Giovedi 21 luglio il presidente di AIAF Alessandro Sartori ha partecipato alla trasmissione radiofonica

Giovedi 21 luglio il presidente di AIAF Alessandro Sartori ha partecipato alla trasmissione radiofonica “Attenti a noi due” in onda dalle 8.15 su Radio 24 e condotta da Alessandro Milan e Oscar Giannino.

Al link di seguito è possibile riascoltare la puntata che ha approfonidito nella seconda parte, per l’esattezza a partire dal 45esimo minuto, i temi legati all’approvazione del disegno di legge che ipotizza la soppressione dei Tribunali per i Minorenni a favore di sezioni specializzate presso i Tribunali ordinari. Insieme al presidente Sartori era collegata telefonicamente anche la dott.ssa Melita Cavallo, già presidente del Tribunale per i minorenni di Roma.

http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/attenti-noi/trasmissione-luglio-2016-093823-gSLAtlPdyB

ILLEGITTIMA LA DISPOSIZIONE CHE PREVEDE LA RIDUZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITA’ A FAVORE DEL CONIUGE NEL CASO IN CUI IL DE CUIUS ABBIA CELEBRATOIL MATRIMONIO AD ETA’ SUPERIORE A 70 ANNI E LA DIFFERENZA DI ETA’ TRA I CONIUGI SIA SUPERIORE A VENT’ANNI

ILLEGITTIMA LA DISPOSIZIONE CHE PREVEDE LA RIDUZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITA’ A FAVORE DEL CONIUGE NEL CASO IN CUI IL DE CUIUS ABBIA CELEBRATOIL MATRIMONIO AD ETA’ SUPERIORE A 70 ANNI E LA DIFFERENZA DI ETA’ TRA I CONIUGI SIA SUPERIORE A VENT’ANNI

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 174 del 15 giugno 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 5 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con legge 15 luglio 2011 n. 111 per violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost.
La norma dichiarata illegittima prevedeva per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 che l’aliquota percentuale della pensione di reversibilità a favore del coniuge superstite fosse ridotta, nei casi di matrimonio contratto dal de cuis ad età superiore a 70 anni con una differenza di età tra i coniugi superiore a 20 anni, del 10% in ragione di ogni anno del matrimonio con il de cuius mancante rispetto al numero di 10, per cui il coniuge superstite avrebbe dovuto dal 2012 ricevere una pensione nella misura percentuale sopra riferita.
La questione di legittimità è stata rimessa alla Corte Cost. dalla Corte dei Conti della Regione Lazio.
La Corte ha osservato come la pensione di reversibilità configuri “una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell’interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l’effettivo godimento dei diritti civili e politici” e ciò ex art. 3, 2° comma della Costituzione, rilevando come “la pensione di reversibilità erogata al coniuge superstite si colloca nell’alveo degli art. 36, 1° comma e 38, 2° comma, della Carta fondamentale, che prescrivono l’adeguatezza della pensione quale retribuzione differita e l’idoneità della stessa a garantire un’esistenza libera e dignitosa” osservando, inoltre, che “la finalità previdenziale della pensione di reversibilità si raccorda ad un peculiare fondamento solidaristico, in quanto tale prestazione mira a tutelare la continuità del sostentamento e a prevenire lo stato di bisogno che può derivare dalla morte del coniuge”.
La Corte, su tali presupposti, ha rilevato come la disposizione impugnata si riveli “disarmonica” rispetto ai principi costituzionali sopra ricordati, chiarendo come “la disposizione dichiarata incostituzionale abbia introdotto una regolamentazione irragionevole, incoerente con il fondamento solidaristico della pensione di reversibilità che ne determina la finalità previdenziale, presidiata dagli art. 36 e 38 Cost.”, precisando che, operando a danno del solo coniuge superstite più giovane, “si conferisce, in tal modo, rilievo a restrizioni a mero fondamento naturalistico (sentenza. n. 587 del 1988, punto 2 del Considerato in diritto”) che la giurisprudenza della stessa Consulta ha già ritenute estranee “all’essenza e ai fini del vincolo coniugale”, con peculiare riguardo all’età avanzata del contraente e alla durata del matrimonio”.
Secondo la Corte, il sistema introdotto dalla norma dichiarata incostituzionale appare tanto più “inaccettabile quando la durata del matrimonio sia inferiore all’anno”, ipotesi secondo la quale “la durata del matrimonio azzera il trattamento previdenziale”, per cui “Il meccanismo di riduzione, concepito in termini graduali dal legislatore, si risolve in una esclusione pura e semplice del diritto”.
Correttamente la Corte ha evidenziato che “il nesso tra durata del matrimonio e ammontare della pensione di reversibilità non si correla ad una previsione generale e astratta, eventualmente incentrata su un requisito minimo di convivenza, valido per tutte le ipotesi. Tale nesso, articolato nei termini singolari di un progressivo incremento dell’importo della pensione al protrarsi del matrimonio riguarda la sola ipotesi in cui il matrimonio sia scelto da chi ha già compiuto i 70 anni e la differenza di età tra i coniugi travalichi i 20 anni.”
Conclude la Corte precisando che “il rilievo peculiare della durata del matrimonio, nella sola ipotesi regolata dalla disciplina in esame, ne palesa, da altra e ugualmente pregnante angolazione, – il contrasto già segnalato con l’art. 3 Cost.”.
Da tali considerazioni, che abbiamo riassunto, come previsto dalle finalità della presente NL, la Corte fa discendere la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sopra ricordata.
La questione appare di rilevante interesse sociale per la sempre maggior diffusione di matrimoni tra ultrasettantenni e persone con più di 20 anni in meno.
http://www.aiaf-avvocati.it/files/2016/07/S25C-916072113430.pdf

