L’AIAF esprime la sua posizione sul DDL 3537, approvato il 24 gennaio 2006

L’approvazione delle nuove norme sulla separazione e l’affidamento condiviso dei figli

Sono molti anni che l’AIAF discute, si confronta ed esprime le proprie idee in merito allo spinoso tema dell’affidamento condiviso, e dopo tanto discutere ha assistito all’approvazione da parte della commissione Giustizia della Camera in sede deliberante, del testo licenziato a luglio dalla Camera, senza nessun emendamento. Ciò è avvenuto nonostante molti senatori sia della maggioranza che dell’opposizione avessero presentato una lunga serie di emendamenti, tra i quali, alcuni, erano particolarmente condivisibili e tecnicamente idonei a modificare le più allarmanti storture del testo approvato dalla camera dei deputati. Sul buon senso e sulla necessità di offrire ai cittadini una buona legge, hanno avuto la meglio le esigenze di fine legislatura sarà necessario che gli operatori del diritto ne prendano atto e che i cittadini ne tengano conto.

Durante tutti questi anni di confronto, l’AIAF è sempre stata accusata di non volere questa legge perchè la stessa avrebbe diminuito la conflittualità tra i cittadini, e di conseguenza di opporsi all’affido condiviso per interessi personalistici della categoria.

La verità è ben altra, l’Associazione, che ha la coscienza tranquilla per aver sempre manifestato il proprio apprezzamento per la bigenitorialità che è un valore da diffondere , ma anche e soprattutto un diritto del minore fin dal momento della nascita, del quale è davvero riduttivo ricordarsi solo all’atto della crisi coniugale, nonchè i propri dubbi e le proprie perplessità in ordine alla possibilità di risolvere a suon di norme e di sanzioni amministrative la conflittualità tra le parti in una separazione, si impegna ad effettuare un bilancio sugli effetti della norma ad un anno dall’entrata in vigore della stessa e di portarlo a conoscenza dei cittadini e del legislatore. Allora si potrà verificare quali siano stati i primi effetti della norma, oggi quello che si sente e che si legge da parte dei fautori della norma altro non è che propaganda, non essendo basata sulla verifica di dati concreti.

Al fine di poter effettuare questa verifica sarà utile e necessario che gli iscritti AIAF nei diversi Tribunali acquisiscano dati e numeri delle vertenze di modifica delle separazioni, delle modalità di conclusione delle stesse ( quante modifiche dell’affidamento dei figli, quante modifiche in ordine all’assegnazione della casa coniugale, quanti assegni perequativi sono stati disposti e qual è il loro ammontare, quante sono le vertenze introdotte dai figli maggiorenni, quante e quali sanzioni amministrative sono state erogate ) per poterle confrontare con quelle dell’anno precedente ed effettuare così un primo bilancio effettivo basato su dati concreti.

L’AIAF è contraria alla legge appena approvata per due ordini di motivi: l’uno attinente a quelli, che a Suo giudizio, saranno le conseguenze di ordine sociale che la stessa produrrà nei confronti dei cittadini, l’altro attinente agli aspetti più strettamente tecnico-giuridici.

Per quel che attiene il primo aspetto si ritiene che il coinvolgimento diretto dei figli sia nel conflitto che nel processo sia foriero di pesanti ricadute sull’equilibrio di crescita e di sviluppo degli stessi; che la norma sarà foriera di nuovi ed ulteriori conflitti tra anche tra quei coniugi che avevano già definito il proprio assetto da separati; l’introduzione dei giudizi di modifica aggraverà e moltiplicherà il numero dei giudizi pendenti, con la conseguenza dell’ulteriore allungamento dei tempi per ottenere giustizia; sarà possibile la sottrazione della casa coniugale ai figli qualora il genitore che convive con loro abbia una situazione di convivenza con altra persona, e ciò indipendentemente da ipotetici risvolti negativi che da questa convivenza si potessero produrre sui figli; il rischio di impoverimento dei figli maggiorenni che, ove il genitore tenuto al versamento dell’assegno di contributo al Suo mantenimento, non vi provveda più, si vedrà costretto ad avviare un procedimento per ottenere giudizialmente un provvedimento che lo tuteli in tal senso, con le evidenti conseguenze sul piano dei rapporti intrafamilari.

Per quanto viceversa riguarda gli aspetti più strettamente tecnico-giuridici va detto, che oggi, a differenza di quanto per lo più avveniva in precedenza, il Presidente del Tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all’art.155 sexies “prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova” con il che è chiaro che l’andamento e la durata di una udienza presidenziale varierà di molto a seconda delle situazioni e dell’espletamento dei mezzi di prova. Sotto questo profilo non poche e non certo di rapida soluzione saranno le questioni di natura processuale che si porranno. Infatti, ove si acceda alla tesi della natura cautelare di questa parte del giudizio di separazione, non vi è dubbio che sarà assai difficile parlare di espletamento di prove anzichè di sommarie informazioni. Questa formulazione appare altresì davvero in contrasto con il principio dispositivo, contrasto non superabile neppure per effetto del cosiddetto dispositivo attenuato: il rischio sarà quindi quello di una, non condivisibile, accentuazione dell’ufficiosità dei provvedimenti assunti dal Presidente.

