Commissione Giustizia della Camera – Riforma professione forense

Prosegue l’esame del testo C.3900Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, approvato dal Senato il 23.11.2010.

Ai sensi dell’Art. 8. (Specializzazioni):

1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell’articolo 1, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede, in maniera da garantire libertà e pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale:

a) l’elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornare almeno ogni tre anni;

b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale per un totale di almeno centocinquanta ore complessive, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione, ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno un anno;

c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private, prioritariamente alle facoltà di giurisprudenza nell’ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per l’organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;

d) le sanzioni per l’uso indebito dei titoli di specializzazione;

e) i requisiti richiesti ai fini del conferimento da parte dei consigli dell’ordine del titolo di specialista agli avvocati iscritti all’albo da almeno dieci anni.

3. Al termine del percorso formativo per il conseguimento del titolo di specialista l’avvocato sostiene un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l’acquisizione del titolo. La commissione d’esame è designata dal CNF e composta da suoi membri, da avvocati indicati dallo stesso CNF e dagli ordini forensi del distretto, da docenti universitari, da magistrati a riposo, da componenti indicati dalle associazioni forensi di cui al comma 9.

4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF e può essere revocato nel caso previsto dal comma 5.

5. L’avvocato specialista è tenuto a curare il proprio specifico aggiornamento professionale con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo. Il CNF stabilisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con proprio regolamento le modalità con cui ha luogo detto aggiornamento, i cui corsi annuali devono essere di almeno cinquanta ore. L’aggiornamento professionale in relazione alla disciplina giuridica specialistica è condizione per il mantenimento del titolo.

6. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), organizzano con cadenza annuale, nell’ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.

7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.

9. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) l’associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;

b) lo statuto dell’associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l’aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

c) lo statuto include espressamente il rilascio da parte dell’associazione di attestati di competenza professionale;

d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;

e) l’associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare adeguati livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;

f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

10. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera c).

11. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all’albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell’esame di cui al comma 3.

L’AIAF sulla inaugurazione dell’anno giudiziario 2011

Il nuovo anno giudiziario si apre per l’ennesima volta in una situazione di grave disagio per l’Avvocatura, le cui richieste di riforma rimangono inascoltate.


Il ritardo nella approvazione della riforma forense da parte del Parlamento  comporta il continuo rinvio dell’introduzione di norme quali la riserva esclusiva della consulenza legale agli avvocati e la specializzazione forense, che tutelano i cittadini prima ancora degli avvocati.  Auspichiamo che l’avvio, in data 26 gennaio,  dell’esame della riforma forense (AC3900), da parte della C ommissione giustizia della Camera, introdotto dalla relazione dell’On.le Roberto Cassinelli, possa presto approdare finalmente ad una definitiva approvazione di un testo di legge.

Rimangono tuttavia ancora inascoltate le richieste più volte ribadite in questi ultimi mesi da tutta l’Avvocatura di eliminare l’obbligatorietà del ricorso preventivo alla mediazione, di prevedere come necessaria la presenza dei difensori delle parti al procedimento di mediazione, di prevedere una qualifica e una formazione specialistica del mediatore a seconda dell’oggetto della controversia.  La richiesta di rinvio di un anno dell’entrata in vigore del dlgs sulla mediazione, presentata il 26.1 al Senato sia dai partiti della maggioranza che dell’opposizione, speriamo possa essere raccolta dal Ministro Alfano come occasione per avviare con l’Avvocatura un dialogo costruttivo, che consenta di realizzare concreti progetti, anche di ampliamento del ruolo e dei poteri degli avvocati.

Nell’ambito del diritto di famiglia, minorile e delle persone, si avverte in particolare modo come il riconoscimento della specializzazione forense, della riserva di consulenza agli avvocati e l’ampliamento al ricorso di metodi di soluzione del conflitto familiare alternativi alla sede contenziosa, che vedano direttamente partecipi le parti assistite dai rispettivi difensori,  costituiscano elementi innovatori di quel processo di modernizzazione della professione forense che non può essere ulteriormente rinviato.

La modernizzazione della nostra professione, e quindi il rafforzamento del ruolo, dei compiti e dei poteri dell’avvocato, è un obbiettivo essenziale per una moderna riforma del sistema giudiziario.