La puntata di martedì 12 luglio di Divorzio Breve, trasmissione in onda a cadenza settimanale alle ore 22,00 su Radio Radicale, è stata interamente dedicata al ricorso di AIAF accolto dal TAR del Lazio sugli aspetti patrimoniali di separazioni e divorzi dinanzi all’ufficiale dello stato civile, a tutela del coniuge più debole.

La puntata di martedì 12 luglio di Divorzio Breve, trasmissione in onda a cadenza settimanale alle ore 22,00 su Radio Radicale, è stata interamente dedicata al ricorso di AIAF accolto dal TAR del Lazio sugli aspetti patrimoniali di separazioni e divorzi dinanzi all’ufficiale dello stato civile, a tutela del coniuge più debole.

Ad approfondire la tematica e illustrare la sentenza del TAR del Lazio e le sue implicazioni, la vice Presidente di AIAF, Caterina Mirto, in collegamento telefonico per tutta la trasmissione. In studio Diego Sabatinelli e Alessandro Gerardi.

al link di seguito è possibile riascoltare la trasmissione:

http://www.radioradicale.it/riascolta?data=2016-07-12

Sì ALLA SOPPRESSIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI ! BASTA CON UNA GIUSTIZIA AFFIDATA A PSICOLOGI E ASSISTENTI SOCIALI !

Sì ALLA SOPPRESSIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI!

BASTA CON UNA GIUSTIZIA AFFIDATA A PSICOLOGI E ASSISTENTI SOCIALI!

L’AIAF, Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori e l’ONDF, Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, che rappresentano quattromila avvocati italiani, intervengono nel dibattito che si è acceso in seguito all’approvazione da parte della Camera del disegno di legge delega sulla riforma del processo civile. Il disegno di legge, con l’obiettivo di accorpare le competenze e di tutelare i diritti soggettivi dei minori, prevede l’abolizione del tribunale per i minorenni.

Da anni gli avvocati di famiglia e dei minori chiedono che il legislatore abbia il coraggio di mettere mano a un sistema di giustizia minorile che sempre più spesso espone il nostro Paese a gravi condanne da parte delle Corti Europee, come nel 2013, nel caso Lombardo v. Italia.

Sono innumerevoli le pronunce della Corte Europea dei Diritti Umani che ravvisano la lesione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare di bambini e adolescenti vittime di un sistema di giustizia civile troppo spesso affidato a psicologi e assistenti sociali.

Un tribunale che impiega anni ad assumere una decisione sul futuro dei soggetti che dovrebbe tutelare non può rispondere alle istanze di un paese civile, e deve essere abolito.

I nostri figli meritano di vedere i loro diritti tutelati da “giudici veri”, che siano vicini sul territorio al cittadino, nell’ambito di un processo giusto e dai tempi celeri.

Il disegno di legge approvato dalla Camera prevede il trasferimento dei compiti e delle funzioni del tribunale per i minorenni a sezioni specializzate del tribunale ordinario. Chi avversa questa decisione afferma, distorcendo la realtà, che si perderebbero le competenze e la dedizione proprie dei giudici minorili. E’ vero il contrario: le competenze vanno a giudici ordinari, ma specializzati, mettendo fuori dalla porta l’attuale pletora di magistrati onorari (psicologi, laureati in discipline sociali, etc.), che certamente svolgono un compito utile nei rispettivi settori di competenza, ma che debbono restare fuori dal processo e, comunque, da non utilizzare come giudicanti. Andreste a chiedere una ricetta medica o una diagnosi a un infermiere o a un portantino? Lo stesso deve valere per la giustizia minorile.

