Comunicato in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario

“L’AIAF Associazione Avvocati Per la Famiglia ed i Minori, sottolinea che “l’inversione di tendenza sul carico della giustizia” di cui alle parole del Procuratore Generale Francesco Favara, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, parole riprese dal Ministro Castelli, non trovano il ben che minimo riscontro nella realtà italiana.

Il totale scollamento tra le istituzioni e la realtà è dimostrato sia da queste affermazioni assolutamente lontane, per non dire contrarie alla realtà, che dalla mancata partecipazione dell’avvocatura alla cerimonia dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, assenza per altro neppure avvertita dalle sovraricordate figure istituzionali ed è per questo che l’associazione invita tutti i colleghi iscritti a non partecipare alle manifestazioni che si terranno localmente sabato 17 gennaio 2004.”

per il Consiglio di Presidenza
dell’AIAF Nazionale
Avv. Marina Marino

Comunicato stampa “A quando la riforma del diritto di famiglia e minorile?”

L’AIAF Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i Minori, in persona dei singoli componenti degli organismi direttivi e degli associati,  avvicinandosi il 30 giugno 2003, data in cui scadrà il rinvio di un anno disposto con D.L.1.7.2002 n.126, dal Ministro Castelli per l’entrata in vigore della legge 149/2001, che ha introdotto nei procedimenti di adozione ed in quelli relativi alla sospensione e decadenza della potestà genitoriale, la necessaria presenza di un difensore per i genitori e per i minori, nel processo fin dal suo inizio, ha inviato il seguente  telegramma al Ministro Castelli:

“Il sottoscritto Avv. xy componente del Comitato nazionale dell’AIAF Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e i minori, richiama Sua attenzione prossima entrata in vigore della L. 149/01; Le ricorda l’impegno, da Lei assunto anche tramite il sottosegretario Santelli, in occasione del  D.L.1.7.02 n.126 con il quale rinviava di un anno l’entrata in vigore della suddetta legge, impegno in forza del quale nessun altro rinvio sarebbe da Lei stato disposto. Esprime necessità immediata entrata in vigore suddetta legge. Chiede informazioni sulle misure attivate perché la normativa abbia effettiva attuazione”.

L’AIAF intende richiamare l’attenzione di tutti i cittadini sul tema del diritto di difesa sia dei genitori che dei minori in una materia tanto grave quale quella del procedimento che può portare alla dichiarazione di stato di adottabilità di un figlio, e  quella relativa alla sospensione o decadenza della potestà genitoriale nei confronti dei figli minori, e ricordare a tutti l’impegno assunto dal Guardasigilli, chiamando tutti alla mobilitazione ove detto impegno non venisse rispettato.

AIAF
Roma, 23 giugno 2003

Comunicato stampa sul testo Paniz e sul DDL Castelli n 2517

L’ AIAF, ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

Esaminati

Il testo unificato elaborato dal relatore On.le Paniz “Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli” e il Disegno di legge governativo n. 2517 recante “Misure urgenti e delega al Governo in materia di diritto di famiglia e dei minori” approvato dal Consiglio dei Ministri il 1 marzo 2002, con i recenti emendamenti apportati nella seduta del 7 marzo 2003

  • Esprime un totale dissenso sulle proposte contenute nel testo unificato elaborato dal relatore On.le Paniz, anche nella sua recente stesura che ha stralciato la parte relativa alla modifica delle norme processuali, pur prendendo atto che la protesta pressocchè unanime dell’avvocatura, ed in primo luogo dell’AIAF, nonchè di ampi settori della magistratura e degli esperti in mediazione familiare e discipline psicologiche, ha costretto la maggioranza di governo a mitigare la proposta di legge inizialmente presentata che voleva imporre l’affidamento condiviso a tutte le coppie genitoriali, e che prevede ora la possibilità per il giudice di decidere, valutando caso per caso le diverse situazioni, necessità ed opportunità.
  • Pur ritenendo che l’affidamento congiunto costituisca l’obiettivo cui si deve tendere al fine di conservare appieno al minore entrambe le figure genitoriali, rileva come le proposte contenute nel testo Paniz, al di là degli slogan suggestivi con i quali sono stati propagandati dalle associazioni dei padri separati, siano assolutamente inidonei a raggiungere gli scopi proclamati, anche per l’evidente non conoscenza della reale, delicata e spesso grave situazione della coppia che si separa, e dei conseguenti problemi personali ed economici.

Esaminando nello specifico gli articoli del testo Paniz, osserva che:

All’articolo 1:

si afferma che il consenso all’affidamento condiviso prestato da un genitore è irrevocabile, in palese e grave contrasto con i principi generali che regolano la materia del diritto di famiglia, secondo cui gli accordi e i provvedimenti relativi ai rapporti personali ed economici tra i componenti della famiglia possono sempre essere modificati in relazione alle diverse esigenze delle persone, che mutano nel tempo;

si introduce, nella formulazione dell’art.155 ter c.c. (affidamento condiviso), il principio di attribuzione ad ogni genitore di “sfere di competenze distinte, tenuto conto delle rispettive attitudini …” , senza alcun rispetto dei figli, considerati non
come persone con una loro individualità da rispettare nel suo complesso, ma come una sorta di azienda da lottizzare tra i genitori;
la distribuzione tra i genitori di sfere di competenze distinte contrasta inoltre con la legislazione della comunità europea, le cui raccomandazioni in materia di pari opportunità da anni ribadiscono il principio della “equa ripartizione” tra l’uomo e la donna degli stessi compiti di cura e gestione della famiglia e dei figli, e non certo una distribuzione tra l’uomo e la donna di funzioni distinte;
la proposta Paniz ripropone dunque una divisione di ruoli tra il padre e la madre che riporta la famiglia italiana al periodo precedente la riforma del diritto di famiglia del 1975;

si propone la presenza alternata dell’uno e l’altro genitore nella casa dove abitano i figli, laddove si afferma che il giudice “indica il luogo o i luoghi di abitazione dei minori affidati e stabilisce in caso di necessità i tempi e le modalità di presenza, accanto ad essi, di ciascun genitore.”;
la situazione di alternanza prospettata è da sempre contrastata da psicologi, giudici e avvocati esperti in materia, in quanto non tiene conto della realtà, né sotto il profilo della situazione di crisi coniugale (che ha portato i due coniugi/genitori a separarsi), né della differenza di carattere e spesso culturale, educativa, emotiva, affettiva, etc. dei due genitori, che quasi sempre, anche nella fase della convivenza, si rapportano con differenti modalità ai propri figli, né infine dell’esigenza primaria dei figli, sotto il profilo della loro crescita equilibrata e della loro educazione, di avere come riferimento un solo genitore, con il quale convivere,

si privilegia come forma di mantenimento dei figli, il pagamento diretto e per capitoli di spesa da parte di ogni genitore; l’iniquità di questa proposta è evidente se solo si tiene conto e si pensa a quali siano le complessive esigenze di mantenimento dei figli, e di fatto introduce una differenza tra l’assegno “alimentare” che verrà probabilmente erogato alla madre con la quale il figlio convive, e le “altre spese” riferibili a “capitoli di spesa” la cui decisione spetterà probabilmente al padre; di fatto si introduce un principio di disuguaglianza, che comporterà anche un incremento di conflittualità tra i genitori;
non si tiene poi conto della difficoltà ad ottenere l’adempimento dell’obbligo di mantenimento con la presente normativa, carente ed insufficiente per questo specifico problema; il rischio concreto e reale è quello di una spaventosa moltiplicazione delle piccole vertenze di ordine esecutivo e di un aumento della conflittualità genitoriale che avrebbe ricadute negative proprio sui figli.