A ciò si aggiunga che mentre nella formulazione dell’art.155 c.c. come voluta dal legislatore del 1975 era dettagliatamente regolamentata l’ipotesi dell’affidamento esclusivo, il legislatore del 2006 non solo non lo regolamenta in alcun modo, ma non prevede nè dispone in merito all’affidamento a terzi. Francamente appare davvero poco credibile che si tratti di una semplice svista, che comunque sarà foriera di una serie di problemi applicativi assai complessi con intuibili conseguenza per i cittadini.

Altra questione che avrà conseguenze nel senso di accrescere non solo la conflittualità , ma anche il numero delle vertenze su di una sola separazione è quella dell’art.708 3° comma c.p.c. per cui è prevista la reclamabiltà immediata dei provvedimenti presidenziali. Con il che il legislatore ha realizzato un secondo binario, parallelo e contestuale, cioè quello del procedimento di reclamo in appello, rispetto al giudizio di separazione che proseguirà dinanzi al giudice istruttore, anche a tale riguardo principi come la certezza del diritto vengono ulteriormente minati.

Se si affronta poi il problema dell’affidamento della casa coniugale i problemi si moltiplicano a cominciare dalla notazione che, avendo il legislatore fatto riferimento all’art. 2643 c.c. si tornerà all’epoca in cui sarà estremamente difficile per non dire impossibile riuscire a trascrivere un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, con la evidente conseguenza della totale mancanza di tutela per i figli ed il coniuge che in quella casa vivevano. Al che è lecito chiedersi se era proprio questo l’intento del legislatore posto che sarebbe stato semplice evitare tale rischio semplicemente facendo richiamo all’art.1599 c.c. anzichè al 2643. E, sempre con riguardo all’assegnazione della casa coniugale non è assolutamente condivisibile la scelta del legislatore di prevedere la perdita del diritto all’assegnazione della casa sia nell’ipotesi di nuove nozze del coniuge assegnatario, ma anche nell’ipotesi in cui questi conviva con altra persona: ed i diritti dei minori di cui tanto il legislatore sembrava preoccupato, nel caso di specie che fine hanno fatto? era proprio questo l’obiettivo che questi si era posto? oppure era quello della tutela dei proprietari delle case? e la libertà individuale che fine fa? Ed ancora che fine fanno e che tutela hanno tutte le famiglie di fatto che nel frattempo si erano costituite?

Ancora il legislatore del 2006 introduce l’art. 709 bis c.p.c,.dimentico del fatto che con la legge 80 del 2005 aveva già introdotto un art.709 bis. Quello del 2006 introduce le norme da applicare nei casi di inadempimento o violazioni che riguardano l’esercizio della potestà L’art.709 bis della l.80/2005 detta invece disposizioni sull’udienza di comparizione e trattazione dinanzi al giudice istruttore, ma questo sarebbe solo un problema di amnesia. Il grave è che il tipo di rimedi che sono previsti tali non possono essere definiti: Che cosa è l’ammonizione? L’unico tipo di sanzione analoga è quella che si trova nel regolamento calcistico, come si può prevedere il risarcimento dei danni in favore del minore o di uno dei genitori e poi non determinare i criteri applicabili per determinare detto risarcimento, e ciò benchè la Cassazione da tempo abbia chiarito tutti i molteplici problemi che attengono la questione. Ed infine che siano stabilite delle sanzioni amministrative da €75,00 ad €5.000,00 è davvero incredibile, non solo e non tanto, per le difficoltà di impugnazione delle medesima, ma per l’affermazione di un principio assai grave: il legislatore non assicura ai cittadini una efficace rete di protezione sociale, ed un aiuto agli stessi quando, affrontando la crisi coniugale, cadono preda della conflittualità, pensa bene di guadagnare sulla stessa.

Il Consiglio di Presidenza

DDL 3537 – Nuove norme in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli (legge Paniz)

VISTO l’iter parlamentare del 3537 relativo all’affidamento condiviso dei figli e recante nuove norme in materia di separazione

RICHIAMATI tutti i propri documenti e comunicati già espressi, e quindi pur ritenendo che la bigenitorialità debba essere salvaguardata, dopo la separazione dei coniugi o dei genitori naturali, quale diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi;

ESPRIME la più viva preoccupazione per la discussione parlamentare in atto che, a causa delle scadenze di fine legislatura, non assicura nei confronti di un provvedimento recante gravi implicazioni nella vita delle famiglie e dei minori la necessaria ponderatezza e libertà di giudizio;

RINNOVA tutta la propria contrarietà sugli effetti più negativi del testo già approvato dalla Camera (sul quale, per affrettarne la definitiva approvazione, sono stati ritirati quasi tutti gli emendamenti) che di fatto comporterà:

  • L’esasperazione del conflitto coniugale
  • Il coinvolgimento dei figli nel conflitto e nel processo
  • L’appesantimento dei processi
  • La monetizzazione delle relazioni affettive (non è più previsto l’obbligo di un assegno mensile di mantenimento per i figli)
  • La sottrazione della casa familiare ai figli (se il genitore con cui abitano inizierà una convivenza con altra persona)
  • L’impoverimento dei figli maggiori di età (il figlio al compimento dei 18 anni dovrà rivolgersi ad un avvocato e citare in giudizio i due genitori per avere un assegno di mantenimento)
  • L’impraticabilità di fatto dell’esercizio congiunto della potestà ordinaria e dell’affidamento condiviso
  • La limitazione della libertà personale

E RICHIAMA su di essi l’attenzione di tutte le forze sociali e dei cittadini/e;

AUSPICA che le forze politiche più sensibili alle tematiche della famiglia e dei minori si adoprino a realizzare una corretta dialettica parlamentare e vigilino nei confronti di ogni possibile strumentalizzazione.