Il disegno di legge approvato dalla Camera va nella giusta direzione ed ha il nostro sostegno.

Noi auspichiamo, tuttavia, che il disegno di legge venga perfezionato, evitando residui di separata giurisdizione, che porterebbero a intralci, ritardi, conflitti di attribuzione.

In definitiva si verificherebbe un cattivo servizio al cittadino.

AIAF Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i Minori e

ONDF Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia

COMUNICATO STAMPA – aspetti patrimoniali di separazioni e divorzi dinanzi all’ufficiale dello stato civile

COMUNICATO STAMPA

aspetti patrimoniali di separazioni e divorzi dinanzi all’ufficiale dello stato civile


Accolto dal TAR del Lazio il ricorso di AIAF a tutela del coniuge più debole

L’ Ufficiale dello Stato Civile è un mero certificatore dell’accordo delle parti, non può accogliere richieste di separazione, divorzio o modifica, ai sensi dell’art. 12 del D.L 132\14 convertito con L.162|14,se le parti hanno concordato il versamento di un contributo di mantenimento mensile o un assegno divorzile anche in soluzione una tantum. Questo ribadisce la Sentenza del TAR del Lazio del 7 luglio 2016 accogliendo il ricorso di AIAF.

Premessa: L’art. 12 del d.l. n. 132/2014 convertito dalla L.162/2014 prevede al comma 3, che l’accordo di separazione o divorzio dinanzi all’ufficiale dello stato civile “…non può contenere patti di trasferimento patrimoniale”.

Con tale divieto il legislatore ha voluto tutelare i soggetti più deboli.

Una successiva interpretazione fornita dal Ministero degli Interni ha invece letto in tale accordo la possibilità di versare assegni di mantenimento.

Contro questa interpretazione, che chiaramente sfavoriva il coniuge piu “debole” ha fatto ricorso l’AIAF insieme all’Associazione Donna Chiama Donna Onlus.

Il ricorso è stato accolto dal TAR del Lazio.

Di seguito una sintesi della sentenza “Il TAR del Lazio sezione Prima ter, Presidente Panzironi, estensore Tricarico, ha accolto il ricorso promosso da AIAF e Donna Chiama Donna Onlus, contro il Ministero dell’Interno , Ministero della Giustizia ed altri… Il ricorso chiedeva l’annullamento della Circolare n. 6\15 del 24.04.2015 prot. 1307 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali , Direzione Centrale per i Servizi Demografici, nella parte in cui, nell’interpretare la disposizione dell’art. 12 , comma 3, terzo periodo del D.L. 132\14, stabilisce  che nel divieto di “trasferimenti” patrimoniali non rientra la previsione della corresponsione di un contributo di mantenimento per il coniuge piu “debole” sia in separazione che in divorzio. Il TAR ha accolto il principio che ”escludere dall’ambito applicativo dell’art.12 del d.l. n.132\14 l’ipotesi di patti di trasferimento patrimoniale è tesa a garantire il soggetto più debole della coppia che altrimenti sarebbe fortemente penalizzato, stante la procedura particolarmente accelerata e semplificata , che peraltro vede la presenza solo eventuale – e non già obbligatoria- di avvocati e che attribuisce all’ufficiale dello stato civile un ruolo meramente certificatore dell’accordo”

Alessandro Sartori, Presidente AIAF, plaude alla decisione del TAR e sottolinea che “AIAF è intervenuta incisivamente  allo scopo di tutelare i soggetti coinvolti nell’accordo che di fronte ad una eccessiva semplificazione della procedura di separazione o divorzio avrebbero potuto vedere lesi i loro diritti fondamentali”.

RELAZIONI CON LA STAMPA:

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Soppressione dei tribunali per minorenni, l’Aiaf: “Finalmente!”

Soppressione dei tribunali per minorenni, l’Aiaf: “Finalmente!”

Parla Alessandro Sartori, presidente dell’Associazione italiana per la famiglia e per i minori. “Ci battiamo da anni affinché siano istituite sezioni specializzate in ogni tribunale locale, che trattino tutta la materia relativa alla famiglia”

26 maggio 2016 – 12:35

MILANO – “Finalmente!”. Questo è il commento di Alessandro Sartori, presidente dell’Aiaf – Associazione italiana per la famiglia e per i minori, sul disegno di legge che prevede la soppressione dei Tribunali e delle Procure per i minorenni e l’introduzione di sezioni specializzate presso i Tribunali ordinari.
“Noi ci battiamo da anni – ricorda Sartori – affinché siano istituite sezioni specializzate in ogni tribunale locale, che trattino tutta la materia relativa alla famiglia, quindi anche ciò che riguarda i minorenni”.

