Scuola di Alta Formazione in Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori

E’ stato definito il testo della convenzione tra il Consiglio Nazionale Forense e le Associazioni Specialistiche Maggiormente Rappresentative per l’organizzazione di Corsi di Alta Formazione nelle singole discipline giuridiche di competenza.
Nello specifico, il Consiglio Nazionale Forense ha delegato la Scuola Superiore dell’Avvocatura ad occuparsi dell’attività conferitagli dalla normativa legislativa e regolamentare vigente.
La Convenzione, che verrà firmata dal nostro presidente Alessandro Sartori nei prossimi giorni a Roma, è operativa già a decorrere dal Corso 2017/2018 che prenderà avvio il prossimo 14 marzo.
A brevissimo verranno pubblicati il Bando ed il Regolamento nonchè  il Programma definitivo della Scuola.

COMUNICATO STAMPA – Specializzazioni forensi: il Consiglio di Stato prende tempo

Specializzazioni forensi: il Consiglio di Stato prende tempo

Il rinvio, disposto dal Consiglio di Stato, al 9 novembre 2017 della discussione sul merito dei ricorsi presentati dal Ministero della Giustizia contro le sentenze del TAR Lazio che hanno dichiarato la parziale illegittimità del decreto ministeriale n. 144/2015 (Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247) frustra le aspettative di tutti gli avvocati che vedono nella specializzazione uno strumento concreto e vincente per il futuro della professione.

L’AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori e l’ UNCAT – Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi, a fianco dell’Unione Camere Penali e dell’Associazione Avvocati  Giuslavoristi, sostengono il Ministro Orlando, convinte che la regolamentazione e la disciplina della professione forense in relazione ad alcune materie particolarmente rilevanti negli ambiti sociale ed economico, esaltino la figura ed il ruolo dell’avvocato ed offrano la migliore tutela ai cittadini.

Scuola di Alta Formazione in Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori + programma

La Scuola di alta formazione in Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori “Milena Pini” organizza il 4° Corso biennale di Alta Formazione per il biennio 2017/2018.
Il corso si sviluppa in 42 lezioni della durata di sei ore ciascuna, dalle 10.00 alle 17.00 con un’ora per la pausa pranzo, che si terranno il martedì per complessive 250 ore circa.
Il corpo docente è formato da avvocati, docenti universitari, magistrati, psicologi, commercialisti e notai, tutti di comprovata esperienza, sia nel campo professionale di appartenenza che in ambito formativo, scelti nel rispetto dei criteri indicati nel Regolamento Ministeriale sulla specializzazione forense del 2015.
La sede principale del corso è a Milano, quelle secondarie a Roma, Torino, Firenze, Cagliari e Palermo, tra loro collegate in videoconferenza.
Le relazioni de visu si terranno sia presso la sede principale che presso le sedi secondarie.
Il programma di massima ed il calendario delle lezioni è consultabile al seguente link.
Invito tutte le colleghe ed i colleghi interessati, ad inviare via all’indirizzo email segreterianazionale@aiaf-avvocati.it la loro “Dichiarazione di interesse” che non ha valenza di impegno o di pre-iscrizione, ma verrà  utilizzata esclusivamente per una migliore organizzazione del corso, soprattutto delle sedi distaccate esistenti ma anche di quelle che, auspico, verranno aperte in funzione dei potenziali iscritti.
Il corso verrà accreditato dal CNF ai fini della formazione continua, anche nelle materie obbligatorie e stiamo lavorando perchè venga riconosciuto ai fini del conseguimento del titolo di avvocato specialista.
Il Bando di Iscrizione ed il Regolamento della Scuola verranno pubblicati sul sito entro il mese di gennaio 2017.

>> scarica il programma

REPORT ISTAT SU MATRIMONI SEPARAZIONE E DIVORZI

REPORT ISTAT SU MATRIMONI SEPARAZIONE E DIVORZI
“Negoziazione assistita e Divorzio breve si confermano due norme di civiltà”

Il Report su Matrimoni, Separazione e Divorzi diffuso oggi dall’Istat evidenzia un significativo aumento dei divorzi con 82.469 casi (+57% rispetto al 2014) a fronte di un aumento estremamente contenuto delle separazioni (91.706, +2,7% rispetto al 2014).