L’assegno di mantenimento

Il sito di Repubblica ospita un servizio (audio) sul tema “L’assegno di mantenimento. Un’associazione propone: ‘Calcoliamolo con una formula matematica’”. Al dibattito hanno partecipato Marino Maglietta, presidente dell’associazione “Crescere Insieme”, Marina Marino, presidente dell’AIAF, Rita Rossi, avvocato esperto di diritto di famiglia, e Gemma Tuccillo, giudice del tribunale dei minori di Napoli

Violenza in casa, è allarme sociale

Al convegno Aiaf i dati e l’analisi di fenomeni emergenti: una donna su 10 è vittima dello stalking

È necessario valorizzare la legge n. 154 sull’allontanamento

Sms ossessivi, pedinamenti persistenti, offerte sessuali dell’ex partner a sua insaputa sul web: sale in Italia lo ‘stalking’, la sindrome del molestatore assillante. Prende corpo in famiglia, nell’80% dei casi la vittima è la donna. L’analisi di questo fenomeno spesso sommerso è stato oggetto del convegno che si è tenuto a Marsala lo scorso weekend dal titolo ‘Dal disagio del singolo alla violenza in famiglia’, organizzato dall’Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (AIAF) in collaborazione con il comune di Marsala, l’Asl 9, l’Ordine degli avvocati di Marsala.

La famiglia luogo privilegiato di relazioni affettive, fulcro della società, ma anche luogo a rischio di violenza. Per le donne è qui che si annidano i maggiori pericoli per sofferenze psichiche e fisiche.

Sulla violenza sessuale ai danni delle donne, gli ultimi dati dell’Istat (dicembre 2004) sono emblematici: il 15,8% delle vittime che ha subito violenza, tentata o consumata, è avvenuto all’interno della propria casa. Nel 6,5% dei casi il violentatore era il fidanzato o l’ex fidanzato, nel 5,3% il coniuge o l’ex coniuge.

Tuttavia un dato è inquietante. Solo il 7,4% delle donne che hanno subito una violenza sessuale nel corso della vita ha poi denunciato il fatto. La quota di sommerso è dunque altissima.

L’iniziativa Aiaf ha avuto l’obiettivo primario di squarciare il velo di omertà su un fenomeno ancora fortemente sottostimato, tenuto nascosto dalle stesse vittime per motivazioni culturali legate alla vergogna e alle dipendenze psicologiche od economiche.

Gli esperti si sono confrontati sulle nuove forme di violenza. Fra queste l’emergente fenomeno chiamato stalking, ossia la sindrome del molestatore assillante.

Un comportamento patologico che si esprime con telefonate ripetute, sms ossessivi, pedinamenti persistenti, intrusioni nei comportamenti della vittima, nell’80% dei casi donna. Si conoscono casi in cui il molestatore assillante si spinge a costruire siti web con i dati della ex partner in cui quest’ultima offre, a sua insaputa, prestazioni sessuali. Gli psichiatri stimano che una donna su 10 ne è vittima nel corso della vita.

Lo ‘stalker’ è soprattutto un ex partner che non accetta la separazione, che desidera riappacificarsi, vendicarsi, continuare a esercitare un controllo della vittima.

I casi di stalking si verificano nel contesto della violenza domestica.

La giurisprudenza americana da anni ha affrontato specificatamente il problema: lo stalking è punito duramente. Per la prima volta, oggi a Marsala un consesso di esperti legali ha affrontato il fenomeno che risulta in crescita anche in Italia.

‘Finora lo stalking è stato studiato solo dal punto di vista psichiatrico’, ha detto Caterina Mirto, consigliere del direttivo nazionale dell’AIAF, ‘ma la rilevanza impone un intervento anche legale a difesa delle vittime. Sarebbe per esempio necessario, al momento della denuncia, l’immediato intervento della polizia e della magistratura inquirente. Il più delle volte questo tipo di intervento non c’è’.

Proprio sul ruolo delle forze dell’ordine gli avvocati dell’Aiaf hanno espresso alcune critiche: ‘A volte enfatizzano le richieste di aiuto, altre volte appaiono sorde, creano dei deterrenti alla denuncia vera e propria al punto che la vittima, per lo più donna e dipendente economicamente dal marito, rinuncia a presentare la denuncia. C’è insomma di solito una sottovalutazione delle denunce per violenza’.

Per Mirto ‘molto del conflitto in famiglia potrebbe essere prevenuto se si riuscisse a contenerlo nella fase iniziale. Fondamentali a riguardo, i consultori, i mediatori familiari, gli assistenti sociali e anche gli avvocati. Gli avvocati abbiano il ruolo primario di proteggere il matrimonio e non di alimentare il conflitto. Noi siamo i primi mediatori della coppia’.

Gli strumenti legali, per l’Aiaf, ci sono. È la legge 154/2001, quella che prevede l’allontanamento dall’abitazione del convivente violento la cui applicazione sta evidenziando qualche difficoltà: è poco conosciuta e poco attuata. ‘È una legge che trova difficilmente riscontro concreto’, ha sottolineato Remigia D’Agata, presidente dell’Aiaf Sicilia, ‘troppe volte il tribunale non si sente di attuare provvedimenti così estremi, istruisce la pratica che richiede tempi lunghi. Di fronte a queste lungaggini, l’avvocato, per difendere la vittima ed evitare il peggio, preferisce avviare la separazione. La separazione resta così la via più veloce affinchè il convivente se ne vada da casa’.