All’articolo 2

si introduce la Camera di Mediazione, dimostrando la non adeguata conoscenza dei principi e metodi della mediazione familiare che deve rimanere un percorso liberamente scelto dai coniugi e mai imposto da terzi;
quanto alla formulazione dell’art.709 ter c.c. si deve rilevare che la modifica dei provvedimenti del giudice non è necessariamente correlata a fatti “gravi”, in quanto può esservi la necessità di modifica anche solo in relazione a diverse esigenze di vita di un figlio, in fase di crescita; a ciò si aggiunga, sotto il profilo tecnico, che una norma così concepita introduce una sorta di doppia giurisdizione, laddove prevede che la modifica dei provvedimenti di separazione possa essere effettuata anche dal giudice tutelare, il che, inoltre, comporterebbe che un provvedimento collegiale venga ad essere modificato da un giudice unico;

le ulteriori previsioni normative contenute nell’art.709 ter c.c. sono frutto di una confusione inammissibile tra il diritto sostanziale penale e quello civile: l’ammonizione del genitore inadempiente è solo una frase ad effetto priva di conseguenze in un giudizio civile e pertanto fatta al solo scopo di “épater les bourgeois”; disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti del minore o dell’altro genitore, senza specificare quale sia il presupposto , quale tipo di danno debba essere risarcito, non determinare i criteri per definire l’entità del danno da risarcire, è un vero e proprio assurdo giuridico ed afferma principi quanto mai generici e vaghi; la condanna del genitore inadempiente al pagamento di una pena pecuniaria … a favore della Cassa delle Ammende, a prescindere dalla problematica di ordine costituzionale che una simile norma solleva, porta lo Stato a lucrare sulla conflittualità genitoriale, anziché intervenire con strumenti che effettivamente siano utili a diminuirla, quali ad esempio, come da tempo richiesto sulla scorta dell’esperienza francese, la disposizione che deleghi al medesimo ente competente per l’esazione delle imposte, anche il recupero delle somme dovute a titolo di alimenti e mantenimento dal coniuge/genitore inadempiente, previa costituzione di un Fondo per l’anticipo al coniuge/genitore creditore di dette somme.

Il testo Paniz propone di applicare queste norme anche al divorzio, ma lascia disattesa la richiesta da anni avanzata dall’AIAF di unificare le procedure di separazione e divorzio, anche per quanto riguarda la fase dell’esecuzione, al fine di estendere alla separazione una procedura più rapida ed efficace nei confronti del coniuge e genitore che non provvede al versamento degli assegni dovuti.

In ordine al DDL Castelli, nel ribadire quanto detto nei precedenti documenti relativamente all’aspetto ordinamentale, anche alla luce di quanto emerso dal Forum sulla giustizia civile organizzato a Firenze nei giorni 8, 9 e 10 maggio dall’ OUA, e delle dichiarazioni del Ministro Castelli in quella sede

rilevato

che il progetto Vaccarella, contenente gli interventi in materia di diritto processuale civile, non prevede alcuna modifica per quel che attiene la materia della separazione e del divorzio, i cui relativi interventi sono stati inseriti nel DDL Castelli,

in relazione all’articolato proposto, osserva:

art. 4 comma 1

si prevede, con generico riferimento alla sezione specializzata, che sia composta anche da privati cittadini, aventi la qualifica di giudice onorario; la formulazione del comma 1 contrasta con quanto previsto al successivo comma 2, laddove si precisa che la sezione specializzata è composta, per le materie attribuite in materia civile alla competenza collegiale, dai soli giudici togati, con esclusione dei giudici onorari, proposta che trova l’assenso dell’AIAF;

art. 8

preoccupante, in quanto invasiva e lesiva della sfera di libertà ed autonomia dei genitori, appare la proposta di devolvere agli uffici del servizio sociale del Dipartimento della giustizia minorile, o in mancanza ai servizi dipendenti dai comuni o a quelli privati con questi convenzionati, non meglio precisate “verifiche sui rapporti familiari”, che potrebbe trasformarsi in un intervento di controllo;

art.10 comma 1

si modifica l’art.706 c.p.c. prevedendo nell’ipotesi di residenza all’estero o irreperibilità del coniuge convenuto, il deposito del ricorso presso la sezione specializzata del tribunale del luogo di ultimo domicilio dello stesso convenuto, mentre si sarebbe potuta prevedere, in questo caso, la competenza del tribunale del luogo di residenza dell’attore.

Art.10 comma 3

si dispone che il ricorso per separazione debba contenere a pena di nullità anche l’indicazione specifica dei mezzi di prova, mentre non si prevede alcuna formalità e termine per la costituzione in giudizio del convenuto, che può presentarsi all’udienza avanti al presidente anche senza l’assistenza del difensore e senza alcun obbligo di preventivo deposito di un atto difensivo; ne consegue una palese sperequazione tra la posizione processuale dell’attore e quella del convenuto, con la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, e, di fatto, la mancanza da parte del presidente degli elementi relativi al caso che deve esaminare, necessari per assumere i provvedimenti provvisori di natura personale ed economica;
si prevede che il ricorso a pena di nullità debba anche contenere un programma relativo alla crescita dei figli, ma è difficile ipotizzare che due coniugi in fase di separazione siano realmente in grado di prevedere programmi a lunga scadenza sull’educazione scolastica e culturale dei figli, o sulla salute e le scelte sportive; evidentemente non si tiene conto che la cura e crescita dei figli non può essere schematizzata e programmata come se si trattasse di piani per l’agricoltura;
quanto alla produzione della dichiarazione attestante i redditi dei coniugi, di cui al punto 7), si rileva l’assurdità ed irrilevanza di una produzione documentale riferita solo agli ultimi tre mesi; l’articolo è peraltro in contrasto con quanto previsto al successivo art. 11, comma 2, laddove si fa obbligo alle parti di depositare all’udienza presidenziale le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; meglio sarebbe stabilire l’obbligo di produzione contestuale al deposito del ricorso, e della memoria difensiva del convenuto, della documentazione fiscale e bancaria degli ultimi tre anni, specificando che la mancata produzione verrà valutata dal Tribunale.

Art.12

Tutte le previsioni relative alla nullità del ricorso introduttivo come regolate dal 2° comma dell’art.708 e quelle relative alla nullità della riconvenzionale di cui al comma 9° del medesimo articolo prevedono in capo al Presidente un intervento tanto discrezionale da comportare un indebito controllo sulla attività dei difensori.
La previsione di cui all’ 8° comma del 708 c.p.c deve essere eliminata perché contrasta con tutta la elaborazione dottrinale in materia ed anche con la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha chiarito e ribadito come il procedimento di separazione sia un unicum e quindi non è assolutamente possibile prevedere obblighi di notifica del verbale dell’udienza presidenziale neppure al convenuto contumace;
In ordine alla possibilità di integrazione della domanda riconvenzionale, non può essere lasciato al Presidente un intervento discrezionale che di fatto comporta un controllo sull’attività dei difensori

Art.14

Non sembra di alcuna utilità una nuova comparizione personale delle parti avanti il giudice istruttore, posto che i coniugi sono appena comparsi dinanzi al Presidente; si ravvisa invece l’esigenza, non prevista nell’articolato, di prevedere i termini per la replica da parte dell’attore alla domanda riconvenzionale del convenuto, e la possibilità, per entrambe le parti, di modificare le conclusioni;
non può essere condivisa la disposizione di automatico accertamento tramite la polizia tributaria, sul reddito e sui beni del coniuge obbligato al pagamento dell’assegno di mantenimento, se svolge lavoro autonomo, in assenza di elementi che facciano ritenere l’inattendibilità dei modelli fiscali presentati dallo stesso; l’automaticità è una illegittima presunzione di infedele dichiarazione che rischia di rendere vuota la norma; si deve tener presente che il giudice civile può chiedere indagini alla Polizia Tributaria, ma non può certo disporre accertamenti fiscali, che sono di competenza dell’amministrazione finanziaria.

