Categoria: Documenti e comunicati
Comunicato AIAF su proposta Min. Alfano – competenza separazioni ai notai – 3.7.2010
Documento AIAF sulla mediazione obbligatoria
Audizione Commissione Giustizia del Senato sui disegni di legge n.1211 e 1412
Comunicato sul disegno di legge 577 “Modifiche alla disciplina in tema di separazione personale tra coniugi, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio e successione ereditaria del coniuge”
Rilevato che nella XVI legislatura è stato presentato dal Sen. Saro un disegno di legge recante il n577 dal titolo: “Modifiche alla disciplina in tema di separazione personale tra coniugi, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio e successione ereditaria del coniuge” con il quale si prevede la possibilità per i coniugi di rivolgersi al notaio per stipulare la separazione nelle forme delle convenzioni matrimoniali, con il solo vincolo di far omologare l’atto dal Tribunale nell’ipotesi di separazioni con figli minori.
Per quello che attiene ai divorzi il disegno in esame prevede ugualmente la possibilità di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero lo scioglimento del medesimo sempre con atto pubblico nella forma delle convenzioni matrimoniali con il vincolo della omologazione della convenzione da parte del tribunale in presenza di figli minori.
Tale disegno di legge al di la delle carenze di ordine sostanziali e processuali risponde al chiaro ed evidente obiettivo di derubricare i diritti dei cittadini sottraendoli alla giurisdizione , obiettivo che da tempo l’AIAF denuncia e che addirittura viene presentato ai senatori come la volontà di “ agevolare nella forma e nei tempi le unioni matrimoniali fallite , diminuendone i costi e consentendo di ricorrere allo strumento della convenzione matrimoniale , fiscalmente agevolata con apposita norma attraverso il ministero del notaio per sua natura professionale ed istituzionale atto a mediare le controversie con ben altra efficacia rispetto al giudice” Tali affermazioni sono evidentemente destituite di ogni e qualsiasi fondamento se si tiene conto del fatto che la funzione del notaio non è, nè è mai stata quella di mediare le controversie, in quanto la funzione notarile è precisata dalla legge notarile che all’art. 1, comma primo, L.N., definisce i notai come «pubblici ufficiali istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti. L’art. 1, comma 1°, L.N., come sopra indicato, conferisce innanzitutto al notaio il potere di attribuire pubblica fede agli atti ricevuti. Il concetto di pubblica fede esprime la particolare efficacia probatoria che l’ordinamento giuridico riconosce all’atto pubblico. Stabilisce infatti l’art. 2700 c.c. che l’atto pubblico fa prova, fino a querela di falso, sia della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, sia delle dichiarazioni delle parti in esso riportate, sia degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza od essere stati da lui compiuti . La norma suddetta attribuisce poi al notaio il còmpito di conservare in deposito gli atti ricevuti, e di rilasciarne copie, certificati ed estratti.
Il primo comma dell’art. 1 L.N. non esaurisce peraltro le funzioni attribuite al notaio. Il secondo comma dell’art. 1 L.N. infatti, integrato dall’art. 1 del r.d.l. 14.7.1937, n. 1666, attribuisce al notaio una serie di ulteriori facoltà: sottoscrivere e presentare ricorsi di volontaria giurisdizione (n. 1), ricevere atti di notorietà (n. 2), ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità col beneficio di inventario e di rinuncia all’eredità (nn. 3 e 7), compiere atti delegati dalla Autorità Giudiziaria (n. 4), rilasciare i certificati di vita (n. 5), ricevere in deposito documenti (n. 6), firmare e vidimare i libri commerciali (n. 8), ricevere atti di asseverazione (n. 9), e rilasciare copie ed estratti (n. 10).
L’ultimo comma dell’art. 1 L.N., come norma di chiusura, dispone poi che i notai esercitano “le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi”.
Un momento di riflessione sulle esperienze comuni merita poi l’affermazione che la scelta operata dal Sen. Saro sarebbe suggerita dalla volontà di diminuire i costi:
Non vi è chi non comprenda come il disegno di legge in esame sia teso a sottrarre agli avvocati ed in particolar modo a tutti quelli che da anni svolgono la professione forense in questo ambito, e che hanno quindi raggiunto una particolare e specifica specializzazione in materia , ambiti di attività per passarli ad altra categoria professionale che non ha la ben che minima esperienza a riguardo e che è già ampiamente garantita sul piano dell’attività professionale dal momento che ad essa sono stati attribuite in via esclusiva interi e rilevanti ambiti di attività dai quali la assistenza e difesa dei diritti dei cittadini è esclusa essendo la stessa riservata in via esclusiva agli avvocati. A ciò si aggiunga che tale disegno di legge stride totalmente con tutti progetti di legge di riforma dell’ordinamento forense nei quali si riconosce la funzione ed il valore della specializzazione forense.
