AUDIZIONE DELL’AIAF IN COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO SULL’AFFIDAMENTO CONDIVISO

Testo dell’intervento dell’Avv. Milena Pini, Presidente AIAF

in sede di audizione in Commissione Giustizia del Senato, il 29 giugno 2011

 

 L’AIAF – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E I MINORI

in merito al DDL 957, Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso, all’esame della Commissione Giustizia del Senato.

r i l e v a

che l’affidamento dei figli nella separazione, legale o di fatto, e nel divorzio deve avere come esclusivo  riferimento l’interesse morale e materiale dei figli, così da realizzare il diritto di questi a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, e a subire, nella minor misura possibile, le conseguenze materiali ed economiche della separazione dei genitori.

L’affidamento condiviso dei figli introdotto con la legge 54/2006 è stato in questi anni ampiamente applicato, e nonostante siano ancora riscontrabili differenze su base territoriale, la media nazionale si avvicina al 90%.

Il rilevante aumento dell’affidamento condiviso dei figli nelle separazioni e nei divorzi non corrisponde solo ad un dato numerico, ma evidenzia che è in atto un positivo cambiamento culturale nel modo in cui si percepisce e si svolge la funzione genitoriale

I dati socio-economici evidenziano il progredire nella famiglia italiana di un percorso verso una effettiva parità di ruoli tra donna e uomo, che tuttavia è ancora ostacolato da fattori di natura economica (disoccupazione, sottoccupazione, lavoro precario, etc.) e sociale (carenza di servizi) che lo condizionano, e sono spesso la causa della crisi del rapporto di coppia.

L’affidamento dei figli nella separazione e nel divorzio è dunque una questione assai delicata, che deve tenere conto di tutti questi fattori, e una eventuale modifica della legge 54/2006 non può essere fondata sull’esaltazione mediatica di singoli casi, sicuramente dolorosi e che forse hanno trovato una ingiusta soluzione in sede giudiziaria, ma che tuttavia non può condizionare la legislazione del nostro Paese.

Per una migliore applicazione del principio di bigenitorialità, così come per un’equa ripartizione dei compiti domestici e di cura dei figli, nel momento della convivenza come nella fase di separazione della coppia genitoriale, serve un più efficace intervento culturale sulle responsabilità familiari e genitoriali e un concreto sostegno alle famiglie, servono interventi di tipo psicologico e relazionale a sostegno della genitorialità, soprattutto nei casi di conflittualità tra i genitori, e una fattiva politica di ampliamento dei servizi sul territorio.

Sul piano legislativo, l’AIAF ribadisce l’esigenza di una complessiva e organica riforma del diritto di famiglia, sostanziale e processuale, che si ponga l’obiettivo di portare a compimento la riforma del diritto di famiglia del 1975, tenendo conto delle trasformazioni avvenute nella società e nella famiglia italiana, e quindi anche nei rapporti tra i genitori, e tra questi e i figli, minori e maggiorenni.

 Per questi motivi l’AIAF esprime preoccupazione in merito al contenuto dei DDL 957 e 2454 laddove si propone:

 * nell’art. 155, 2° comma, primo alinea, c.c., l’eliminazione del riferimento all’interesse morale e materiale dei figli minori; non si può non rilevare che tale eliminazione contrasta con i principi di tutela del minore posti alla base delle convenzioni internazionali, della legislazione europea e del nostro diritto interno;

* nell’art. 155, 1° comma, c.c., l’introduzione, di un diritto “paritetico” dei genitori ad avere presso di sé i figli, con conseguenti regole che impongono al giudice di disporre il domicilio dei figli presso entrambi i genitori e una  divisione del tempo dei figli in misura eguale presso ogni genitore, senza che assumano rilevanza la distanza tra le abitazioni dei genitori e l’età del figlio; di fatto con tale proposta si persegue l’obbiettivo di dividere a metà il tempo e la vita di un figlio, che deve rapportarsi separatamente alla realtà di ciascun genitore, avendo doppi riferimenti, anziché perseguire un intento di unità e di collaborazione  dei due genitori nell’impostare un condiviso progetto educativo per i figli;