D’Agata ha illustrato un caso esaminato dal tribunale di Catania in cui di fronte alle gravi minacce fisiche del marito verso la moglie e di fronte a una raccolta di ritagli di giornali su notizie di uxoricidio, il giudice ha ritenuto non sufficienti le prove e negava l’applicazione della normativa della legge 154. Anche questo caso si è risolto con la separazione.

UNICEF: Per una mediazione a misura di bambini

Per una mediazione a misura di bambini

Documento a seguito del Secondo Incontro Nazionale in materia di giustizia minorile

Mediazione e diritti dei bambini, promosso dell’UNICEF Italia, il 28 e 29 aprile 2005 presso l’Aula Magna della Corte di Appello di Bari,

PREMESSA

Considerando che la Convenzione sui diritti dell’infanzia del 1989 ha stabilito:

  • che in tutte le decisioni relative ai bambini, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei Tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del bambino deve essere oggetto di una considerazione preminente (art. 3);
  • che gli Stati devono vigilare affinchè i bambini non siano separati dai propri genitori ed affinchè, in ogni caso in cui venga disposta la separazione, tutte le parti interessate abbiano la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di fare conoscere le proprie opinioni (art.9, commi 1 e 2);
  • che ai bambini capaci di discernimento è garantito il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che li interessa (art. 12.1); che le loro opinioni debbono essere prese debitamente in considerazione, tenendo conto della loro età e del loro grado di maturità; che i bambini hanno anche il diritto di essere ascoltati, direttamente o tramite un rappresentante o un organo appropriato, in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che li concerne (art. 12.2);
  • che entrambi i genitori hanno una responsabilità comune nell’educazione del bambino e nel provvedere al suo sviluppo (art. 18);
  • che ai minori sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di un reato si deve riconoscere il diritto ad un trattamento che favorisca il loro senso di dignità e del valore personale (art. 40.1); che per essi si adottino particolari provvedimenti, ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattarli senza ricorrere a procedure giudiziarie, nel rispetto dei diritti dell’uomo e dalle garanzie legali (art. 40/3/b); come indicato anche dalle Regole minime per l’Amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino), a cui la Convenzione fa espresso riferimento, in particolare nell’art. 11 dove si invita a trattare i casi dei giovani che delinquono senza ricorrere al processo formale; e che per i minori siano previste tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure…..i programmi di formazione generale e professionale, nonchè soluzioni alternative all’assistenza istituzionale, in vista di assicurare loro un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione, che al reato (art. 40.4);
  • che i Basic Principles on the Use of Restorative Justice in Criminal Matters delle Nazioni Unite (2000, 2002) indicano dei principi generali e delle linee-guida sul ricorso alla giustizia riparativa in ambito penale;
  • che il Documento finale “Un mondo a misura di bambino” (maggio 2002) della Sessione Speciale dell’Assemblea Generale dell’ONU sull’infanzia, al punto 44.7, invita gli Stati sottoscrittori a promuovere sistemi giuridici specifici per rispondere all’esigenza dell’infanzia – in linea con il principio che la giustizia debba essere volta al recupero e al pieno rispetto dei bambini – ed a provvedere all’apposita formazione del personale competente per il reinserimento dei bambini nella società;
  • preso atto

  • che l’Italia ha ratificato la Convenzione sui diritti dell’infanzia del 20 novembre 1989, con Legge n. 176 del 27 maggio 1991;
  • che la Legge 285/1997 – Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e adolescenza – all’art. 4.1/i riconosce i servizi di mediazione familiare ed di consulenza per le famiglie e per i minori come servizi di sostegno e superamento delle difficoltà relazionali e all’art. 6 prevede lo sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative, nonchè occasioni di riflessione sui temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare;
  • che la Raccomandazione R(98)/1 del Consiglio d’Europa del 19 gennaio 1998 sulla mediazione familiare detta agli Stati Membri precise indicazioni sulla mediazione familiare, sulla sua area d’azione, sull’organizzazione dei servizi, sui metodi, ecc;
  • che la Legge Quadro 328/2000, per la Realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali nazionali, riconosce tra gli interventi quelli atti a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni disagio individuale e familiare;
  • che la Legge 154/2001, sulle Misure contro la violenza nelle relazioni familiari, all’art. 342/ter – comma 2 – prevede che il giudice possa disporre l’intervento di dei servizi sociali o di un centro di mediazione familiare;
  • che il libro verde COM (2002) 196 della Commissione dell’Unione Europea del 19 aprile 2002 sui modi alternativi di risoluzione dei conflitti in diritto civile e commerciale, ha voluto lanciare una larga consultazione nel campo dei modi alternativi di risoluzione dei conflitti in diritto civile e commerciale;
  • che la Direttiva 2002/8/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 27 gennaio 2003, volta a migliorare l’accesso alla giustizia, nelle controversie transfrontaliere, attraverso la determinazione di regole minime comuni relative all’assistenza giudiziaria, prevede che questa ultima debba essere concessa alle stesse condizioni, sia nelle procedure giudiziarie tradizionali che nelle procedure extragiudiziarie quali la mediazione;
  • che la Raccomandazione N.1639/2003 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa del 25 novembre 2003 ribadisce il valore della mediazione familiare e la necessità in questo ambito di ascoltare i minori per garantirne i diritti, invitando gli Stati ad implementarne i principi ed a promuoverne l’utilizzo;
  • che l’Italia, con Legge n. 77 del 20 marzo 2003, ha ratificato la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, la quale all’art. 13 promuove il ricorso alla mediazione ed ad ogni metodo di soluzione dei conflitti atto a raggiungere un accordo, al fine di prevenire e risolvere le controversie, evitando che i bambini vengano coinvolti in procedimenti giudiziari;
  • che numerose sono le Leggi Regionali a favore delle famiglie e della genitorialità, tra le quali evidenziamo la Legge della Regione Puglia N. 17/2003 e N. 5/2004;
  • che le Osservazioni Conclusive del Comitato ONU sui diritti dell’infanzia sullo stato di attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia, rivolte all’Italia il 13 gennaio 2003, sottolineano come nel nostro paese il diritto dei bambini a essere ascoltati non sia adeguatamente garantito nei procedimenti che li coinvolgono direttamente, in particolare in caso di separazione e di divorzio;
  • che il Regolamento 2201/2003 del Consiglio dell’Unione Europea del 27 novembre 2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, prevede all’art.55 la cooperazione in tale materia, l’adozione di qualunque misura volta a facilitare la conclusione di accordi tra i titolari della responsabilità genitoriali, e il ricorso alla mediazione o ad altri mezzi;
  • che la Petizione La parola ai bambini, a seguito del Primo Convegno Nazionale sulla giustizia minorile dell’UNICEF Italia – che ha avuto luogo a Firenze il 29 aprile 2004 – invita al punto 11 – alla più ampia applicazione della mediazione, in ogni ambito d’intervento giudiziario e sociale, sulla base di dettati legislativi adeguati;
  • che il Codice di condotta europeo per i mediatori, approvato da un Gruppo tecnico della Commissione dell’UE, il 4 giugno 2004, ha individuato una serie di principi riferibili a ogni tipologia di mediazione in materia civile o commerciale, che i singoli mediatori possono decidere di applicare;
  • che il DDL C66 “Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli” sull’affidamento condiviso, approvato dalla Commissione Giustizia della Camera l’8 febbraio 2005, prevede il ricorso alla mediazione familiare;
  • e preso atto