Formazione e aggiornamento professionale

Protocollo d’intesa, per la collaborazione in attività di formazione e aggiornamento per la professione dell’avvocato matrimonialista e dell’avvocato del minore firmato dall’AIAF e dal Centro per la formazione e l’aggiornamento professionale degli Avvocati del Consiglio Nazionale Forense (Roma, 4 giugno 2002)

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE – CENTRO PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI
AIAF – ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

II Centro per la formazione e l’aggiornamento professionale degli Avvocati del Consiglio Nazionale Forense (in seguito indicato come Centro) in persona del Vice – Presidente, Avv. Alarico Mariani Marini, e l’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori (AIAF), in persona del componente del Consiglio di Presidenza e legale rappresentante dell’associazione, Avv. Marina Marino, hanno convenuto di dare veste formale ad un’intesa i cui termini sono definiti nei seguenti punti:

  1. Il Centro e l’AIAF hanno considerato la possibilità di collaborare in attività di formazione e aggiornamento di comune interesse ed hanno convenuto sulla utilità per l’Avvocatura italiana di promuovere iniziative di orientamento formativo, di approfondimento e di aggiornamento per la professione dell’avvocato matrimonialista e dell’avvocato del minore anche in vista delle recenti previsioni normative in materia.
  2. Le iniziative comuni potranno consistere, a titolo esemplificativo:

    – in seminari ed in corsi di aggiornamento e di approfondimento specialistico nel diritto di famiglia e minorile;

    – in corsi di orientamento specialistico sempre nelle materie indicate, per giovani avvocati;

    – nella collaborazione nelle scuole e nei corsi di formazione.

  3. Le attività formative consisteranno essenzialmente nell’insegnamento e nell’approfondimento di discipline e tecniche per la migliore applicazione del diritto di famiglia e minorile e saranno volte all’acquisizione ed al miglioramento delle abilità professionali necessarie a garantire la qualità della prestazione sia nell’attività giudiziaria che in quella di consulenza.
  4. Particolare rilievo dovrà assumere in questo quadro la deontologia professionale quale componente essenziale dell’identità professionale dell’avvocato.
  5. Il Centro e l’AIAF, per l’attuazione di questa intesa, costituiranno un ristretto gruppo paritetico di coordinamento che dovrà elaborare proposte di iniziative comuni da sottoporre all’esame dei rispettivi organismi deliberanti.

    Il gruppo di coordinamento, nella sua prima formazione, è così costituito:

    1) Avv. Stefano Borsacchi per il Centro

    2) Avv. Anna Galizia Danovi per il Centro

    3) Avv. Maurizio Paganelli per il Centro

    4) Avv. Antonio Dionisio per l’AIAF

    5) Avv. Carla Marcucci per I’AIAF

    6) Avv. Milena Pini per I’AIAF

    Sia il Centro che l’AIAF potranno sostituire i componenti designati con semplice comunicazione all’altra parte.

  6. Il Centro e l’AIAF concorderanno aspetti organizzativi e finanziari in relazione ad ogni singola attività promossa, come pure se ed in quali casi possa essere rilasciato un attestato di partecipazione a corsi e seminari e l’utilizzazione del materiale prodotto in occasione delle iniziative comuni.
  7. Il Centro si impegna a segnalare agli ordini forensi, ai fini della formazione degli elenchi degli avvocati del minore che dovessero essere richiesti dalle autorità giudiziarie competenti, i nominativi dei colleghi che abbiano positivamente frequentato i corsi organizzati dall’AIAF con il patrocinio o in collaborazione con il Centro, ottenendo la relativa attestazione.

Il presente protocollo viene sottoscritto in Roma, il giorno 4 giugno 2002

Le riforme che vogliamo

Il diritto di famiglia: Le riforme che vogliamo

Documento approvato dal Comitato Direttivo centrale dell’AIAF al termine del Congresso di Frascati del 18-19 febbraio 2000

L’Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori ha promosso nel corso degli ultimi anni, a livello locale e a livello nazionale, una mobilitazione e una discussione sulle prospettive di riforma del diritto di famiglia.

Si è trattato di un dibattito ampio che ha coinvolto centinaia di avvocati e che ha avuto un momento di confronto importante nell’ultimo congresso dell’Associazione svoltosi a Frascati il 18-19 febbraio 2000 con il titolo “Il diritto di famiglia: le riforme che vogliamo”.

Da anni vengono presentati alla Camera e al Senato progetti di riforma del diritto di famiglia. L’AIAF ha seguito con attenzione l’evolversi del dibattito in questa materia prospettando il proprio punto di vista. Sulla riforma della separazione e del divorzio, in particolare, gli avvocati hanno preso atto con spirito critico e costruttivo del dibattito all’interno del Comitato ristretto della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sfociato, nel maggio 1998, in un testo concordato tra le diverse forze politiche e intitolato “Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e di scioglimento del matrimonio”. Già in occasione del Congresso nazionale del 1998 l’AIAF aveva espresso in un documento alcuni consensi ma anche molte riserve su quel testo.

Il Comitato Direttivo Centrale dell’Associazione, nel sintetizzare le linee emerse nel dibattito di questi anni, ha elaborato questo documento.

Su alcuni temi, all’interno dell’AIAF, si registrano posizioni diversificate di cui viene dato atto nel documento. Questa articolazione di posizioni nell’associazione – che deriva anche dalla problematicità ancora aperta di molte questioni – è assolutamente comprensibile e sarà di stimolo per continuare il confronto e la discussione.

L’evoluzione negli ultimi decenni del costume e della coscienza sociale e la legislazione che ne è fino ad oggi conseguita in materia di famiglia riconoscono ai coniugi uguali diritti ed uguali doveri. L’attuale interpretazione dell’art. 29, 2° c. della Costituzione colloca i rapporti familiari in un contesto ampio al cui centro si pone il riconoscimento e la garanzia dei diritti del singolo nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.). Da tale interpretazione discende che i diritti e i doveri su cui si fonda il rapporto coniugale devono essere individuati soprattutto nell’esplicazione effettiva dei principi di uguaglianza e di solidarietà morale e contributiva che hanno la primaria funzione di concorrere all’affermazione e alla realizzazione della persona inserita in una comunità di affetti.

La vitalità e l’unità della famiglia sono indici di un rapporto interpersonale tra i coniugi fondato, perciò, non solo sull’affetto ma anche sul reciproco rispetto dei diritti, delle libertà, degli spazi di autonomia personale ed economica nonchè sulla capacità di sostegno reciproco personale nei momenti di difficoltà.