* nell’art. 155, 1° comma, c.c., l’introduzione del diritto riconosciuto agli ascendenti e ai parenti di ciascun ramo genitoriale “di chiedere al giudice di disciplinare il diritto dei minori al rapporto con essi”; premesso che il rapporto affettivo dei figli con gli ascendenti e i parenti dei genitori deve essere salvaguardato, non si può tuttavia prevedere una legittimazione attiva di tali soggetti nell’ambito del procedimento di separazione o divorzio, che comporterebbe un allargamento del conflitto e un processo “familiare allargato”;

* nell’art. 155, 4° comma, c.c., l’eliminazione del parametro relativo al tenore di vita della famiglia, antecedente la separazione, ai fini della determinazione di quanto occorra ai figli per far fronte alle loro esigenze di vita, dopo la separazione dei genitori; si attua in tal modo uno stravolgimento dei principi contenuti nell’art. 30 Cost., e negli articoli 147 e 148 cod. civ.;

* nell’art. 155, 4° comma, c.c., l’introduzione di un criterio più rigido cui il giudice deve attenersi nell’imposizione del mantenimento diretto e per capitoli di spesa, da parte di ogni genitore a favore dei figli; tale forma di mantenimento viene prevista anche in caso di affidamento esclusivo, al 4° comma dell’art. 155 bis c.c., e cioè in quei gravi casi di condotta pregiudizievole del genitore ove non sia possibile applicare l’affidamento condiviso; la mancanza della determinazione di un importo da versarsi periodicamente inibisce la possibilità di avvalersi dello strumento dell’atto di precetto, con la conseguenza che per ottenere il soddisfacimento delle esigenze di vita dei figli il genitore adempiente a tale obbligo dovrà attivare nei confronti dell’altro, inadempiente, un procedimento monitorio o ordinario, che comportano maggiori spese giudiziarie e lunghi tempi processuali per addivenire ad un provvedimento esecutivo;

* nell’art. 155, 5° comma, c.c., l’eliminazione dell’adeguamento dell’assegno a favore del figlio, agli indici Istat costo vita, sul presupposto evidente dell’eliminazione dell’assegno stesso, e comunque anche quando sia disposto in forma perequativa;

 * nell’art. 155 quater c.c.,  l’introduzione del principio della caducazione automatica dell’assegnazione della casa familiare, nell’ipotesi di convivenza more uxorio del genitore che la abiti con il minore, stante anche l’indicazione, in senso contrario alla proposta, data dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 308 del 30 luglio 2008; 

* nell’art. 155 quinquies c.c, l’introduzione del criterio del versamento dell’eventuale assegno perequativo stabilito per il mantenimento del figlio, direttamente a questi quando divenga maggiorenne, anche se continua a convivere con un genitore;

* l’introduzione dell’obbligo di rivolgersi ad un centro  di mediazione familiare prima di proporre la domanda di separazione o divorzio o di regolamentazione dei rapporti tra genitori naturali, con la previsione che “in caso di insuccesso le parti possono rivolgersi al giudice, ai sensi dell’articolo 709-ter”, al fine di richiedere una sanzione a carico del genitore che ha causato l’insuccesso della mediazione familiare;

* l’introduzione nell’art. 709 ter cpc della c.d. “sindrome di alienazione genitoriale”, e la conseguente esclusione dall’affidamento del genitore “colpevole”, senza tuttavia alcun riferimento alle modalità di accertamento di tale situazione, in merito alla quale gli stessi specialisti del settore non sono concordi nell’individuare gli elementi diagnostici funzionali al riscontro di tale sindrome;

* l’introduzione di norme processuali, che al di là della valutazione sulla loro utilità o meno, persegue il metodo di una errata politica legislativa che rattoppa i processi relativi alle relazioni familiari anzichè prevedere una riforma processuale organica che elimini le discriminazioni tra figli legittimi e naturali, e risponda alle esigenze di celerità e tutela effettiva dei diritti, quali i cittadini e gli avvocati chiedono da tempo.