L’AIAF denuncia con forza tale tentativo che intende portare a conoscenza dei cittadini perchè gli stessi siano informati dei rischi che corrono i loro diritti.
Il Presidente AIAF
Avv. Marina Marino
Separazioni, divorzi e tutela degli incapaci a notai e commercialisti? Mobilitiamoci contro il gravissimo attacco alla professione forense e alla nostra professionalità
Secondo il Ministro Alfano “Il sistema giustizia non è solo degli avvocati e dei magistrati“, e dopo aver sentito le proposte dei dottori commercialisti e degli esperti contabili riuniti a Congresso a Torino, che rivendicano un ruolo di consulenza stragiudiziale, di conciliazione, e persino in sede giudiziale, nei procedimenti di separazione e divorzio, ha affermato: «Le idee che ci avete fin qui sottoposto sono buone idee, tendenti a tutelare il bene comune, ma anche la libertà e la dignità delle professioni”, lasciando intendere un convinto appoggio nei possibili maggiori utilizzi dei commercialisti anche nei procedimenti di famiglia!
Queste le proposte dei commercialisti: “semplificazione di aspetti procedurali concernenti lo scioglimento del matrimonio e la separazione tra coniugi”; “nomina di un CTU scelto fra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per definire la capacita reddituale e patrimoniale dei coniugi fin dalla prima fase del processo”; “obbligo a carico delle parti alla prima udienza, di inserire nell’ambito dei rispettivi fascicoli le consulenze tecniche di parte rilasciate da professionisti iscritti negli albi”; “tentativo di conciliazione stragiudiziale obbligatorio gestito da professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati e notai e iscritti agli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali, ogni qualvolta la controversia di separazione e divorzio abbia ad oggetto questioni che comportano valutazioni di tipo economico”; “nomina obbligatoria di un commercialista quale tutore o curatore o amministratore di sostegno dell’incapace, quando vi sia l’esigenza di amministrare patrimoni di una certa consistenza o complessita, così come nei casi in cui la tutela o curatela sia coinvolta da questioni economico-giuridiche rilevanti”!
L’OUA, tramite il suo presidente Maurizio de Tilla, ha già detto a chiara voce che “gli avvocati non accettano interferenze: i campi rivendicati da notai e commercialisti sono materie indisponibili. E l’avvocatura da sempre ha chiesto ci sia la garanzia della giurisdizione di un giudice togato“. Sottolineando che “i rapporti familiari, anche nella parte più semplificata, hanno una loro complessita“, l’OUA chiede che fine ha fatto la costituzione dell’annunciato Tribunale della famiglia.
A dicembre 2008 il Sottosegretario alla Giustizia Casellati aveva pubblicamente sostenuto che entro gennaio 2009 sarebbe stato presentato un disegno di legge che avrebbe istituito il tribunale della famiglia, sottolineando l’esigenza di un giudice specializzato e della unificazione delle competenze.
L’AIAF aveva accolto positivamente questa proposta, e aveva già iniziato ad avanzare al Sottosegretario Casellati proposte concrete, frutto della nostra esperienza quotidiana, modificative ed integrative del ventilato progetto. Nel contempo abbiamo lavorato con il CNF per portare un concreto contributo all’auspicato varo della riforma della professione forense, che, nel testo approvato dal CNF e consegnato al Ministro Alfano, prevede finalmente il riconoscimento della specializzazione e l’istituzione di elenchi di specialità.
Ora cosa sta succedendo? Perchè il Ministro Alfano non da risposte altrettanto rassicuranti agli avvocati sul loro ruolo e sul loro futuro, come si prodiga a fare con commercialisti e notai circa materie e competenze che esulano esulano dal loro ambito professionale?
Chiediamo l’immediata mobilitazione del Consiglio Nazionale Forense, di tutti gli Ordini locali e dell’OUA, a difesa della nostra professione e della nostra professionalità, nonche del nostro futuro!