Il rispetto dei diritti e delle libertà della persona, l’uguaglianza, la solidarietà e l’assistenza reciproca assumono, pertanto, il valore di beni fondamentali da perseguire e da tutelare nella comunità familiare.

Sulla base di queste indicazione, discusse e confrontate in questi anni in molte occasioni, gli avvocati dell’AIAF ribadiscono la loro convinzione che una riforma del diritto di famiglia debba oggi garantire:

Un ordinamento giudiziario unitario rispettoso delle garanzie difensive delle persone e del contraddittorio delle parti

La frammentazione vigente delle competenze giurisdizionali in materia di diritto di famiglia e dei minori, tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario, ha prodotto due sistemi contrapposti nella procedura e nelle garanzie difensive a discapito dell’unità della giurisdizione e del diritto delle persone ad un giusto processo (art. 111 Costituzione) soprattutto in materia familiare e minorile dove i rischi della supplenza e della decisione ideologica sono più forti.

Gli avvocati propongono:

  • La costituzione per legge in ogni tribunale e in ogni Corte d’appello di sezioni specializzate in diritto di famiglia e minorile, composte esclusivamente da magistrati togati.
  • L’attribuzione alle sezioni specializzate di tutte le competenze in materia civile (familiare e minorile), oggi attribuite al tribunale per i minorenni e al tribunale ordinario, comprese quelle già di competenza del giudice tutelare.
  • L’attuazione, anche in materia minorile, di un giusto processo civile a cognizione piena e predeterminato dalla legge con previsione delle medesime garanzie difensive e di contraddittorio previste nei procedimenti camerali familiari.
  • La previsione che nei procedimenti limitativi e ablativi della potestà (art. 330-333 cc) debba essere sempre nominato al minore un avvocato esperto in diritto di famiglia e minorile con funzioni di curatore che possa assistere il minore nei rapporti con i servizi sociali e possa assisterlo e rappresentarlo durante il processo.
  • Pare opportuno evitare la nomina di un curatore come regola generale nella cause di separazione e divorzio sia perchè il riconoscimento dei figli quale parte processuale implicherebbe l’istituzionalizzazione di una posizione conflittuale rispetto ai genitori sia perchè tale scelta implicherebbe pure, quale suo presupposto, la convinzione che i genitori non siano capaci, per il solo fatto della crisi del loro rapporto, di salvaguardare il benessere dei propri figli. Potrebbe eventualmente essere previsto che solo in gravi casi di altissima conflittualità, laddove veramente tale capacità di salvaguardia dei figli sia venuta meno, il Giudice possa, anche in tali giudizi, nominare un curatore speciale che li rappresenti.
  • La previsione del patrocinio per i non abbienti, allargandone i criteri di accesso e prevedendo la liquidazione degli onorari ed il rimborso delle spese sostenute dagli avvocati.
  • L’istituzione di un ufficio del P.M. specializzato in materia di famiglia e minorile presso le Procure di ogni Tribunale e Corte d’Appello.
  • La previsione che nel processo civile (familiare e minorile) possa sempre farsi applicazione, nei casi d’urgenza e con i necessari adattamenti, delle regole del processo civile cautelare (art. 669 bis-quaterdecies codice di procedure civile).
  • La previsione che, ove sia ritenuto necessario l’intervento dei servizi sociali territoriali o specialistici, questo si realizzi all’interno del processo con le garanzie previste per la consulenza tecnica d’ufficio e, quindi, con possibilità per le parti di essere sempre assistite dal difensore o da un proprio consulente tecnico.

Un processo giusto e uguale per la separazione e per il divorzio

E’ convincimento di tutti gli avvocati dell’AIAF che le norme processuali in tema di separazione e divorzio debbano garantire la consensualizzazione del procedimento e, al tempo stesso, la legittima e valida prospettazione delle argomentazioni difensive di ciascun coniuge.

Ciò premesso, permane tra gli avvocati – come, peraltro, nella giurisprudenza e nella prassi dei tribunali – una diversità di valutazioni sugli strumenti processuali per garantire queste esigenze.

Alcuni – in sintonia con il rito del processo ordinario – privilegiano le ragioni di completezza delle prospettazioni difensive sin dal primo momento dell’instaurazione della causa e ritengono che l’udienza di fronte al Presidente vada considerata prima udienza di comparizione ai fini della costituzione del resistente ai sensi dell’art. 166 cpc con la conseguenza che le decadenze e le preclusioni a carico di quest’ultimo si verificano dieci giorni prima di tale udienza, ferma restando, comunque, la facoltà di formulare i mezzi istruttori in un momento successivo (art. 184 cpc).

Altri, preferendo che la fase presidenziale resti autonoma da quella contenziosa successiva, ritengono che gli atti introduttivi della causa possano essere sì redatti per l’udienza presidenziale, ma senza incorrere in decadenze e preclusioni, salvo integrare tali atti in un secondo momento, a seguito della verifica, nel corso dell’udienza presidenziale, dell’impossibilità di trasformazione del procedimento da contenzioso in consensuale.

In ogni caso, secondo entrambi gli orientamenti:

  1. entro il termine dell’udienza presidenziale, i coniugi devono indicare specificamente il loro patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, attraverso la produzione di idonea documentazione ed inventario;
  2. nei procedimenti di separazione e di divorzio, sia giudiziali che consensuali (o congiunti), deve essere sempre richiesta la presenza dei difensori, in ogni fase ed in ogni momento anche dell’udienza presidenziale;
  3. entrambi i giudizi, di separazione e di divorzio, devono essere regolamentati dalla stessa norma processuale non essendovi alcun motivo plausibile per una loro differenziazione.

Una separazione e un divorzio che garantiscano l’attuazione dei principi di solidarietà ed uguaglianza tra i coniugi

I diritti e doveri coniugali di natura patrimoniale devono trovare non solo durante la vita coniugale ma anche e soprattutto al momento della separazione piena tutela in modo che sia garantita la reale parità dei coniugi.

Ciò potrà avvenire se si introducono nel regime sostanziale della separazione i seguenti principi:

  • Lo scioglimento della comunione legale si realizza ad ogni effetto al momento della prima udienza (presidenziale). La legge deve prevedere una misura di tipo sanzionatorio, per l’ipotesi in cui alle restituzioni e ai rimborsi non sia possibile giungere a causa del comportamento colpevole di un coniuge.
  • Il regime di comunione legale deve essere integrale ed immediato e quindi deve ricomprendere immediatamente tutti i beni, anche quelli derivanti dall’attività separata dei coniugi esclusi solo i beni personali.
  • Conseguentemente, e salva sempre la possibilità di scelta di un diverso regime, deve essere abolita la comunione de residuo.

All’interno dell’associazione non è stata ancora svolta un’elaborazione sufficiente in ordine all’abolizione o meno dell’addebito della separazione. E’ opinione condivisa che il sistema attualmente previsto ha carattere esclusivamente sanzionatorio e spesso è inefficace. A prescindere comunque dalle scelte che verranno effettuate in ordine alla migliore soluzione de iure condendo si ritiene che, nella vigente legislazione, la domanda di addebito vada considerata del tutto autonoma rispetto a quella di separazione.