 A tale proposito l’AIAF ribadisce l’esigenza di una riforma che attribuisca tutte le competenze in materia di diritto di famiglia, delle persone e dei minori ad un unico giudice specializzato, che si identifica nella sezione specializzata da istituirsi presso il tribunale ordinario.

 In conclusione, nell’auspicare che la Commissione Giustizia del Senato tenga conto di queste osservazioni e dell’esigenza di salvaguardare prioritariamente e concretamente i diritti affettivi e le esigenze materiali dei figli nella separazione, di fatto e legale, e nel divorzio, si ribadisce che l’approvazione di norme rigide e sanzionatorie che non tengano conto dell’interesse dei minori e non lascino spazio alla valutazione discrezionale del giudice in relazione al singolo caso, possono solo causare un aumento della conflittualità tra i genitori e del contenzioso civile.

L’AIAF sulla proposta di modifica della legge 54/2006 in materia di affidamento condiviso dei figli

L’AIAF ha avviato, in ogni sua sede regionale, incontri di studio e di confronto con tutti gli operatori coinvolti nel percorso separativo (avvocati-magistrati-psicologi-mediatori familiari-servizi psico-sociali sul territorio-consultori), al fine di individuare i migliori strumenti e le sinergie che possano contribuire, sia a livello culturale che concreto in relazione a singoli casi, a rendere i genitori più responsabili e consapevoli del loro ruolo nei confronti dei figli.

____________________________________________________________________

Dalle solite passerelle televisive di alcuni personaggi si apprende che sarà a breve ripreso dalla Commissione Giustizia della Camera l’esame del DDL 957 “Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso”, che si “fonda su uno studio dell’associazione nazionale Crescere Insieme” (come si legge nella relazione accompagnatoria), associazione presieduta da Prof. Marino Maglietta, docente del Corso di Laurea in Ingegneria Civile, presso l’Università di Firenze.

I firmatari del DDL 957 sono i Senatori del PdL Valentino, Ciarrapico, Tofani, Bevilacqua, Santini, Ramponi, Izzo, Amoruso, Di Giacomo, Saccomanno, Giancarlo Serafini, Asciutti, De Gregorio, Speziali, De Lillo e Amato; le Senatrici del Gruppo UDC-SVP-Aut-UV-MAIE-IS-MRE, Thaler Ausserhofer e Giai; la Senatrice Boldi del Gruppo Lega Nord Padania; il Senatore Stradiotto del PD.

Costoro sembrano condividere la tesi dell’Associazione “Crescere Insieme”, secondo la quale la legge 54/2006 sull’affidamento condiviso dei figli a seguito della separazione dei genitori non verrebbe applicata dai giudici italiani e vi sarebbe un orientamento dei tribunali favorevoli alle madri e ai loro scopi fraudolenti ai danni dei padri, vessati economicamente.

Il tema è senza dubbio delicato e controverso, e tocca nel profondo le relazioni e le emozioni delle persone, che si immedesimano in pezzi di storia raccontate in tv o su alcuni siti internet e si lasciano trasportare sull’onda dell’emozione a parteggiare per l’una o l’altra parte.

Ma quale è la realtà? Cosa dicono i dati ISTAT e del Ministero della Giustizia sull’applicazione dell’affidamento condiviso, dal marzo 2006 ad oggi?

L’AIAF ha esaminato con attenzione i dati che sono stati rilevati dall’ISTAT e dal Ministero della Giustizia, mediante la compilazione di questionari che vengono redatti durante i procedimenti di separazione e divorzio, consensuali o contenziosi, a cura delle cancellerie di tutti i 165 Tribunali civili italiani.

