

(DDL 2514 Governo Prodi-II Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di filiazione)

Era stato approvato dalla Commissione Giustizia della Camera il testo del DDL, che si prefigge di eliminare le perduranti differenze tra figli legittimi e naturali, determinate dalla conservazione di due distinti stati di filiazione (legittima e naturale), e riconosce un unico stato di filiazione.

MODIFICA AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI TUTELA TEMPORANEA DELLA SALUTE DEI SOGGETTI IMPOSSIBILITATI A PROVVEDERVI PERSONALMENTE – SENATO

(DDL 1050, Salvi (Ulivo) e Caruso (AN) e DDL 1690, Taddei e altri (FI)

Era stato approvato dalla Commissione Giustizia del Senato il testo del Ddl 1050 che assorbiva il Ddl 1690. La proposta prevede per il cittadino la possibilità di scegliere la persona che, nell’ipotesi di sua inabilità, possa provvedere nel miglior modo possibile alla tutela dei propri bisogni psico-fisici.

TESTAMENTO BIOLOGICO E DIRETTIVE ANTICIPATE

Al Senato erano stati presentati: DDL 1735, Sen. Aniello Formisano (Misto, Italia dei Valori) Disposizioni in materia di consenso informato, direttive anticipate di trattamento e accanimento terapeutic; DDL 1615, Sen. Gianpaolo Silvestri (IU-Verdi-Com) Disposizioni in materia di consenso informato e di testamento biologico al fine di evitare l’ accanimento terapeutico.

Alla Camera: PDL 1884, On. Tommaso Pellegrino (Verdi) e altri, Disposizioni in materia di consenso informato e di testamento biologico al fine di evitare l’ accanimento terapeutico; PDL 1702, On. Franco Grillini (Ulivo) e altri, Disciplina dell’ eutanasia e del testamento biologico.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SEPARAZIONE PERSONALE E DEL DIVORZIO – CAMERA

Erano stati presentati otto disegni di legge: quattro riguardavano i profili patrimoniali connessi alla separazione coniugale, con la previsione dello scioglimento del regime di comunione legale alla data del deposito del ricorso di separazione, dell’estensione della comunione all’indennità di fine rapporto, come retribuzione differita in relazione agli anni in cui il rapporto di lavoro coincide con la convivenza matrimoniale, del riconoscimento di una percentuale dell’indennità di fine rapporto anche in caso di separazione se il coniuge è percettore di assegno di mantenimento.

Gli altri quattro riguardavano i tempi della procedura del divorzio.

VIOLENZA SESSUALE E DI DELITTO DI MOLESTIA INSISTENTE – CAMERA

Nella seduta dell’Assemblea del 17.10.2007, era stato deliberato lo stralcio degli articoli 13 e 18 del disegno di legge C. 2169, con il nuovo titolo Misure di repressione degli atti persecutori e delle condotte motivate da odio o discriminazione fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere (C. 2169-ter), dell’articolo 7 della proposta di legge C. 1249, con il nuovo titolo Introduzione dell’articolo 609-ter.1 del codice penale, concernente il reato di molestie assillanti (C. 1249-ter), degli articoli 12 e 13 della proposta di legge C. 2101, con il nuovo titolo Introduzione del delitto di molestie insistenti (C. 2101-ter) e dell’articolo 3 della proposta di legge C. 2066, con il nuovo titolo Introduzione dell’articolo 609-bis.1, concernente il reato di molestie assillanti (C. 2066-ter).

Le restanti parti dei progetti di legge, erano state così titolate: Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonchè repressione dei delitti contro la persona e nell’ambito della famiglia (C. 2169-bis), Nuove norme per il potenziamento della lotta contro la violenza sessuale (C. 1249-bis), Disposizioni in materia di reati in ambito familiare e di violenza sessuale (C. 2101-bis) e Nuove disposizioni contro la violenza sessuale (C. 2066-bis).

RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLE UNIONI CIVILI – SENATO

Il Relatore Salvi aveva proposto al Comitato ristretto, costituito il 20 giugno 2007, riunitosi per la prima volta il 12 luglio, una bozza di testo unificato, ed era stato deliberato lo svolgimento di audizioni informali. Il 21 novembre, preso atto, sulla base della quantità e della natura degli emendamenti presentati, che non esistevano le condizioni per procedere ad un esame “per consenso” e all’adozione di un testo proposto dal Comitato ristretto, si era deciso di concludere i lavori del Comitato stesso e di iscrivere nuovamente la materia all’ordine del giorno della Commissione Giustizia, dove veniva adottato come testo base il testo presentato dal relatore Salvi al Comitato ristretto.