Gli effetti del combinato della L. 162\2014 e della L.55\2015 che hanno introdotto la procedura di negoziazione assistita e ridotto i tempi per richiedere il divorzio hanno accelerato i tempi di presentazione delle richieste di divorzio sia avanti le Procure sia avanti ai Tribunali, pertanto il dato del +57% non è da considerarsi segno di un preoccupante trend ma più semplicemente effetto delle nuove normative”.

Nel 2015 sono stati, infatti, anticipati gran parte dei procedimenti che con la vecchia normativa si sarebbero conclusi non prima del 2016.

“AIAF non può che plaudire ad ogni testo legislativo che semplifichi la risoluzione delle complesse relazioni familiari anche attraverso i nuovi strumenti di degiurisdizionalizzazione”.

Comunicato stampa – Attribuzione del cognome anche della madre plauso di AIAF per la decisione della corte costituzionale

Attribuzione del cognome anche della madre

plauso di AIAFper la decisione della corte costituzionale

Riconosciuta pari dignità sociale dei genitori nei confronti dei figli attraverso l’attribuzione anche del cognome della madre.

AIAF – associazione italiana avvocati per la famiglia e per i minori, plaude alla decisione della Corte Costituzionale che, sostituendosi all’inerzia legislativa, accogliendo la questione di legittimità sollevata dalla Corte di Appello di Genova, consentirà ai genitori di attribuire al figlio entrambi i cognomi.

Con la decisione della Corte l’Italia si adegua alla normativa europea attuando i principi di uguaglianza e pari dignità morale e giuridica dei genitori nello sviluppo delle relazioni familiari.

La Corte europea aveva già intimato al nostro Paese il dovere di “adottare riforme legislative o di altra natura per rimediare alla violazione riscontrata.”

AIAF auspica che la decisione della Corte sia uno sprone per il Parlamento italiano che dovrà dare necessariamente impulso all’approvazione dei disegni di legge da tempo “dormienti” .

Roma, 9 novembre 2016

RELAZIONI CON LA STAMPA :

paolascarsi 347 3802307 paolascarsi.ufficiostampa@gmail.com

DIVORZIO IN COMUNE: Sì ALL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

DIVORZIO IN COMUNE: Sì ALL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Per il Consiglio di Stato il divieto di patti di trasferimento patrimoniale riguarda semmai l’assegno una tantum. Ribaltata la posizione del TAR del Lazio

Il Consiglio di Stato ha pubblicato in data 26.10.2016 la sentenza con cui ha ribaltato la decisione del TAR del Lazio che aveva accolto il ricorso dell’AIAF e della Associazione Donna Chiama Donna Onlus avverso la Circolare del Ministero dell’Interno n. 6 del 24.4.2015, Circolare secondo la quale i coniugi, privi dall’assistenza di un difensore, avrebbero potuto stabilire o meno un assegno di mantenimento anche con gli accordi avanti l’Ufficiale di Stato Civile.
Il TAR Lazio aveva escluso che la locuzione giuridica “patti di trasferimento patrimoniale” utilizzata nel detto art. 12 potesse essere intesa, come aveva fatto l’impugnata Circolare n. 6,  in senso restrittivo così da farvi rientrare, ad esempio, solo l’ipotesi di assegno “una tantum” a favore del coniuge economicamente più debole.Il Consiglio di Stato, invece, ha privilegiato un’interpretazione filologicamente piu ristretta di detta  locuzione, affermando, tra l’altro, che il coniuge così detto “più debole” era libero di non partecipare alla procedura avanti l’Ufficiale dello Stato Civile, opponendosi, quindi, alla volontà del coniuge “più forte” (economicamente e psicologicamente) o rifiutandosi di recarsi a sottoscrivere l’atto avanti l’Ufficiale di Stato Civile, munendosi eventualmente di un difensore e ricorrendo al Tribunale competente.
Tale interpretazione – dimenticando pilatescamente il diffuso dato sociologico di persone “deboli” – ignora completamente la situazione in cui versano coniugi che siano soggetti ad un’opera di prevaricazione e di condizionamento da parte dell’altro coniuge, e si trovino in uno stato di sudditanza nei confronti dell’altro coniuge, persone che hanno bisogno di sostegno psicologico, o che si trovano in stato di depressione, ovvero in quelle condizioni di inferiorità che le rendono obiettivamente deboli e incapaci di contrastare la volontà prevaricatrice di un coniuge “dominante”.
AIAF non può che rammaricarsi della decisione presa dai Supremi Giudici Amministrativi, che appare privilegiare il punto di vista letterale e filologico, ma che non tiene conto di tutti coloro – e sono tanti – che al momento della separazione o del divorzio (o della modifica delle condizioni stabilite in tali due procedimenti) possono essere costretti a concludere accordi per loro svantaggiosi, senza il supporto protettivo degli avvocati e dei giudici.
AIAF prende atto della decisione e confida in un pronto intervento del legislatore su questo come su altri aspetti della Legge 162/2014 impedendo che l’efficientismo e la velocità comprimano l’irrinunciabile tutela dei diritti soprattutto delle parti più deboli.