L’avvocato già svolge oggi una attività stragiudiziale volta a prevenire il conflitto e a trovare un accordo tra le parti, ma non ha la possibilità di certificare l’autenticità del contenuto dell’accordo che ha contribuito a far raggiungere alle parti, spesso con ore e ore di paziente negoziazione.  Secondo la nostra legislazione è necessaria la comparizione delle parti avanti il Presidente, ad esempio nei procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto, udienze dove nella stragrande maggioranza dei casi il Presidente dà solo lettura dell’accordo depositato dagli avvocati. Il riconoscimento del potere di certificazione della autenticità di un atto da parte dell’avvocato consentirebbe al Giudice di procedere direttamente alla emissione di un provvedimento di omologa, con rilevante riduzione dei tempi processuali e semplificazione delle procedure. Questa ed altre innovazioni legislative che gli avvocati francesi hanno recentemente conquistato e che ampliano notevolmente il loro ambito di intervento, soprattutto nell’area del diritto di famiglia e delle persone, costituiscono progetti sui quali l’AIAF sta impegnando le sue forze, e intorno ai quali auspica di raccogliere un’ampia adesione.

Quanto alla riforma giudiziaria, nell’ambito del diritto di famiglia, minorile e delle persone, sotto il profilo sia delle competenze per materia che territoriali, l’AIAF ha da tempo proposto concrete soluzioni.  E’ necessario accorpare avanti ad un unico giudice tutte le competenze relative alle controversie coniugali, familiari e che riguardano i minori e i diritti delle persone.   Tale competenza deve essere attribuita a sezioni specializzate in diritto di famiglia, minorile e delle persone, che devono essere istituite avanti ad ogni tribunale ordinario sede di circondario, e devono prevedere una composizione di soli giudici togati.

Come l’AIAF ha sostenuto più volte, sarebbe un passo indietro e non un passo avanti, per la tutela giurisdizionale dei diritti delle persone, minori compresi, cambiare l’etichetta del Tribunale per i minorenni in Tribunale per la famiglia, mantenendo la stessa attuale composizione del TM dove prevale la presenza di psicologi e assistenti sociali, in qualità di giudici onorari, e si opera in un contesto non garantito da regole processuali.  E’ necessario specializzare i magistrati togati nelle specifiche materie in cui operano, e cessare di interpretare la specializzazione come supporto dato ai magistrati togati dai giudici onorari.  Solo nei procedimenti aventi ad oggetto la sospensione e decadenza della potestà, e nel procedimento di adozione, può ritenersi utile mantenere la partecipazione dei giudici onorari, esperti in discipline psicosociali.

Ciò senza nulla togliere all’importanza di tali discipline nella specifica materia del diritto di famiglia e minorile, ma è necessario non confondere il piano della tutela giurisdizionale dei diritti con quello dell’intervento di natura amministrativa dei servizi.

L’AIAF ribadisce anche l’urgenza di una riforma che unifichi e semplifichi i riti: per quanto riguarda la nostra materia, basti pensare che a causa della diversità di rito non è oggi possibile procedere per la divisione  dei beni in comunione legale, nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, con la conseguenza di un proliferare di procedimenti e di un aggravio di spese per i cittadini.

L’urgenza di queste riforme è dettata anche dal costante incremento dei procedimenti di separazione personale, divorzio e relative successive modifiche. L’aumento di questi procedimenti è indubbiamente espressione di una sempre più frequente crisi delle relazioni personali e del matrimonio, ma altrettanto in crescita sono i procedimenti avanti il TM che riguardano la regolamentazione dei rapporti tra genitori naturali. In tali casi è palese la discriminazione tra figli naturali e figli legittimi, attesa la rilevante differenza di prassi e di tempi processuali tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, nonostante il debole tentativo della legge 54/2006 di unificare le procedure.  L’AIAF ha accolto con favore e soddisfazione l’approvazione da parte del Senato della proposta del Senatore Berselli che demanda al Tribunale ordinario la competenza della materia relativa all’affidamento e mantenimento dei figli naturali, e auspica che la Camera provveda in tempo brevi ad approvare a sua volta tale modifica legislativa.