  • che la Raccomandazione R(87)20 del Consiglio d’Europa stabilisce che la risposta alla delinquenza giovanile deve essere proporzionata alla personalità ed ai bisogni del minore;e sollecita per evitare ai minori il processi formale il più ampio ricorso a procedure di diversion e alla mediazione;
  • che la Raccomandazione R(99)19, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, avente ad oggetto la Mèdiation en matière pènale, raccomanda ai Paesi membri l’adozione di pratiche di mediazione reo/vittima, nel rispetto dei principi di cui alla Raccomandazione stessa, e in particolare nel rispetto dei principi di volontarietà, accessibilità e confidenzialità dei programmi di mediazione, nonchè dei principi di imparzialità, indipendenza e alto grado di competenza dei mediatori;
  • che il D.P.R. 448/88 – il quale disciplina nel nostro ordinamento il processo penale a carico di imputati minorenni – introduce nuove misure educative di risposta al reato, aperte ad accogliere l’impegno del minore a favore del bene giuridico offeso e pertanto “favorisce” le pratiche mediazione penale, tra l’imputato minorenne e la persona offesa, anche al fine di rendere più significativo il recupero educativo e la responsabilizzazione costruttiva del minore reo;
  • che l’art. 555 c.p.p. prevede il tentativo di conciliazione e così anche legge 354/75, e successive modifiche, in relazione all’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale;
  • che il recente Regolamento di attuazione dell’Ordinamento penitenziario (D.P.R. 230/2000, art. 27) riconosce rilievo – in sede di trattamento penitenziario e rieducativo – a un’opera di riflessione critica da svolgersi con il condannato (adulto o minorenne) sulla “condotta antigiuridica e sui suoi effetti lesivi”, aperta alla riparazione delle conseguenze del reato;
  • che la Raccomandazione REC 2003/20 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulle nuove modalità di trattamento della delinquenza giovanile ed il ruolo della giustizia minorile, invita gli Stati Membri a continuare a sviluppare una serie di misure alternative alle consuete misure giudiziarie (art. 7) e, al fine di combattere i reati di maggiore gravità, a sviluppare una gamma più ampia di misure e sanzioni applicabili, innovative ed efficaci – che pur restando proporzionate – consentano la mediazione (art. 8);
  • che la recente legislazione, sulla competenza penale del giudice di pace, prevede il ricorso alla mediazione in ambito penale e la possibilità di attività risarcitorie o riparatorie;

si evidenzia che:

  1. La mediazione in tutte le sue forme costituisce uno strumento di elevato valore sociale per la realizzazione – a opera della stessa società – della pace sociale e per garantire la tutela dei diritti dell’infanzia. Tale valore si esprime in particolare nei conflitti sociali connessi a problematiche interetniche, nei conflitti emergenti in ambito scolastico, nei conflitti connessi a relazioni familiari e intergenerazionali e nei conflitti connessi a fatti di rilevanza penale o inerenti all’ordinamento penitenziario.
  2. La mediazione, oltre a essere una nuova tecnica d’intervento, è l’espressione di una nuova cultura, tesa a considerare in modo “diverso” i conflitti tra le persone – in particolare se minori – e a “ricercare una soluzione” a tali conflitti, affiancando alla logica del procedimento giudiziario tradizionale soluzioni consensuali e responsabilizzanti, mediante l’intervento di un soggetto terzo, il mediatore, che operi in un contesto imparziale e informale.
  3. Lo sviluppo che la mediazione sta assumendo in Italia rende oggi indispensabile l’intervento del legislatore per regolarne la disciplina – sia come servizio pubblico che come servizio privato – al fine di determinarne l’area d’intervento, le caratteristiche e definire il ruolo del mediatore. In particolare, la mediazione penale dovrebbe essere un servizio pubblico o comunque collocato nella sfera pubblica, essa dovrebbe essere accessibile gratuitamente alle parti.
  4. E’ peraltro indispensabile che il legislatore indichi come una delle caratteristiche dell’intervento mediativo il protagonismo dei soggetti coinvolti nel conflitto e che sottolinei la necessità della sua consensualità e riservatezza. È inoltre necessario che si preveda, per il mediatore, il requisito dell’imparzialità e la necessità della sua iscrizione a un Albo pubblico, a conclusione di un idoneo corso di formazione e di un esame di abilitazione.
  5. L’intervento legislativo dovrà promuovere la diffusione sia della cultura che dei servizi di mediazione e prevedere un’attenzione particolare – soprattutto in ambito minorile – alle vittime e alla difesa della loro dignità anche nel caso di calamità naturali, in quanto molte volte le umiliazioni che le vittime subiscono non sono connesse a un fatto-reato.
  6. A tale fine si ritiene fondamentale l’istituzione delle figure dei Garanti per l’infanzia, a livello nazionale e regionale, ai quali siano affidati effettivi poteri tesi al miglioramento del coordinamento e della sintonia tra i diversi soggetti istituzionali, politici e amministrativi che si devono occupare dei diritti dei minori, svolgendo un’efficace mediazione istituzionale; al contempo che essi diano il necessario impulso a servizi di mediazione minorile e promuovano il coordinamento a livello nazionale, europeo e internazionale, di ogni ulteriore iniziativa in materia di mediazione.
  7. E’ necessario che anche i magistrati promuovano l’applicazione di modi alternativi di gestione e soluzione dei conflitti, per realizzare una giustizia effettiva e pacificatrice. E’ quindi indispensabile un’adeguata formazione dei magistrati all’esercizio di una giurisdizione di prossimità anche in ambito familiare e minorile, prestando particolare attenzione al tenere distinto il ruolo del giudice dal ruolo del mediatore.
  8. E’ necessario che gli avvocati della famiglia e in particolare gli avvocati dei minori, valorizzino lo strumento della mediazione e che, pertanto, possano beneficiare di un’adeguata formazione in materia.
  9. Si sottolinea in relazione ai minori:

  10. La necessità che il legislatore introduca, nel nostro ordinamento, la previsione normativa che privilegi il ricorso alla mediazione ogni volta che la controversia riguardi minori di età, al fine di tutelare il loro superiore interesse ed evitare che essi vengano coinvolti in procedimenti giudiziari.
  11. La necessità che, nella mediazione, i minori siano correttamente e dovutamente informati sull’evolversi del processo di mediazione e siano ascoltati, anche indirettamente, con esclusione di quei procedimenti, contesti e casi, nei quali ciò non risponda al loro superiore interesse. In ogni caso, tale ascolto deve essere svolto con modalità che evitino situazioni per loro pregiudizievoli. Nella mediazione familiare deve essere valorizzato il ruolo attivo degli stessi genitori nell’ascolto e nell’informazione dei minori. Nella mediazione penale è indispensabile la partecipazione diretta e volontaria del minore, non solo di un suo rappresentante.
  12. La necessità di far conoscere e di tener conto non solo delle normative internazionali adottate in materia, in primis quelle dell’Unione Europea, vincolanti e non vincolanti, ma anche delle esperienze degli altri Paesi europei, a partire dalle normative vigenti in questi ultimi, a livello nazionale o regionale.
  13. La necessità di promuovere e potenziare la ricerca sulle forme di mediazione che coinvolgono i bambini e gli adolescenti, e di incentivare il loro monitoraggio, al fine di armonizzare le prassi, di valorizzare le buone esperienze e renderne visibili gli esiti.
  14. La necessità che si emani un’apposita legge che disciplini l’esecuzione penale a carico di minorenni che, pur preannunciata nel 1975 con l’art. 79 della Legge n. 354 sull’ordinamento penitenziario, non è mai stata deliberata. Nell’ambito di tale legge dovranno trovare ampio spazio: la mediazione – ai fini della promozione della conciliazione del minore con la persona offesa dal reato – e la previsione di misure dirette a riparare le conseguenze del reato, in alternativa alle misure di custodia. In tale ottica, dovrà essere definita con particolare cura la formazione degli operatori penitenziari minorili ed il loro coordinamento con il territorio.
  15. Infine si auspica che:

  16. La mediazione rientri al più presto nei Piani di offerta formativa, nell’ambito dell’educazione alla convivenza civile, onde fare apprendere ai giovani la gestione non conflittuale dei rapporti interpersonali.
  17. Siano al più presto avviate adeguate campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e dei giovani, al fine di evidenziare l’importanza della mediazione nell’ambito della tutela dei diritti dei minori e per favorire lo sviluppo del rispetto di tali diritti e dei diritti umani in genere.