  • Va inoltre previsto che qualora dalla condotta di un coniuge sia derivato all’altro un danno questi possa trovare tutela anche ex art. 2043 c.c. e tale azione di responsabilità deve poter essere esercitata nell’ambito del giudizio di separazione.
  • Il contributo al mantenimento e l’assegno di divorzio dovranno essere determinati tenendo conto dei vari criteri quali ad esempio: il patrimonio di entrambe le parti, la durata del matrimonio, l’età e lo stato di salute di ciascun coniuge, la capacità presente e futura di guadagno delle parti, la capacità della parte richiedente di divenire economicamente autonoma, le opportunità di carriera perse dalla parte richiedente a causa del matrimonio, l’incidenza fiscale dell’assegno di mantenimento o di divorzio nei confronti di entrambe le parti, il contributo ed i servizi resi dal richiedente in qualità di coniuge, genitore, lavoratore e conduttore domestico, alla carriera o potenziale carriera dell’altro coniuge.
  • L’assegno di separazione (e divorzio) deve essere esente da imposte.
  • Deve essere costituito un Fondo di mantenimento per la corresponsione dell’assegno di mantenimento non versato spontaneamente dagli obbligati, con contestuale attribuzione al Fondo stesso dei poteri di recupero sul debitore anche mediante iscrizione delle relative somme nei ruoli esattoriali.

Una separazione e un divorzio che non si ripercuotano negativamente sul rapporto genitori-figli

Appare necessario ribadire il diritto dei figli a mantenere rapporti continuativi e significativi con entrambi i genitori nonostante la fine della relazione di questi ultimi, perchè possa essere attuato il diritto dei minori ad essere educati, istruiti e mantenuti dall’uno e dall’altro genitore e possa essere mantenuto il legame dei figli con le generazioni precedenti di entrambi i gruppi familiari.

All’interno dell’AIAF vi è diversità di vedute circa la scelta normativa migliore per favorire il raggiungimento di tale obiettivo.

Alcuni ritengono, infatti, che esso possa essere raggiunto mantenendo la previsione normativa dell’affidamento esclusivo e limitando quello congiunto ove vi sia la richiesta concorde in tal senso dei genitori. Secondo tale prospettazione, infatti, la realtà della società italiana evidenzia una divisione dei ruoli genitoriali non ancora paritaria, con la conseguenza che al momento della crisi coniugale i figli risentirebbero anche di una modifica dell’assetto organizzativo familiare, traendone un ulteriore motivo di disorientamento.

Altri ipotizzano, invece, l’affidamento congiunto come regola generale.

Altri ancora sostengono, infine, la necessità di una riforma normativa che preveda il superamento del concetto stesso di affidamento, ritenuto fonte di conflittualità tra i genitori, e l’attribuzione al Giudice del potere di decidere con quale dei due genitori i figli vivranno e di determinare, caso per caso, le modalità di esercizio della potestà, tenuto conto delle caratteristiche di ogni singola famiglia.

Nell’ottica di entrambi questi due orientamenti da ultimo richiamati è importante valorizzare l’utilizzazione di strumenti come la mediazione familiare.

Circa la mediazione familiare, peraltro, tutti sono d’accordo che essa deve rimanere una libera scelta della coppia, non imposta, direttamente o indirettamente dal magistrato, nè prevista per legge come fase preliminare necessaria per poter adire il giudice, e deve rimanere uno spazio completamente autonomo dal sistema giudiziario, garantito dal rispetto della massima riservatezza dei suoi contenuti.

Da tutti viene inoltre ritenuto necessario introdurre un apposito procedimento, comprensivo di cautele sanzionatorie civili e penali, per l’esecuzione dei provvedimenti relativi anche ai rapporti personali tra genitori e figli, oltre che per quelli economici.

Tale procedimento dovrebbe essere improntato a celerità e immediatezza di risposta giudiziaria, al fine di evitare il consolidarsi di una situazione di danno per i minori.

Appare, infine, a tutti urgente l’abrogazione di ogni trattamento giuridico differente o discriminatorio tra figli legittimi e figli naturali.

In tema di separazione e divorzio

L’AIAF, riunita in assemblea congressuale il 29 e 30 maggio 1998, alla luce delle più recenti proposte normative in tema di separazione e divorzio (cfr. bozza in data 14 maggio 1998 del Comitato ristretto della Commissione Giustizia della Camera da titolo “nuove norme in materia di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio”), ad integrazione del documento congressuale

ribadisce la necessità

  1. dell’unificazione delle procedure di separazione e divorzio;
  2. della presenza del difensore in ogni fase dei procedimenti concernenti la famiglia sia di volontaria giurisdizione sia di natura contenziosa;
  3. nell’ipotesi di abolizione dell’addebito, di prevedere forme di responsabilizzazione con conseguenze di natura patrimoniale per la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio;
  4. ferma la posizione dell’AIAF sulla contrarietà all’affidamento congiunto dei figli espressa nel documento congressuale, di prevedere precise garanzie sulle modalità di audizione del minore anche in relazione all’età;
  5. di non ancorare alla sola natura assistenziale l’assegno per il coniuge; assegno che non può prescindere dal pregresso tenore di vita e dalle condizioni economiche delle parti; di prevedere l’iscrizione ai ruoli di imposta delle somme non corrisposte e la costituzione di un fondo di solidarietà alimentato dalla differenza tra interessi moratori e quelli legali;
  6. di escludere ogni automatismo tra l’eventuale stabile convivenza del coniuge creditore e la perdita del diritto all’assegno;
  7. di defiscalizzare i procedimenti in materia di famiglia e gli accordi patrimoniali collegati;
  8. di prevedere che la “mediazione familiare” avvenga al di fuori della giurisdizione e con il consenso delle parti;
  9. di stabilire l’obbligo per le parti di depositare nei primi reciproci atti difensivi l’inventario di tutti i beni facenti parte della comunione, al fine di procedere allo scioglimento del regime di comunione legale con il provvedimento che autorizza i coniugi a vivere separati e successivamente di poter procedere alla divisione.
  10. di far decorrere gli effetti della separazione e del divorzio dal passaggio in giudicato dei provvedimenti che definiscono il giudizio.

approvato con 9 astenuti

L’AIAF tra passato, presente e futuro

L’AIAF TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO

Documento congressuale 1998

Questo documento si propone di presentare un bilancio e un’analisi dell’AIAF dalla sua costituzione a oggi, in modo che sia possibile procedere all’individuazione delle linee di azione per il futuro. E’, quindi, sostanzialmente, una riflessione – alla luce dei bisogni e degli interessi degli iscritti all’associazione quali emersi in questi anni – sulla natura stessa dell’AIAF, sulla sua funzione e sui suoi scopi.

Sono nella disponibilità di tutti, oltre che nel ricordo di chi vi ha partecipato, gli interventi, le relazioni e le discussioni che nelle nostre riunioni, nei nostri congressi, convegni, seminari e giornate di studio hanno cercato di approfondire i temi e i progetti di lavoro dell’AIAF oltre che le modifiche statutarie e organizzative necessarie a definire meglio la natura rappresentativa dell’associazione e a favorirne una più incisiva presenza nel dibattito politico e in particolare in quello istituzionale, legislativo e professionale di categoria.

1. C’è un punto fermo da cui non si può prescindere ed è che siamo una associazione di avvocati.

Come avvocati, ed è ciò che finora abbiamo fatto, dobbiamo rivendicare il rispetto della legalità e dei principi generali dell’ordinamento democratico nonchè condizioni dignitose per l’esercizio del nostro ruolo nella società e in particolare nella giurisdizione; il che significa garantire le condizioni per una giusta e adeguata tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini.