COMUNICATO STAMPA

DONNA CONDANNATA A 30.000 EURO PER CONTINUA DENIGRAZIONE DEL PADRE DEI FIGLI

“GIUSTA LA SANZIONE MA EVITANDO SEMPRE  DI MERCIFICARE GLI AFFETTI”

Il Tribunale di Roma ha condannato una madre a risarcire con 30.000 euro il padre da lei denigrato agli occhi di uno dei tre figli.

La decisionecommenta AIAF – Associazione Italiana per la Famiglia e per i Minori non è la prima di questo genere,  poiché si basa su una legge di 10 anni fa. Il clamore derivante dalla cifra concessa va in realtà ridimensionato; si trattava infatti  di un divorzio molto conflittuale, con uno dei figli che rifiutava da tempo di vedere il padre anche per colpa della continua denigrazione fatta dalla mamma, donna assai benestante”.

“La cifra di 30.000 euro, sicuramente importante, è motivata dalla  gravità dei fatti ed è commisurata alla situazione patrimoniale della donna; una somma inferiore, probabilmente,  non l’avrebbe dissuasa dal proseguire nel suo comportamento non corretto”.

AIAF evidenzia l’importanza della decisione in quanto  conferma, indirettamente,  che  il risarcimento del danno  può essere un valido  strumento di  cui, però,  non si deve mai abusare, per evitare di “mercificare” gli affetti.

Marina Blasi

Si terranno oggi le esequie della nostra cara Collega Marina Blasi, Presidente dell’AIAF Lazio, improvvisamente scomparsa.
Una perdita che ci ha lasciati attoniti e smarriti. Abbiamo perso non solo una brava Collega, ma una persona colta e accattivante, che ha saputo coniugare il rigore scientifico con un’affabilità ed una gentilezza che la rendevano veramente speciale.

Ci uniamo al dolore dei familiari e di tutti coloro che, come noi, le volevano bene.

Approvata mozione AIAF al XXXIII Congresso Nazionale Forense in merito al perfezionamento della normativa sulla negoziazione assistita in materia familiare

Approvata mozione AIAF al XXXIII Congresso Nazionale Forense in merito al perfezionamento della normativa sulla negoziazione assistita in materia familiare

Nel corso del XXXIII Congresso Nazionale Forense  è stata approvata la mozione che l’AIAF unitamente all’ONDF, all’UNCC e all’AMI ha presentato il primo giorno del Congresso.

La votazione è avvenuta l’ultimo giorno sul testo formulato nei seguenti sette punti e ha chiesto al CNF e a tutti gli organi rappresentativi dell’Avvocatura di adoperarsi affinchè:

1) la negoziazione assistita sia estesa anche ai procedimenti aventi ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale a prescindere dal rapporto esistente tra i genitori;

2) l’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita possa contenere trasferimenti immobiliari con la sola autenticazione da parte degli Avvocati, mediante introduzione di un comma 7 all’art. 6;

3) l’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita sia titolo per la trascrizione del diritto di assegnazione della casa coniugale, senza la necessità di ricorso all’autenticazione delle firme da parte del notaio;

4) sia estesa la possibilità di concludere validamente accordi, a seguito di convenzione di negoziazione assistita, che prevedono la corresponsione di una tantum ex art. 5 L. 898/70, prevedendo che l’obbligatoria valutazione di equità (attualmente operata dal Tribunale) venga fatta dalle parti con l’ausilio dei difensori.