Telegramma al Ministro Castelli ed ai presidenti di Camera e Senato

Ministro Ing. Roberto Castelli

Via Arenula 70
00186 Roma
Quale legale rapp.te AIAF Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia ed Minori preso atto nuovo rinvio entrata in vigore L.141/01, nonostante specifiche assicurazioni pubbliche Sue et Sottosegretaria Iole Santelli, in merito entrata in vigore detta norma entro il 2003, constato ulteriore mancato rispetto impegni assunti, et segnalo effetti gravissimi vostro provvedimento su tutela diritti minori.
Avv. Marina Marino

Presidente Camera Deputati On. Pier Ferdinando Casini

Quale rapp.te AIAF Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia ed Minori, preso atto nuovo rinvio entrata in vigore L.149/01, constato ulteriore mancato rispetto impegni assunti et segnalo effetti gravissimi detto provvedimento su tutela diritti minori.
Avv. Marina Marino

Presidente Senato Sen.Marcello Pera

Quale rapp.te AIAF Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia ed Minori, preso atto nuovo rinvio entrata in vigore L.149/01, constato ulteriore mancato rispetto impegni assunti et segnalo effetti gravissimi detto provvedimento su tutela diritti minori.

Avv. Marina Marino

Manifesto AIAF

L’ A I A F
ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

ribadito ed auspicato che

nel nostro ordinamento sia data la più ampia applicazione alle disposizioni della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e della Convenzione di Strasburgo in tutti i giudizi concernenti diritti e interessi dei minorenni;

sia riconosciuto e garantito al minore, parte processuale nei procedimenti, ad eccezione della separazione e del divorzio tra i propri genitori, che lo riguardano, il diritto di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria competente, in modo diretto o con l’assistenza e il supporto di personale specializzato,

vengano tenute in considerazione le opinioni espresse dal minore da parte dell’organo giudicante, ai fini dei provvedimenti che lo riguardano;

sia garantito al giudice di avvalersi dei supporti tecnici e specialistici necessari al fine di stabilire se il minore sia dotato di sufficiente capacità di discernimento in relazione al caso concreto, per procedere al suo ascolto;

vengano attuate da parte della magistratura prassi procedurali omogenee nell’attuazione del diritto del minore all’informazione e all’ascolto nei procedimenti che lo riguardano;

nel caso in cui sia stato accertato un concreto conflitto d’interesse del minore con entrambi i genitori, sia riconosciuto al minore di provvedere direttamente, in considerazione della sua età e capacità di discernimento, alla nomina di un proprio legale ovvero si provveda alla nomina di un difensore da parte del Consiglio dell’Ordine del luogo dove è instaurato il giudizio, da scegliersi in un elenco appositamente costituito presso ogni Consiglio dell’Ordine;

ai minori sia facilitato al massimo grado l’accesso al patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato.

denunciati

l’attuale totale assenza di regole processuali, atte a garantire i diritti delle persone, compresi i minori, nei procedimenti avanti i Tribunali per i Minorenni,

la progressiva amministrativizzazione dei procedimenti che coinvolgono i minori stessi, con il serio rischio, anche, di violare i principi del “giusto processo” sanciti dal novellato art. 111 Cost.,

i ritardi, la mancanza di chiarezza e la genericità del Governo nel dare piena applicazione alla Convenzione di Strasburgo

ritiene necessario che

siano immediatamente identificate le figure professionali, e cioè gli avvocati, e le istituzioni che possano assicurare la rappresentanza del minore e la tutela dei suoi diritti,

siano urgentemente attuate prassi procedurali omogenee da parte della magistratura per l’ascolto del minore, che potrà essere delegato a personale specializzato, ma non certo ad organizzazioni di volontariato che si occupano dell’assistenza dei minori

rinnova pubblicamente il proprio impegno perché

venga data piena applicazione ai principi del “giusto processo”, ed in particolare al diritto alla difesa e alla garanzia del contraddittorio,

venga data immediata piena applicazione alla Convenzione di Strasburgo e attuazione ai diritti del minore di essere ascoltato e di essere riconosciuto parte nei giudizi che lo riguardano

vengano istituite le Sezioni specializzate in diritto di famiglia e minorile presso i Tribunali Ordinari, in sostituzione dei Tribunali per i Minorenni

venga confermato e consolidato il ruolo degli Organismi e delle Associazioni dell’Avvocatura nella formazione degli avvocati

Roma, 25 maggio 2004

Comunicato del Consiglio di Presidenza in occasione del Congresso Nazionale AIAF

Il Consiglio di Presidenza dell’AIAF, a seguito del dibattito emerso nell’assemblea congressuale tenutasi a Roma il 22 maggio 2004, nel far proprie le istanze e le conclusioni emerse,

richiamato il contenuto di tutti i documenti dell’Associazione in merito alla analisi dei progetti di riforma sul diritto di famiglia e la giustizia minorile

RIBADISCE

la necessità di avviare una riforma organica del settore sia in sede civile che penale, sia dal punto di vista processuale ed anche sostanziale, e la conseguente opposizione dell’Associazione ad interventi riformatori parziali ed emergenziali che mal si conciliano con la specialità e delicatezza della materia;