La specificità del settore di cui in prevalenza ci occupiamo – il diritto di famiglia – richiede un impegno costante di formazione e aggiornamento anche interdisciplinare e il riconoscimento della necessità di utilizzare gli altri saperi che si rivelino necessari per ottenere la migliore soluzione dei problemi che le parti ci prospettano.

In tal senso lo Statuto appare esaustivo nell’indicazione delle finalità associative ai punti a) b) e c) dell’art. 1. E’ giunto, però, il momento, in connessione con quanto meglio si dirà sulla rappresentatività, di inserire nello Statuto, tra gli obiettivi da realizzare, il costante confronto con le rappresentanze associative e istituzionali dell’avvocatura, con le istituzioni politiche oltre che con quelle giudiziarie e con le rappresentanze della magistratura. Nello specifico sarà opportuno poi valutare se intraprendere un rapporto diretto con l’Organismo Unitario dell’Avvocatura in virtù della nostra specificità o invece ricercare un collegamento con una associazione generalista, divenendone all’interno, ed in virtù di una adesione federativa, il referente specifico del settore famiglia e minori.

Riteniamo in ogni caso che non ci possa essere contestata rappresentanza politica e culturale qualificata sui temi e sui problemi specifici del diritto di famiglia: ne sono testimonianza le numerose iniziative che dal 93 ad oggi abbiamo organizzato in tutta Italia toccando l’intero settore del diritto di famiglia e minorile (abbiamo forse necessità di coprire di più l’area penale) e le posizioni culturali e politiche che ne sono scaturite. Ne sono anche testimonianza le nostre sezioni locali che coprono ormai con numerosi e trasparenti elenchi di iscritti tutte le regioni d’Italia.

Di tutto ciò costituiscono anche ampia documentazione la rivista “AIAF Osservatorio” e gli atti delle nostre iniziative oltre che la partecipazione di nostri rappresentanti nelle commissioni ministeriali sui problemi della famiglia e dei minori e la loro audizione presso le commissioni parlamentari.

E non può in proposito essere taciuta la larga adesione e partecipazione dei colleghi alle iniziative da noi promosse, la simpatia verso l’associazione manifestata in più occasioni da personalità del mondo istituzionale ed accademico, dalle rappresentanze dell’avvocatura e da settori della magistratura ordinaria e minorile.

2. Poichè siamo un’associazione di avvocati che si occupano di diritto di famiglia non possiamo omettere un’altra importante osservazione sul contesto generale in cui si colloca il nostro agire giuridico.

Stiamo attraversando una fase di grande trasformazione nella quale le norme sociali che determinano e regolano il comportamento dei soggetti e che per larga parte legittimano e hanno finora legittimato le stesse norme giuridiche, sono entrate in crisi profonda. Tutta la regolazione della società rischia, conseguentemente, di essere pensata, immaginata e guardata prevalentemente nella forma giuridica determinando un panlegalismo che può mortificare gli spazi di autonomia e di libertà della persona. Naturalmente ciò dipende anche dal fatto che la nostra società, passando dai bisogni ai diritti e aumentando considerevolmente la categoria dei diritti (come era giusto che fosse), altrettanto considerevolmente ha aumentato la necessità e il potere di chi è chiamato a verificarne le violazioni. L’erosione del potere di regolazione delle norme sociali ha inoltre fatto si che una serie di rapporti, che prima si regolavano da soli, oggi vengano sempre portati di fronte al giudice per la soluzione. Questa tendenza panlegalistica si traduce anche in tendenza neoformalistica, per cui la stessa attività dei giudicanti si traduce spesso nella ricerca del dettaglio delle formalità più che nell’individuazione degli interessi sostanziali in gioco da tutelare.

Al tempo stesso ed anche come reazione alla tendenza indicata – come più approfonditamente si dirà trattando il tema dei rapporti tra giurisdizione e amministrazione – cresce anche la tendenza opposta alla regolazione informale dei conflitti. Come se le relazioni tra le persone di fronte al rischio del panlegalismo e del formalismo potessero trovare spazi di soluzione nell’informalità assoluta. Informalità nella quale i rapporti tra le persone sarebbero nuovamente esposti a quei rapporti di forza dai quali il diritto intende proprio liberarli.

In questo complesso rapporto tra regolazione formale e informale si colloca la problematica dello specifico settore della famiglia e dei minori costituito da relazioni umane e affettive e da relazioni giuridiche, di status e rapporti patrimoniali, per i quali si pone con urgenza e attualità il complesso problema dell’equilibrio fra garanzia formale e garanzia sostanziale sia nel sistema dei diritti che in quello delle procedure.

Ipotizzare che tutti i rapporti, in particolare quelli che riguardano famiglia e minori, possano essere fino in fondo normati giuridicamente, senza lasciare margini di elasticità alle norme giuridiche stesse e alla loro interpretazione, può forse sembrare rispondere ad esigenze di garanzia ma può anche portare alla conseguenza distorta che i rapporti fra le persone vengano risolti in base alla lettura solo di una norma giuridica.

Siamo consapevoli, quindi, che di fronte al complesso rapporto tra disciplina formalizzata e garanzie sostanziali nei rapporti familiari non esiste una ricetta, un rimedio immediato ma solo un metodo per affrontarla: fare crescere la cultura in generale, parlandone, discutendone, confrontandosi.

Nessuno crediamo possa mettere in dubbio che questo sia stato il metodo e il contenuto dell’attività dell’AIAF.

E non può che essere questo anche il metodo del nostro agire giuridico. Non vi è decisione, soprattutto in questa materia, che possa essere raggiunta senza dialettica, confronto processuale, contraddittorio pieno. Nella prospettiva di una decisione fondata esclusivamente sulla produzione probatoria di chi ha preso parte al processo, equilibrata e rispettosa dei diritti delle parti e degli interessi che la giustizia è chiamata a tutelare.

3. Nell’attuale dibattito sul rapporto tra giurisdizione e amministrazione ed in particolare sulle tendenze verso la degiurisdizionalizzazione anche come strumento deflattivo del carico giudiziario, più volte abbiamo avuto occasione di precisare la nostra posizione, e ciò sia in riferimento all’esercizio attuale della giurisdizione sia in relazione ai progetti e disegni di legge attualmente in discussione in Parlamento.

Vogliamo qui ricordare, in proposito, alcuni punti fermi che sono scaturiti dai nostri dibattiti e dal confronto intenso che in questi anni abbiamo realizzato al nostro interno.

a) I diritti su cui si controverte in materia di famiglia e minori appartengono ai diritti fondamentali delle persone e sugli stessi rivendichiamo competenza a decidere da parte della giurisdizione ordinaria sebbene specializzata. Costituendo ancora la tutela giurisdizionale piena dei diritti lo strumento di migliore garanzia rispetto alla discrezionalità che facilmente diventa arbitrio dei poteri amministrativi.