5) sia estesa alla procedura di negoziazione assistita il beneficio del patrocinio a spese dello stato con adeguata regolamentazione;

6) sia eliminata la fase “presidenziale” nell’ipotesi di diniego del visto / autorizzazione da parte del PM prevedendo che, in detti casi: a)  il PM indichi per iscritto alle parti le modifiche da apportare; b) le parti abbiamo la facoltà di accettare le suddette modifiche; c) in difetto  la procedura si concluda con un non luogo a provvedere libere le parti di redigere nuovi accordi  nelle forme di legge.

7) sia previsto che gli originali degli accordi vengano conservati dai COA, mediante istituzione di apposito archivio con facoltà di rilasciare copie.

Auspichiamo che l’azione che il CNF svolgerà possa essere sensibilizzata adeguatamente dal legislatore, per rendere la negoziazione assistita sempre più adeguata alle esigenze dei cittadini di utilizzare questo utile strumento di soluzione dei rapporti familiari in crisi, alternativo all’attività giudiziale.

http://lanotiziah24.com/2016/10/roma-a-milano-approvata-mozione-aiaf-al-congresso-nazionale-forense-sulla-negoziazione-assistita-in-materia-familiare/

http://www.associazionenazionaleavvocatiitaliani.it/?p=73705

http://www.primapaginanews.it/dettaglio_news_hr.asp?ctg=11&id=372137

https://www.turchettoesommaio.com/novit%C3%A0/

http://www.nonprofitonline.it/default.asp?id=466&id_n=6982

http://www.mondoprofessionisti.it/

http://www.giuslavoristi.it/agi-nazionale/notizie/diretta-streaming/

http://www.giuslavoristi.it/08-10-2016-agi-al-xxxiii-congresso-nazionale-forense-mozione-negoziazione-assistita-approvata/

http://www.agenparl.com/giustizia-aiaf-approvata-mozione-al-congresso-nazionale-forense-perfezionamento-negoziazione-assistita-materia-familiare/

RIFORMA DELLA GUSTIZIA MINORILE: ABOLIRE LA GIURIDIZIONE SPECIALE. COSì AIAF ALLA RIUNIONE AL MINISTERO DI GIUSTIZIA

RIFORMA DELLA GUSTIZIA MINORILE: ABOLIRE LA GIURIDIZIONE SPECIALE. COSì AIAF ALLA RIUNIONE AL MINISTERO DI GIUSTIZIA

La giustizia minorile è probabilmente la parte del disegno di legge delega sulla riforma del processo civile che vede pareri maggiormente discordanti: negli ultimi tempi opinioni divergenti sono state da più parti espresse con toni anche accesi.

Per giungere ad una riforma il più possibile condivisa e che tenga nel massimo conto il migliore interesse del minore, il Ministero di Giustizia ha convocato ieri pomeriggio una riunione – alla presenza del Sottosegretario Senatrice Federica Chiavaroli – cui hanno partecipato le principali realtà coinvolte a vario titolo nel processo di riforma.

Per AIAF era presente l’avvocato Giulia Sapi che, apprezzando la modalità di confronto proposta dall’ufficio legislativo del Ministero, ha espresso il plauso per la proposta di abolizione di una giurisdizione speciale, ormai inidonea alla tutela dei diritti relazionali dei minori, nonché per il tentativo di formalizzazione del processo minorile, evidenziando tuttavia le gravi criticità della riforma in esame, laddove conserva un doppio binario di giurisdizione per le questioni che coinvolgono gli interessi dei minori, con particolare riguardo ai procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale, nonché alla composizione dell’organo giudicante.

L’avvocato Sapi, nel ricordare che la soluzione proposta risulta in contrasto con il principio del giusto processo, ha ribadito la proposta dell’AIAF che le professionalità extragiuridiche vadano a costituire l’albo degli ausiliari del giudice, affinchè lo assistano nel compimento degli accertamenti per i quali siano richieste le loro competenze tecniche ma nel rispetto delle garanzie previste dal principio del contraddittorio, con evidenti risparmi di costi per i cittadini e la riduzione del carico di lavoro del servizio sociale, a cui deve essere restituito il ruolo che gli è proprio di sostegno alle famiglie.

Roma, 29 luglio 2016

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