RILEVA

che attualmente sono pendenti in Parlamento riforme che investono direttamente la materia della quale gli avvocati dell’AIAF si occupano ed in merito alla quale hanno una precisa e specializzata professionalità ed in particolare quelli che attengono la disciplina dei procedimenti di separazione e di divorzio così come preannunciata nel Disegno di legge Governativo n. 2517, seppure con le modifiche apportate dalla Commissione Giustizia della Camera il 31 luglio 2003,

e che appare comunque inopportuna ed intempestiva, stante l’auspicata imminente riforma generale del processo di cognizione ordinario previsto dal Disegno di legge delega elaborato dalla Commissione Ministeriale sulla Riforma del Processo Civile presieduta dal Prof. Romano Vaccarella, che nella propria attuazione dovrà tenere in considerazione la richiesta più volte avanzata della unificazione dei riti, la necessità di intervenire radicalmente sul rito del processo camerale che non tutela in alcun modo il diritto di difesa dei cittadini, ed anche la necessità di individuare alla luce delle difformità di interpretazione del rito applicabile ai giudizi di famiglia, modifiche delle norme processuali vigenti al fine di realizzare un processo che garantisca ai cittadini il diritto di difesa ed al contempo un giudizio rapido ed una esecuzione efficace

RIBADISCE

la necessità che non venga differita ulteriormente l’entrata in vigore della legge 149/2001, in ordine alla quale il sottosegretario On.Iole Santelli pubblicamente il 18 luglio 2002 dichiarava in un convegno sulla giustizia dei minori e della famiglia “il tempo massimo è il 2003”

ESPRIME DISSENSO

in ordine ai seguenti provvedimenti legislativi allo studio del Parlamento: il testo unificato elaborato dal relatore On.le Paniz “Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli”, il Disegno di legge governativo n. 2517/C recante “Misure urgenti e delega al Governo in materia di diritto di famiglia e dei minori” approvato dal Consiglio dei Ministri il 1 marzo 2002, così come emendato nella seduta del 7 marzo 2003, ed ulteriormente emendato il 16 aprile 2003, con le successive modifiche apportate dalla Commissione Giustizia della Camera il 31.7.03; il Disegno di legge recante”Disciplina della difesa di ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli artt.336 e 337 c.c. in materia di procedimenti civili dinanzi al Tribunali per i Minorenni” approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 luglio 2003, nonché i disegni di legge in materia di difensore civico dei minori quali il n.1916 (Ripamonti), 2469 (Rollandin), il 2461 (Gubert); il 2649 ( Bucciero); il 2703 ( Franco)

In particolare esprime un TOTALE DISSENSO

sulle proposte contenute nel testo unificato elaborato dal relatore On.le Paniz, anche nella sua più recente stesura, che ha stralciato la parte relativa alla modifica delle norme processuali, pur prendendo atto che la protesta pressocchè unanime dell’Avvocatura, nonchè di ampi settori della magistratura e degli esperti in mediazione familiare e discipline psicologiche, ha costretto la maggioranza di governo a mitigare la proposta di legge inizialmente presentata, che prevedeva in modo acritico l’affidamento condiviso come regola generale a tutte le coppie genitoriali, mentre nella attuale stesura prevede la possibilità per il giudice di decidere, valutando caso per caso le diverse situazioni, necessità ed opportunità.

Pur ritenendo, infatti, che l’affidamento congiunto costituisca l’obiettivo cui si debba tendere nell’interesse del minore, le proposte contenute nel testo Paniz, sono di fatto suggestivi gettoni verbali utilizzati al fine di propaganda, mentre al contrario si è dimostrato come il testo di legge così come formulato sia assolutamente inidoneo a raggiungere gli scopi proclamati.

Lo stesso vorrebbe utilizzare la mediazione familiare, importante strumento offerto dalla psicologia in sostegno alle coppie in difficoltà, ma nel regolamentare il ricorso alla stessa evidenzia in pieno la propria assoluta non conoscenza dell’istituto. La mediazione, infatti, deve essere disciplinata con un provvedimento ad hoc, non può essere imposta per legge ed il legislatore dovrà promuoverne la diffusione e la conoscenza come strumento extraprocessuale, garantendo ai cittadini l’adeguata preparazione e professionalità dei mediatori.

REITERA LA RICHIESTA DI UN INTERVENTO LEGISLATIVO

In ordine al Disegno di legge recante: “Disciplina della difesa d’ufficio nei giudizi civili e minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al Tribunale per i Minorenni”, per quel che attiene i procedimenti camerali, considerati assolutamente inadeguati in quanto caratterizzati dalla violazione del principio del contraddittorio e dalla segretezza del procedimento in generale.

L’Avvocatura, infatti, pur apprezzando il tentativo di intervenire in tal senso con il Disegno di legge relativo alle procedure ex artt.336 e 337 c.c., che tuttavia contiene notevoli inesattezze e lacune, sottolinea la necessità di una modifica legislativa di portata più generale, che riveda il concetto di potestà dei genitori, del diritto del minore di essere ascoltato, come prevedono le Convenzioni Internazionali, e di essere rappresentato in giudizio.

In merito a tutti i procedimenti relativi all’istituzione del difensore civico del minore l’AIAF ha avviato uno studio in merito agli stessi ed in attesa della formulazione del testo unificato si riserva ogni valutazione manifestando comunque perplessità per l’ulteriore intervento frazionato, parziale del Parlamento in tema di famiglia e minori.

RIBADISCE

la assoluta ed imprescindibile necessità di formazione permanente di settore per Avvocati e Magistrati

CHIEDE

che il Governo ed il Parlamento intervengano con un unico progetto di riforma organica e funzionale su tutta la materia della famiglia e dei minori

SI IMPEGNA

sin da ora, a fornire tutta la collaborazione necessaria per redigere testi normativi utili, adeguati ai mutamenti sociali, al diritto dei cittadini ad un migliore servizio giustizia, alla esigenza degli operatori del settore di svolgere il proprio compito con modalità rispettose della dignità del proprio lavoro.