Sono dati incontestabili in quanto non riguardano una “ricerca a campione”, ma sono direttamente tratti da ogni fascicolo di separazione e divorzio, consensuali e contenziosi, e da quanto risultante nel verbale di separazione consensuale, nella sentenza di separazione o divorzio giudiziale, nella sentenza di divorzio congiunto,

L’AIAF ha pertanto elaborato un testo, qui di seguito allegato, dove sono state inserite (caratteri in colore rosso) le modifiche e integrazioni proposte dal DDL 957, così da rendere chiaro e meglio comprensibile a tutti che cosa accadrà se viene approvata questa proposta.

Ogni articolo modificato è stato oggetto di attenta valutazione, e sono stati messi in luce (testo in colore blu) i dati ufficiali relativi alle separazioni e ai divorzi che riportano la reale situazione nazionale, e le critiche al DDL 957, che a nostro parere deve essere totalmente respinto.

Non vi è alcuna necessità di modificare le legge 54/2006.

Per una migliore applicazione del principio di bigenitorialità, così come per un’equa ripartizione dei compiti domestici e di cura dei figli, serve invece un più efficace intervento culturale sulle responsabilità familiari e genitoriali, servono interventi di tipo psicologico e relazionale a sostegno della genitorialità, soprattutto nei casi di conflittualità tra i genitori.

Certo non servono norme che penalizzano i figli e il genitore economicamente più debole, come richiedono gli aderenti ad alcune associazioni che non sono certo rappresentative degli interessi della popolazione.

L’AIAF sull’iter parlamentare della Riforma della professione forense

L’AIAF ha espresso soddisfazione, nel novembre 2010, per l’approvazione da parte del Senato del testo di riforma della professione forense, e chiede ora alla Camera dei deputati di procedere celermente alla definitiva approvazione del testo legislativo.

Questa riforma, da tempo attesa dall’avvocatura, ne riconferma la funzione sociale  e tutela maggiormente i  cittadini,  introducendo criteri più rigorosi nell’accesso e la permanenza nella professione, imponendo l’obbligo della formazione continua e riconoscendo la possibilità per l’avvocato di conseguire il titolo di specialista in determinate aree giuridiche.

Nonostante la condivisione dell’impianto complessivo del testo varato dal Senato, non possiamo tuttavia esimerci dal ribadire le critiche che abbiamo già formulato  in merito alle modifiche apportate dallo stesso Senato, in particolare all’art. 8 che disciplina il conseguimento  del titolo di avvocato specialista.

Il riconoscimento della specializzazione, particolarmente importante per la materia del diritto di famiglia, minorile e delle persone, si fonda principalmente  sull’esperienza che l’avvocato acquisisce nel campo  in cui opera, e pertanto non possiamo condividere che venga consentito l’accesso a scuole di specializzazione per l’acquisizione del titolo di specialista ad avvocati iscritti da solo un anno all’albo e che raramente hanno svolto una sufficiente pratica in uno specifico settore, così come non si può ritenere scontata la specializzazione per chi è iscritto da molti anni.

Riteniamo che il testo del REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI  AVVOCATO SPECIALISTA varato il 24.9.2010 dal Consiglio Nazionale Forense meglio definisca i criteri e le modalità per l’acquisizione del titolo.

Vi è poi la questione, di non secondaria importanza, della norma transitoria, che deve essere formulata tenendo conto dell’obbiettivo di dare una effettiva e immediata rilevanza alla specializzazione. La previsione di sottoporre ad un esame scritto e orale anche gli avvocati che di fatto svolgono da oltre vent’anni la loro attività in uno specifico ambito giuridico, e sono già oggi notoriamente ritenuti esperti in quella materia, senza previsione di ulteriori criteri, è irrealistica e rischia concretamente di veder svuotato di significato e rilevanza il riconoscimento della specializzazione, se attuato con tali  modalità.

Occorre dunque prevedere una disciplina transitoria che distingua la posizione degli avvocati a seconda della loro iscrizione all’albo da meno di dieci anni,  da dieci a vent’anni, e oltre vent’anni.