Va in proposito ricordata la posizione più volte da noi illustrata e sostenuta sulla pretestuosità di una categoria cosiddetta dell’interesse del minore – contrapposta o meglio sostitutiva della categoria dei diritti – che è servita a giustificare lo strapotere nell’intervento di supplenza dei giudici e dei servizi e l’emarginazione della difesa.

b) Da ciò il nostro rispetto per tutte le attività integrative ad opera di altri soggetti, istituzioni e saperi per la soluzione delle vertenze familiari e relative ai minori, purchè si realizzino al di fuori della giurisdizione e in un quadro di norme che ne specifichino poteri e responsabilità;

c) Da ciò soprattutto la nostra battaglia contro l’uso e l’abuso del rito camerale che, pensato per la giurisdizione volontaria – cosiddetta attività paramministrativa della giurisdizione – attribuisce al giudice una discrezionalità totale, sia nella acquisizione delle prove (gran parte delle quali si formano fuori dal processo e senza contraddittorio nè alcun controllo del giudice) che nella gestione del processo. Il che costituisce l’esatto contrario delle garanzie che devono presiedere all’esercizio della giurisdizione la cui caratteristica fondante sono le regole, certe e predeterminate, che devono preesistere al processo e che devono distribuire in modo equilibrato i poteri tra le parti, nella garanzia del principio del contraddittorio, del giudice terzo e del diritto alla difesa.

L’ AIAF può a buon diritto rivendicare la sua attiva presenza con l’elaborato sulle “Regole minime a garanzia dei diritti delle persone coinvolte nei procedimenti civili minorili”, inviato a tutte le sedi giudiziarie e che costituisce patrimonio per tutta l’avvocatura e per i cittadini stessi, da attuare subito come prassi generale in attesa di una vera e propria riforma.

Nello stesso segno si colloca la recente denuncia inviata al Ministro di Grazia e Giustizia, ai Presidenti delle Corti d’Appello, dei Tribunali per i Minorenni, dei Consigli degli Ordini degli Avvocati sulla diffusa e sistematica violazione delle norme a tutela della riservatezza dei minori attraverso la notifica “aperta” di atti penali e civili concernenti citazioni e altri ordini di comparizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria e minorile, con un manifesto affisso in tutte le sedi.

d) Possono essere qui ricordati i risultati del recente convegno, “Quale processo per la famiglia e i minori”, organizzato dall’AIAF a Cagliari in collaborazione con la Federavvocati, aderente all’Associazione Nazionale Forense, conclusivo di una serie di iniziative programmate dalle varie sedi regionali nel ’97, nel quale, all’esito di un dibattito svoltosi in gruppi di lavoro sui temi del processo civile minorile e del processo di separazione e divorzio nonchè di una tavola rotonda sul tema delle riforme possibili, il Prof. Proto Pisani ha elaborato alcune linee di riforma “per un nuovo modello di processo minorile” che – tenuto conto di quanto emerso nelle nostre discussioni di questi anni – può senz’altro costituire l’ipotesi di lavoro su cui misurarsi nel prossimo futuro.

e) In questa direzione appare irrinunciabile non solo la riforma del processo ma anche la riforma dell’ordinamento. E’ essenziale individuare insieme alla procedura, alle regole e ai poteri anche quale giudice dovrà presiedere all’applicazione del processo riformato. Tenendo conto, comunque, che nella materia del diritto di famiglia per evitare il rischio del neoformalismo le procedure non possono essere disgiunte dalla saggezza, dalla misura e dall’equilibrio che non dipendono solo dai riti ma dalla qualità delle persone che sono chiamate ad occuparsene.

Il che pone subito il tema di carattere ordinamentale, professionale e deontologico che attiene alla formazione e specializzazione degli avvocati e dei giudici.

Quanto agli avvocati non a caso il primo congresso costitutivo dell’AIAF, svoltosi nel dicembre ’93 a Roma, aveva come suo titolo “L’avvocato nelle procedure di tutela della famiglia” e tra i suoi temi approfonditi in modo particolare la necessità di integrare la formazione giuridica con le discipline utili a renderlo consapevole della necessità di interagire con altri operatori, e quindi di una sua specifica competenza professionale, oggi espressamente individuata tra i suoi doveri nel codice deontologico. Da quel nostro primo congresso emergeva anche la necessità di non restare prigionieri della cultura della contrapposizione ad ogni costo e di perseguire le ipotesi di una soluzione mediata dei conflitti, recuperando in pieno uno dei principi fondamentali della nostra cultura giuridica e professionale: adoperarsi innanzitutto per conciliare e transigere. In tal modo rivendicando all’avvocatura il suo ruolo di pacificazione sociale nella risoluzione dei conflitti che, se trovasse adeguata risposta nell’utilizzazione preventiva della consulenza legale, consentirebbe anche di rendere efficiente, deflazionandolo, il sistema giudiziario.

A fronte di ciò dobbiamo rivendicare con decisione il nostro ruolo essenziale per una adeguata tutela degli interessi e dei diritti delle parti e non possiamo fare a meno di denunciare da un lato la mancanza soprattutto tra molti giudici minorili di una “cultura” della difesa dei diritti e dall’altro l’esistenza di una normativa tesa ad allontanare dal processo la presenza del difensore e ad ampliare i poteri del giudice favorendone i rapporti diretti con le parti.

Quanto alla specializzazione dei giudici abbiamo più volte dibattuto il tema, oggetto anche di un numero specifico della nostra rivista, se si debba ricorrere a “sezioni specializzate del Tribunale ordinario” o invece ad un unico “Tribunale per la famiglia”. In questo dibattito vi è presupposto su cui tutti concordano, rappresentato dalla necessità di giudici specializzati – e ciò prima di assumere responsabilità decisionali e di gestione dei processi – e competenti per tutta la materia familiare e minorile al fine di eliminare la polverizzazione delle competenze. Permangono , invece, orientamenti differenti su quale delle due soluzioni preferire (se le “Sezioni specializzate” o il “Tribunale per la famiglia”) ma, è bene ribadirlo, qualunque sia la soluzione, essa non potrà prescindere dall’adozione, nell’esercizio della giurisdizione, di regole procedurali che costituiscano piena garanzia dei diritti di tutti.

4. Gran parte delle iniziative dell’AIAF, sia a livello nazionale che regionale hanno avuto come tema centrale di riflessione la tutela delle posizioni familiari deboli oltre che la separazione e il divorzio.

Le modificazioni demografiche, culturali e sociali di questi ultimi decenni hanno avuto come conseguenza l’emergere di diverse tipologie di famiglie e di strutture familiari. La famiglia, perde la sua omogeneità strutturale originaria (la famiglia nucleare tradizionale) e i suoi caratteri di istituzione formale e si connota sempre più come luogo privilegiato soprattutto di relazioni vitali e di comunicazione affettiva.

a) In questo quadro di riferimento la tipologia familiare più diffusa resta la famiglia fondata sul matrimonio ma particolare attenzione va riservata anche alle questioni giuridiche che si pongono in tema di famiglia di fatto in ragione della diffusione di questo fenomeno nella forma dell’unione libera o nella forma della famiglia ricostituita. Abbiamo approfondito il tema delle relazioni familiari di fatto in alcuni convegni di studio dedicandovi anche un numero della nostra rivista. In proposito non possiamo non auspicare, sulla scia di numerosi interventi della corte costituzionale, l’introduzione di alcune norme a tutela delle posizioni familiari deboli – così come anche suggerito in alcuni progetti di legge in materia di “unioni civili” – entro limiti, però, che consentano di evitare il rischio di una regolamentazione che contraddica la scelta consapevole di molte coppie di non formalizzare la loro unione con il matrimonio.