Per la salvaguardia dei principi e dei diritti costituzionali
L’AIAF – Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e i minori,
VISTE le recenti iniziative legislative riguardanti la regolazione di diritti fondamentali dei cittadini, quali la salute e la sicurezza;
RILEVATO che nonostante la estrema delicatezza delle questioni coinvolte dette iniziative vengono assunte all’interno di una cultura emergenziale, improntata all’emotività, che sottrae alle istituzioni parlamentari le proprie prerogative e impedisce il necessario confronto e l’approfondimento serio delle tematiche trattate;
RILEVATO in particolare che l’obbligo di denuncia da parte dei medici dei c.d. “clandestini” mette seriamente in pericolo la salute di soggetti deboli, quali minori e donne immigrate;
che il divieto di accedere agli atti di stato civile e di contrarre matrimonio in assenza di permesso di soggiorno ledono i più elementari diritti della persona, ivi compreso quello di riconoscimento di un figlio;
che dopo anni di colpevole vuoto legislativo ci si appresta a licenziare, sull’onda di dolorosi fatti di cronaca, un testo sulle disposizioni di fine vita proibizionista e formalistico, che tende a burocratizzare un percorso di scelta personalissimo;
che l’ipotesi di conferire funzioni di controllo del territorio su base volontaristica e associativa a soggetti estranei alle forze di polizia induce ad un rapporto di convivenza civile distorto e pericoloso;
che tali provvedimenti rappresentano l’espressione di una concezione di tutela della famiglia e dei cittadini escludente e diseguale cui è estranea la cultura e l’azione della nostra Associazione,
ESPRIME la più viva preoccupazione su tale stato di cose;
RIBADISCE la necessità di un corretto svolgimento della funzione legislativa che, in conformità al dettato costituzionale, sia improntata al riconoscimento dei diritti civili, al rispetto della dignità della persona e alla tutela delle relazioni familiari secondo i principi del pluralismo e dell’inclusione sociale.
Il Presidente AIAF
Avv. Marina Marino
Proposta del governo di un tribunale della famiglia e la posizione dell’AIAF
Intervento dell’AIAF al congresso dell’AIMMF
Contro le modifiche al codice di procedura civile che non rispettano la difesa dei cittadini
L’AIAF (Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i Minori) ha preso nota con vivissima preoccupazione delle modifiche al codice di procedura civile contenute nel cosiddetto DDL Tremonti in discussione in questi giorni.
Le modifiche ai processi civili che verrebbero introdotte, nell’ipotesi di approvazione del richiamato DDL, oltre ad essere per alcuni versi chiaramente incostituzionali in quanto sacrificano il diritto di difesa dei cittadini, mortificando al contempo il ruolo dell’avvocatura, introducono nel nostro ordinamento un processo nel quale tutto è lasciato al potere discrezionale del giudice. Infatti il richiamato provvedimento attribuisce al giudice il potere di indirizzare il processo civile, di decidere con ordinanze anzichè con sentenze (le prime sono provvedimenti che non necessitano di motivazione, mentre le seconde debbono essere motivate).
Tale modifica impedisce di fatto il controllo sull’operato dei giudici, senza per questo accelerare la durata di processi. Detto provvedimento non realizzerebbe lo scopo che il legislatore si prefiggeva di accelerare l’iter dei giudizi civili, e ciò è dimostrato dal fatto che, nel precedente intervento effettuato dal legislatore con il decreto sulla competitività, erano state effettuate scelte che rendevano più difficile l’attività dei difensori; orbene l’avvocatura si è presa le proprie responsabilità, ma la durata dei processi non è cambiata a causa del tipo di applicazione che delle norme è stata fatta da parte dei magistrati i quali, ad esempio, hanno preteso mantenere in vita l’udienza di precisazione delle conclusioni del tutto inutile ed atta solo a far perdere tempo (udienza spesso fissata a molti mesi di distanza).
L’AIAF (Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i Minori) nel denunciare questo intervento come atto ad introdurre una svolta autoritaria, senza rispetto per la difesa dei cittadini, auspica che il Governo voglia stralciare dal DDL la parte relativa alle modifiche al c.p.c e si rende sin da ora disponibile a collaborare per individuare modifiche legislative al c.p.c. che raggiungano effettivamente lo scopo di una razionalizzazione e dell’abbreviazione dei tempi del processo civile che con questo provvedimento non si raggiungeranno.
Roma 30 settembre 2008
Il Presidente AIAF
Avv. Marina Marino