L’AIAF ritiene, come da sempre sostenuto al “tavolo” del CNF, che si debba prevedere l’obbligatorietà della frequenza di una scuola per coloro che hanno meno di dieci anni di iscrizione all’albo, mentre coloro che sono iscritti da dieci a vent’anni potranno accedere all’esame senza frequentare la scuola.

Per coloro che hanno oltre vent’anni di iscrizione all’albo, l’esame da parte del CNF dovrà consistere nella valutazione per titoli dell’attività svolta dall’avvocato in quello specifico ambito giuridico di cui chiede il riconoscimento della specializzazione, come già previsto nel Regolamento varato dal CNF.

Si potrà inoltre, in via transitoria, valutare da parte del CNF la posizione particolare dell’avvocato che abbia svolto la sua attività in uno specifico ambito giuridico, continuativamente e in via esclusiva per un numero di anni, non inferiori a sei, al fine di accedere direttamente all’esame senza l’obbligatorietà della frequentazione della scuola.

Queste modifiche al  testo approvato dal Senato e attualmente all’esame della Camera, potrebbero anche essere apportate in un secondo momento, laddove i rappresentanti dei partiti si impegnassero al varo del testo senza apportarvi in questa fase alcuna modifica, onde evitare il successivo rinvio al Senato e il dilungarsi di tempi che mettono a rischio tutto il lavoro sin qui effettuato, nell’ipotesi di una anticipata chiusura della legislatura.

Milano, 14.2.2011

L’AIAF sulla posizione del Ministro Alfano di negare il rinvio della entrata in vigore della mediazione per alcune materie

Al Sig. Ministro della Giustizia

On. Angelino Alfano

____________________

Richiesta di rinvio dell’entrata in vigore della mediazione ex D.lgs 28/2010

L’AIAF – Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i minori, aderendo alle richieste già avanzate dal Consiglio Nazionale Forense e dall’OUA, chiede che il rinvio di un anno della entrata in vigore della mediazione riguardi tutte le materie indicate nel D.lgs 28/2010.

In particolare l’AIAF rileva che l’esigenza del rinvio non è limitato a sole ragioni di carenze organizzative, peraltro fondate, e ribadisce l’esigenza di una modifica del D.lgs 28/2010 affinché sia eliminata l’obbligatorietà della mediazione, sia prevista l’assistenza dei difensori alle parti in mediazione e si disponga in merito ad una formazione specialistica del mediatore nelle diverse materie indicate nel decreto.

Desta seria preoccupazione una immediata entrata in vigore della mediazione nelle materie della divisione dei beni in comunione, del diritto successorio e dei patti di famiglia, poiché l’attuale normativa ex D.lgs 28/2010 non vincola la proposta conciliativa alla ricognizione delle norme di diritto applicabili nella fattispecie e neppure prevede una specialistica competenza in materia del mediatore, e dunque non consente una adeguata tutela dei diritti delle persone.

Nè riteniamo che la richiesta dell’immediata entrata in vigore del D.Lgs pervenuta al Ministero della Giustizia da parte delle Confederazioni imprenditoriali, dall’Unione delle Camere di Commercio, dai Consigli nazionali degli Architetti, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dei Geometri e dei Geometri Laureati e degli Ingegneri, possa essere il “miglior viatico al successo della mediazione e all’efficienza della giustizia italiana”, come si legge nel Suo odierno comunicato stampa.

La complessa e delicata materia della divisione dei beni in comunione, del diritto delle successioni e dei patti di famiglia richiede ben altre competenze, di quelle che possono offrire questi soggetti, per una corretta negoziazione e mediazione dei diritti e degli interessi delle persone.

Peraltro l’AIAF ha sin dall’inizio contrastato la previsione della obbligatorietà della mediazione in materie quali la divisione di beni tra coniugi, poiché contraria all’esigenza di definire i rapporti personali e patrimoniali dei coniugi in un unico e omogeneo contesto, quale quello della separazione e del divorzio, avanti ad un unico giudice specializzato – la sezione specializzata in diritto di famiglia, minorile e delle persone del tribunale ordinario – e con un unico rito, richieste che da tempo la nostra Associazione avanza al Legislatore, sollecitando una riforma sostanziale e processuale del diritto di famiglia.