I procedimenti che riguardano la famiglia, i minori e le persone non si esauriscono nelle separazioni e nei divorzi, ma hanno ad oggetto molteplici situazioni, e sarebbe necessario avviare un monitoraggio su tali procedimenti, sui quali non vi sono dati statistici. In relazione alle separazioni e ai divorzi sarebbe ad esempio utile accertare il numero dei procedimenti avviati successivamente per il recupero degli assegni per il coniuge e per i figli non versati, o per la richiesta di misure cautelari e di garanzia.  Soprattutto nella fase di separazione è nota la maggiore difficoltà, rispetto al divorzio, di ottenere in tempi brevi e in termini positivi il recupero di alimenti non versati.

L’esigenza di una riforma del diritto di famiglia, minorile e delle persone, sostanziale e processuale,  è sotto gli occhi di tutti, ma anche l’attuale Parlamento e l’attuale Governo non sono sinora riusciti ad abbozzare alcun progetto, che consenta di dare soluzioni giuridiche alle molteplici situazioni che emergono dalla società civile, risultato incontestabile di modifiche intervenute nella società e nelle relazioni tra le persone, che non si possono negare o nascondere.

All’inizio di questo nuovo anno giudiziario l’AIAF non può dunque che ribadire il suo impegno nel portare avanti richieste e proposte che possano consentire un processo di modernizzazione dell’Avvocatura, una migliore tutela dei diritti delle persone e una migliore efficienza della giustizia, per offrire ai cittadini soluzioni efficaci e in tempi brevi rispetto alle loro domande.

Milano, 29 gennaio 2011

Relazione del Ministro Alfano al Senato

Nella relazione al Parlamento sulla amministrazione della giustizia il Ministro ha evidenziato i risultati positivi della informatizzazione degli uffici, ma ha fatto pochi cenni alle riforme.

Il Ministro, nella relazione annuale che ha tenuto ieri in Senato,  ha sottolineato l’impegno del Ministero per l’informatizzazione degli uffici giudiziari, e i conseguenti positivi risultati conseguiti con l’attivazione in un maggior numero di distretti e di tribunali, del processo civile telematico, dei sistemi web di gestione dei registri informatici per la cognizione ordinaria, della consultazione via Internet di dati e/o documenti processuali, delle comunicazioni telematiche.

L’esposizione di questi dati, che indubbiamente evidenziano i risultati positivi conseguiti sul piano dell’attività amministrativa del Ministero, grazie alla collaborazione di coloro che operano in tale settore, ha tuttavia posto in secondo piano il tema delle riforme, cui il Ministro ha fatto scarsi accenni.

Per quanto riguarda l’ambito della giustizia civile, il Ministro ha rivendicato il merito di aver introdotto “in via generalizzata” la mediazione, come strumento di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali, ribadendo la sua convinzione che tale strumento possa ridurre i flussi di entrata delle controversie.  Nessun accenno è stato fatto alle richieste più volte ribadite in questi ultimi mesi da tutta l’Avvocatura di eliminare l’obbligatorietà del ricorso preventivo alla mediazione, di prevedere come necessaria la presenza dei difensori delle parti al procedimento di mediazione, di prevedere una qualifica e una formazione specialistica del mediatore a seconda dell’oggetto della controversia, di rinviare l’entrata in vigore di tale procedura.

Il Ministro ha anche annunciato come imminente la presentazione al Consiglio dei ministri dello schema di decreto legislativo sulla semplificazione dei riti, che dovrebbe riformare il processo civile, senza tuttavia indicare, neppure per sommi capi, su quali linee direttrici si muove una tale riforma.

Nessun cenno è stato fatto alla riforma dell’organizzazione giudiziaria, sotto il profilo sia delle competenze per materia che territoriali. Sulla nota esigenza di accorpare avanti ad un unico giudice tutte le competenze relative alle controversie coniugali, familiari e che riguardano i minori e i diritti delle persone, il Ministro non ha pronunciato una sola parola.  Il Ministro sembra aver dimenticato le richieste e proposte avanzate da tempo dall’Avvocatura – e, per quanto riguarda l’AIAF, la richiesta di istituire le sezioni specializzate in diritto di famiglia, minorile e delle persone avanti ad ogni tribunale ordinario sede di circondario, e, a monte, il varo di una riforma del diritto di famiglia e minorile, sotto il profilo sostanziale e processuale.