b) E’ emerso nei nostri dibattiti un ampio consenso rispetto alla necessità di unificare le procedure di separazione e divorzio. Se si fa eccezione per l’addebito – sulla cui sopravvivenza è in corso un dibattito – la disciplina dei presupposti per l’assegno di mantenimento e delle questioni concernenti i figli non ha più alcuna sostanziale differenza. Sembra, quindi, giunto il momento di avviare un dibattito sull’unitarietà del processo di scissione della coppia che sappia rispondere alla richiesta di chi intende sciogliere subito il vincolo ma che sia anche rispettoso verso le convinzioni personali della coppia che intenda soltanto procedere alla separazione. Più in generale è condivisa dall’AIAF l’opinione, tratta dalla concreta esperienza, che ciò che rende inadeguata la tutela dei diritti in materia familiare non sono solo e tanto le norme sostanziali esistenti quanto il meccanismo processuale e la sua attuazione. Purtroppo l’AIAF deve dichiarare la sua contrarietà ai progetti di legge in materia di diritto di famiglia attualmente in discussione in Parlamento e ritiene urgente e primario un intervento legislativo organico sul rito.

c) Quanto al coniuge più debole, quasi sempre la donna, è emersa una forte critica verso la giurisprudenza attuale in tema di criteri di determinazione dell’assegno e soprattutto in tema di assegnazione della casa coniugale.

d) Il particolare contenuto dei provvedimenti presidenziali, soprattutto persistendo le loro attuali modalità di determinazione, hanno posto con forza anche la necessità di una riforma che consenta l’impugnazione dei provvedimenti adottati all’udienza presidenziale con il reclamo previsto per i procedimenti cautelari uniformi.

e) Sulle modalità di affidamento dei figli minori, notevoli sono le perplessità su una estensione generalizzata dell’affidamento congiunto e soprattutto sulla obbligatorietà di questa modalità di affidamento. Il dissenso dell’AIAF rispetto ai numerosi progetti di legge (suggeriti dalle associazioni dei padri e dei genitori separati) che prevedono l’introduzione nel nostro ordinamento di questa forma di “affidamento” è pressochè totale. Peraltro al Convegno di Bologna del 17-18 aprile 98 su “Separazione, divorzio, affidamento dei figli. Quale diritto per l’Europa” è emerso che nelle esperienze delle legislazioni straniere europee l’espressione “affidamento congiunto” viene utilizzata sostanzialmente come equivalente della nostra “contitolarità della potestà genitoriale”. Essa, cioè, si riferisce a quanto già oggi avviene con la previsione per il genitore non affidatario del “diritto e dovere di vigilare sull’istruzione e sull’educazione dei figli” (art.155 cc). In ogni caso nessuna modalità di affidamento senza l’accordo di entrambi i genitori è in grado di assicurare ai figli minori serenità ed equilibrio nello sviluppo.

f) Gli avvocati dell’AIAF esprimono dissenso nei confronti della paventata introduzione nelle procedure di separazione giudiziale della figura del curatore speciale per il minore e questo a prescindere dalla previsione – che in sè appare fortemente censurabile – contenuta in un recente progetto di legge, che ne ipotizza la scelta tra gli assistenti sociali. La figura del curatore – presentato come antidoto al conflitto coniugale in chiave di tutela dei figli minori – in realtà finisce per deresponsabilizzare i genitori e mortificare il ruolo del difensore.

g) In moltissimi incontri di studio è stato affrontato, anche a livello interdisciplinare, il tema della mediazione familiare. L’AIAF – che ha dedicato a questo argomento molto spazio anche sulla rivista – ribadisce che la mediazione familiare può essere una opportunità e una risorsa utile per la coppia che sta affrontando o ha già affrontato la separazione sempre che avvenga con l’intervento di mediatori preparati, con il consenso delle parti e al di fuori del processo giudiziario. Proprio per questi motivi, quindi, è molto marcata, l’opposizione degli avvocati – così come l’AIAF ha espresso in più occasioni ai parlamentari – nei confronti di quei progetti di riforma che ne prevedono l’obbligatorietà nel corso delle procedure giudiziarie di separazione. Questi progetti (che, peraltro, non riscuotono neanche il consenso delle associazioni e dei centri di mediazione familiare) tendono a sostituire di fatto l’opera degli avvocati con quella dei servizi sociali e consultoriali – ai quali la mediazione familiare dovrebbe essere affidata – e dei giudici. La mediazione familiare obbligatoria all’interno del processo di separazione stravolge, quindi, l’equilibrio stesso del rapporto tra “giurisdizione” e “amministrazione” dislocando sul versante dei servizi sociali – e quindi della pubblica amministrazione – funzioni di risoluzione informale e discrezionale dei conflitti il cui esercizio finisce conseguentemente per essere realizzato al di fuori di norme di tutela e ignorando il diritto di difesa del cittadino.

5. Così definite, per quanto possibile, le nostre posizioni in relazione alle esigenze e ai bisogni della nostra realtà, occorre ora volgere lo sguardo alla nuova dimensione europea e internazionale che l’inserimento dell’Italia nell’Unione Europea e la crescente immigrazione, comportano.

L’Europa per noi avvocati di diritto di famiglia in questa prima fase significa soprattutto da un lato necessità di conoscere e comprendere le assonanze e le dissonanze esistenti rispetto alle altre legislazioni europee (e un lavoro di questo genere è stato già iniziato con il convegno dell’AIAF di Bologna dell’aprile 98 sulle prospettive della riforma del diritto di famiglia in Europa e con il raffronto, avviato sulla nostra rivista, tra i principali sistemi della giustizia minorile in alcuni Stati Europei). Dall’altro lato l’ingresso nell’Europa significa un impegno preciso a favorire l’incontro e il confronto con avvocati di altre aree geografiche europee. A questo proposito molto utile si potrà rivelare la creazione di un sito Internet dell’AIAF che abbiamo realizzato e che viene presentato nel corso del Congresso nazionale di Roma di quest’anno.

Una particolare attenzione, per quanto attiene alla dimensione extracomunitaria, dovremo anche dedicare ai problemi dell’incontro tra culture e dimensioni etniche e religiose diverse per le ricadute sempre più avvertibili che tali questioni hanno nella separazione e nel divorzio oltre che nella tutela della filiazione.

6. Da un punto di vista della nostra organizzazione associativa, usciti ormai, a distanza di cinque anni dalla costituzione dell’AIAF, dalla fase di avvio dell’associazione, avvertiamo la necessità di strutturarci meglio a livello regionale e nazionale assumendo una direzione che in entrambe le sedi privilegi il principio della collegialità. Riaffermato, pertanto, il principio della massima regionalizzazione della vita associativa e della massima autonomia delle sezioni anche per ciò che attiene alle modalità di finanziamento delle attività locali, prevediamo di rendere statutariamente vincolante il principio della collegialità e della rappresentatività sia a livello nazionale sia a livello locale in modo che anche i Direttivi regionali possano essere costituiti da più avvocati che siano realmente espressione di tutto il territorio.

Un punto importante concerne le modalità di accesso e si iscrizione all’associazione. Statutariamente l’AIAF è espressione degli avvocati che si occupano “prevalentemente di diritto di famiglia”. La realtà territoriale nazionale presenta però aree geografiche, per esempio le piccole città, in cui non è possibile per un avvocato esercitare in via prevalente la professione nel settore del diritto di famiglia. In tal caso è necessario garantirne almeno la continuità di esercizio a prescindere dalla quantità. Insomma l’Associazione dovrebbe garantire non soltanto rappresentatività ma anche capacità di porsi come esperienza e riferimento formativo nei confronti di quegli avvocati, soprattutto dei giovani, che intendono dedicarsi al diritto di famiglia.