Sartori sottolinea che i tribunali per minorenni sono “istituzioni create nel 1934, quando le problematiche erano pressoché inesistenti e i reati rari. Oggi tutto è cambiato e ci troviamo in una situazione per cui nelle maggiori regioni italiane – Veneto, Lombardia, Lazio, Emilia Romagna solo per fare degli esempi -, c’è un solo tribunale per minorenni. Ovvio che i giudici non riescono a smaltire tutto il lavoro e poi mancano di prossimità. Solo grazie ai giudici onorari si riesce comunque a smaltire le pratiche”.

Sartori precisa che la riforma garantirebbe comunque di continuare a sfruttare le competenze dei giudici nelle sezioni specializzate, anche se affonda: “Resta da capire come mai, per fare un esempio, al tribunale dei minorenni di Venezia gli ultimi due giudici arrivati provenivano dal penale per i maggiorenni e nulla sapevano di minori”. (gig)

ALESSANDRO SARTORI RIELETTO PRESIDENTE

Alessandro Sartori è stato rieletto Presidente di AIAF – Associazione Italiana per la Famiglia e per i minori al termine del Congresso tenutosi di Verona.

Alessandro Sartori è al suo secondo mandato alla guida dell’associazione che riunisce oltre 1800 avvocati presenti su tutto il territorio nazionale e specializzati nel diritto di famiglia, dei minori e delle persone.

Insieme al Presidente sono stati eletti il Vice Presidente Caterina Mirto, la Giunta Esecutiva composta da Maurizio Bandera, Cinzia Calabrese, Elisabetta Peterlongo, Maria Antonia Pili, Francesco Pisano, Giulia Sapi, Damiana Stocco e il Direttore della Scuola di Alta Formazione AIAF Maurizio Bandera.

Adesso – dichiara Sartori vogliamo valorizzare la capacità degli avvocati di fare giustizia, realizzando una vera e propria “giurisdizione forense”(*), termine brillantemente coniato dal collega Remo Danovi, presidente del COA di Milano”.

“Stiamo per essere investiti da una valanga di questioni giuridiche che stimoleranno ancor più la nostra professionalità ma soprattutto il nostro dovere di doppia fedeltà, verso coloro che si rivolgono a noi e verso il diritto, con in più uno straordinario impulso all’obbligo di lealtà che è fondamentale e assolutamente necessario se vogliamo realizzare la giurisdizione forense”.

“Confermo l’impegno di AIAF a contribuire alla stesura di normative che favoriscano le famiglie e la soluzione dei conflitti che proprio la disgregazione delle famiglie tende a innescare”.

“Continuerà anche il nostro lavoro all’interno di progetti di respiro europeo affinché il nostro Paese possa tenere il passo con le normative e la giurisprudenza europee; un altro punto che verrà sviluppato sarà la collaborazione con altre Associazioni ed Enti per promuovere, anche all’esterno del nostro ambito, le tematiche che più ci stanno a cuore”.

“Gli avvocati aderenti ad AIAF – conclude Sartori sanno ascoltare le persone, consigliarle, valutare pregi e limiti dei loro diritti, essere loro VICINI con lealtà e attenzione: uno straordinario valore che deve essere sviluppato e promosso. Sarà questo l’impegno del mio prossimo mandato!”

(*) “giurisdizione forense” ovvero “attitudine dell’Avvocatura a intervenire con i mezzi alternativi offerti dalla normativa vigente e legittimazione formale alla definizione delle liti nel modo più ampio consentito”.

’AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori è un’associazione di rappresentanza e di categoria, senza fini di lucro, che opera sull’intero territorio nazionale, aperta all’adesione di avvocati che esercitano la professione con continuità o prevalentemente nel settore del diritto di famiglia, minorile e delle persone. Si è costituita a Roma il 2 febbraio 1993; è strutturata in sezioni regionali, che a loro volta hanno sezioni territoriali coincidenti con le sedi circoscrizionali dei tribunali. Nel Regolamento sul riconoscimento del titolo di avvocato specialista, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 24 settembre 2010, l’AIAF è stata riconosciuta, in forza della sua rappresentatività e diffusione territoriale, come associazione specialistica per l’area del diritto di famiglia, dei minori e delle persone, ed inserita di diritto nell’elenco delle associazioni specialistiche. L’AIAF ha istituito una Scuola di alta formazione in diritto di famiglia, minorile e delle persone, con corsi di durata biennale, secondo i criteri indicati nel Regolamento del CNF per accedere all’esame per il conseguimento del titolo di specializzazione. Dalla sua fondazione organizza convegni, corsi, seminari e incontri di studio.