Per prima l’AIAF ritiene che i metodi  di soluzione alternativa al procedimento contenzioso debbano essere considerati quale scelta privilegiata nella ricerca di soluzioni ai conflitti coniugali e familiari, ma la negoziazione, la mediazione e la conciliazione devono vedere come principali protagonisti le parti e i loro difensori, e l’auspicata definizione del conflitto deve corrispondere ad una mediazione tra i reciproci diritti e interessi.

Nel richiedere la Sua disponibilità a prendere in considerazione le nostre richieste, si porgono i migliori saluti

Avv. Milena Pini

presidente AIAF

Milano, 12 febbraio 2011

Valutazione XXX Congresso Nazionale Forense

A conclusione dei lavori del XXX Congresso Nazionale Forense, la nostra Associazione non può che valutare negativamente la mancanza di approfondimento e di confronto sui molteplici problemi dell’Avvocatura, e la totale assenza di una concreta progettualità per migliorare il nostro futuro, che ha contraddistinto questo Congresso.

Abbiamo purtroppo assistito ad un acceso scontro all’interno di una Avvocatura confusa, in preda ad una giusta preoccupazione per il suo domani, ma senza che Le siano state offerte delle soluzioni alternative all’attuale crisi, che è invece stata enfatizzata e anche strumentalizzata per posizioni di potere.

Non è stato dato alcuno spazio ad interventi dei coordinatori dei Gruppi di lavoro che avevano elaborato i documenti precongressuali, che erano pure stati inviati a tutti gli Ordini con la finalità di costituire la base di un approfondito dibattito in sede congressuale. Documenti dai quali poteva scaturire un dibattito serio e sereno che avrebbe certamente portato ad elaborare mozioni ben più approfondite e specifiche di quelle che sono state poste in votazione.

L’AIAF ha anche protestato per la gravissima modifica apportata alla mozione che aveva presentato al Congresso, e che era stata approvata dalla Commissione mozioni. Il testo raffazzonato che è stato presentato all’Assemblea e che è stato poi inserito nella cosiddetta mozione sulla giustizia civile chiede infatti, genericamente, l’istituzione di “giudici specializzati che sappiano affrontare i molteplici aspetti connessi alle vertenze”, snaturando quella che è da sempre una richiesta della nostra Associazione, certamente condivisa dalla stragrande maggioranza dell’Avvocatura, di vedere istituite le sezioni specializzate presso ogni tribunale ordinario sede di circondario, con la composizione di soli giudici togati (senza giudici onorari, che presso il TM sono attualmente scelti tra assistenti sociali, psicologi, etc.) che ricevano una formazione specialistica in materia, e siano competenti per tutte le materie relative al diritto di famiglia, minorile e delle persone.

La stessa confusione – per non usare ben altri termini, che sarebbero certo più appropriati a quanto abbiamo assistito – è stata ingenerata sulla questione della “specializzazione” e del regolamento del CNF, tanto da giungere in pochi minuti all’approvazione da parte del Congresso di due mozioni diametralmente opposte.

Tutte le decisioni assunte dal Congresso, comprese quelle relative all’accreditamento di altre due associazioni nel nostro stesso ambito, sono state connotate da mancanza di chiarezza e voluta strumentalizzazione a soli fini di posizioni di potere, senza valutarne le conseguenze.

Alla luce di quanto avvenuto non possiamo che rilevare che l’Organismo Unitario non ha saputo raccogliere le reali istanze dell’Avvocatura, e anziché agevolare l’unione dell’Avvocatura ha dato spazio a divisioni e contrapposizioni.

Riteniamo quindi che sia necessario un nuovo percorso che l’Avvocatura italiana deve oggi avviare, fondato non sulla contrapposizione ma sulla progettualità. 

Milano, 15 dicembre 2010