Torniamo quindi a chiedere al Ministro della Giustizia un impegno ad ascoltare e recepire le richieste dell’Avvocatura, e a dare atto della collaborazione e disponibilità che gli avvocati da sempre offrono per la soluzione concreta dei problemi nell’interesse dei cittadini e di un migliore e più efficiente sistema giudiziario.

Milano, 19 gennaio 2011

Benvenuti nel nuovo sito dell’AIAF

Il nostro nuovo sito è stato rinnovato nella grafica e nella struttura, per consentire maggiore visibilità e accesso alle varie aree, e una migliore organizzazione dei contenuti.
Tra le principali novità segnaliamo la Banca Dati, accessibile ai soli soci, che contiene la legislazione nazionale ed europea, i progetti di legge e la giurisprudenza, relativi al diritto di famiglia. La Banca dati sarà a breve attivata, così come il Forum, riservato ai soci.

Il nuovo sito è strutturato in aree:

L’ASSOCIAZIONE
che contiene una breve presentazione dell’AIAF, il nostro Statuto, i nostri Organismi statutari e i contatti con la struttura nazionale.

LE AIAF REGIONALI
che porta all’apertura della pagina della sezione regionale, con le informazioni relative alla sede, alla presidente e al consiglio direttivo, alle modalità di iscrizione all’AIAF di quella Regione, alle iniziative e relativi programmi, con le modalità di iscrizione, anche on line, se previste, e all’eventuale materiale didattico.

CONVEGNI ED EVENTI FORMATIVI
da questa area si accede alle informazioni relative a tutte le iniziative dell’AIAF nazionale e delle AIAF regionali. Per gli eventi formativi organizzati dall’AIAF nazionale e da alcune AIAF regionali, l’iscrizione avviene mediante la compilazione di un modulo on line, seguendo le istruzioni.
E’ possibile effettuare una ricerca:
libera: per parole
per tipologia: nazionale o regionale, o tutte
per Regione: selezionando la Regione che interessa, o tutte
per stato: in programma, in corso, in archivio, o tutte
per anno: selezionando l’anno, dal 1996 al 2011, o tutte

LA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL’AIAF
Da questa sezione si accede al Bando e alla domanda di iscrizione alla Scuola di Alta Formazione in diritto di famiglia, minorile e delle persone, dell’AIAF, nonché al regolamento e al programma didattico 2011-2012 della Scuola.
Ogni iscritto alla Scuola avrà una password di accesso riservato alle informazioni e al materiale didattico della Scuola, che verranno pubblicati sul sito in quest’area.

LE NOTIZIE
riporta le principali notizie relative ai nostri ambiti di interesse e di intervento

I DOCUMENTI E I COMUNICATI DELL’AIAF
Quest’area contiene i documenti e i comunicati dell’AIAF, ed è possibile effettuare una ricerca:
libera: per parole
per argomento: attualità legislative, Europa, giurisprudenza, vita professionale
per anno: inserendo un intervallo di date

I PRODOTTI EDITORIALI DELL’AIAF
Contiene una pagina di presentazione della Rivista, dei Quaderni, del CD rom e della newsletter, con le modalità per l’abbonamento a Rivista e Quaderni, e per la richiesta di ricevimento della newsletter.
L’archivio della Rivista e dei Quaderni contiene i sommari di tutti i numeri, dal 1997 ad oggi.
Ai soci è invece riservato l’accesso a tutti i numeri, dal 1999 ad oggi, della Rivista e dei Quaderni, che possono quindi essere letti integralmente o scaricati.
Questa sezione contiene anche l’archivio delle newsletter, dal gennaio 2010, e le segnalazioni bibliografiche, riportate anche sulla newsletter.

LA BANCA DATI DI LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA
La Banca Dati è accessibile ai soli soci, e contiene la legislazione nazionale ed europea, i progetti di legge e la giurisprudenza, relativi al diritto di famiglia.
E’ possibile effettuare una ricerca:
libera: per parole
per tipologia, selezionando:
Giurisprudenza
Cassazione
Corte appello
Tribunale
Tribunale per i minorenni
Legislazione europea
Decisione
Direttiva
Regolamento
Trattato
Legislazione nazionale
Costituzione
Decreto
Legge
Progetto di legge
Camera
Senato

L’AIAF AL SERVIZIO DEI CITTADINI
Contiene delle schede informative, di semplice consultazione, su varie questioni, suddivise in:
Il diritto della persona
Il diritto di famiglia
Il diritto minorile
Il diritto successorio

IL FORUM
E’ riservato ai soli soci, ed è stato inserito per consentire un libero scambio di opinioni tra i soci su diversi argomenti.
Consentirà anche di raccogliere le osservazioni e i suggerimenti dei soci per sviluppare la nostra attività e rafforzare la nostra Associazione.