RELAZIONI CON LA STAMPA :

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Apprezzamento per l’IMMINENTE approvazione della legge che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze rammarico per il ricorso alla fiducia per una legge non più procrastinabile

Apprezzamento per l’IMMINENTE approvazione della legge che regolamenta

le unioni civili tra persone dello stesso sesso

e disciplina le convivenze

rammarico per il ricorso alla fiducia per una legge non più procrastinabile

L’AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori esprime il proprio apprezzamento per l’imminente approvazione della legge che regola le “unioni civili tra persone dello stesso sesso” e che “disciplina le convivenze di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale”.

Spiace si sia dovuti ricorrere alla fiducia per giungere all’approvazione definitiva di una legge non più procrastinabile, che risponde all’esigenza espressa sia in ambito nazionale che internazionale di disciplinare i rapporti tra persone dello stesso sesso e tra conviventi.

Il testo pone fine ad una discriminazione sentita come non più tollerabile dalla società e oggetto anche di richiami internazionali, a partire da quello della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che già dal 2010 aveva richiamato l’attenzione dei Paesi membri sul principio che: “una coppia omosessuale convivente con una stabile relazione di fatto, rientra nella nozione di vita familiare, proprio come vi rientrerebbe la nozione di una coppia eterosessuale nella stessa situazione”.

Lascia, peraltro, perplessi la tecnica legislativa utilizzata, con un testo di legge composto da un unico articolo con 69 commi; ma la nuova normativa costituisce un passo avanti che auspichiamo verrà portato a compimento con l’emanazione nei prossimi 6 mesi dei decreti attuativi.

Si tratta di una normativa “in divenire”, che nel suo iter dovrà tener conto dell’evoluzione del costume e dell’applicazione che verrà fatta da parte della giurisprudenza sollecitata da un’avvocatura sempre più sensibile e adeguata ai compiti che le sono affidati.
L’AIAF, comunque, si dichiara fin d’ora disponibile per fornire ogni apporto giuridico per il completamento dell’iter legislativo previsto dalla legge.

COME SEPARARSI E DIVORZIARE FUORI DAL TRIBUNALE – MARTEDì 16 FEBBRAIO ORE 15,30 – INCONTRO PUBBLICO ORGANIZZATO DA AIAF E LID

AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori

e

LID – Lega Italiana per il Divorzio breve

promuovono un

INCONTRO PUBBLICO

sui temi del divorzio breve e di come separarsi e divorziare
anche al di fuori del tribunale

martedì 16 febbraio ore 15,30

Scuola di alta formazione Aiaf, via del Banco di Santo Spirito 42, Roma

Addetti ai lavori, avvocati, giudici, esponenti del mondo politico e associativo si confronteranno e soprattutto si metteranno a disposizione dei cittadini per tutti gli aggiornamenti relativi ai nuovi strumenti che il legislatore ha recentemente inserito per separarsi e divorziare.

Le rappresentanze politiche ricorderanno l’iter della legge, agli avvocati il compito di spiegare l’applicazione della riforma e l’istituto della negoziazione assistita e le opportunità offerte ai cittadini per separarsi o divorziare anche al di fuori delle aule dei Tribunali.

Saranno presenti Sen. Rosanna Filippin, relatrice al Senato della legge sul Divorzio breve, Sen. Maria Mussini, commissione Giustizia, Avv. Alessandro Sartori, Presidente Nazionale AIAF; Avv. Cinzia Calabrese, Presidente AIAF Lombardia; Avv. Marina Blasi – Presidente AIAF Lazio; dott. Monica Velletti, Giudice Sez. Famiglia Tribunale di Roma; Avv. Alessandro Gerardi, Tesoriere della Lega Italiana per il Divorzio breve.

Modera: Diego Sabatinelli, Segretario Lega Italiana per il Divorzio breve

I lavori saranno video ripresi da Radio Radicale e successivamente fruibili sul sito web www.radioradicale.it

Per informazioni: segreterianazionale@aiaf-avvocati.it

Ufficio stampa LID: ufficiostampa@senzabarcode.it

ufficio stampa AIAF paolascarsi.ufficiostampa@gmail.com