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Stiamo lavorando a completare l’inserimento dei dati. Entro fine gennaio saranno operativi anche la Banca dati e il forum.
Essendo il sito nella fase di avvio, vi potrebbero essere refusi o malfunzionamenti, e nello scusarci fin d’ora per i possibili disagi, Vi invitiamo a segnalarci ogni problema, mediante email a  segreterianazionale@aiaf-avvocati.it

Le Associazioni specialistiche per il rinnovamento della professione forense

A conclusione dei lavori del XXX Congresso Nazionale forense, risulta evidente come il contributo delle Associazioni forensi sia fondamentale per dare impulso ad un processo riformatore della professione, e innovare profondamente l’Avvocatura consegnando ai cittadini una nuova e più qualificata figura professionale. 

In particolare sul tema della specializzazione, al Congresso sono emerse posizioni  spesso confuse anche quando si ispiravano ad istanze largamente condivisibili, quale quella di garantire ai giovani avvocati la possibilità di competere per merito, impegno e deontologia.

La specializzazione è una necessità indefettibile se si vuole riqualificare la professione forense, essa è per i giovani, non contro i giovani poiché contrasta le “rendite di posizione” che sono  tanto più inattaccabili quanto meno le specifiche conoscenze e competenze diventano “spendibili”. Del resto, l’introduzione delle specializzazioni non intacca la figura dell’avvocato generalista, che svolge una funzione insostituibile soprattutto in alcune realtà di media e piccola dimensione del territorio nazionale, ma rappresenta un approdo qualificato e qualificante in realtà dove la specializzazione si è già di fatto affermata, tutelando il cittadino e consentendogli una scelta più consapevole del professionista a cui affida la propria tutela.

Il regolamento con il quale il CNF ha istituito la specializzazione rappresenta un valido approdo, non per questo immodificabile.

Le aree specialistiche potranno essere  in parte rivisitate ed altri miglioramenti sono certo possibili prima della sua entrata in vigore ma sarebbe suicida per l’avvocatura intaccarne i pilastri fondamentali svuotando di serietà e qualità i titoli specialistici.

Molte critiche sono state mosse, ad esempio, alla norma transitoria; al riguardo abbiamo spesso ribadito come ogni disposizione di questo tipo sia  per certi versi necessariamente ingiusta e che la misura della sua accettabilità è da ricercarsi esclusivamente nella idoneità a raccordare passato e futuro, portando ad includere quelli che già possono essere riconosciuti come specialisti, per non pregiudicare il valore del titolo,  senza danneggiare i più giovani che invece il titolo se lo devono conquistare. Ciò posto, si potrà anche modificare la norma transitoria, ma sempre prestando attenzione a non indurre avvocati già riconosciuti come specialisti in una certa materia, con comprovati titoli ed esperienza, ad assumere un comportamento di indifferenza ovvero di aperto contrasto nei confronti del titolo, così affossandone  il valore e rendendolo inutile per i più giovani che vorranno specializzarsi.

Le Associazioni AGI, AIAF, UCPI e UNCAT ritengono improcrastinabile l’avvio della specializzazione e proseguiranno in ogni caso e senza attendismi lungo questo cammino, e chiedono al CNF, che lo ha intrapreso con convinzione,  di dare nuovo e decisivo impulso alla sua iniziativa, ed a tutta l’avvocatura di trovare unità e compattezza perché si affermi la figura dell’avvocato come  difensore dei diritti e delle libertà dei cittadini, forte, competente e deontologicamente corretto. 

Nel contempo ribadiscono l’esigenza che l’Avvocatura mantenga una vigile attenzione sui lavori parlamentari per la riforma dell’ordinamento forense, richiamando ancora una volta i rappresentanti politici alle promesse di approvare il testo legislativo a tempi serrati, e nel testo elaborato dall’Avvocatura.

AIAF   Avv. Milena Pini 
AGI   Avv. Giuseppe Fontana
UCPI- UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE   Avv. Valerio Spigarelli
UNCAT   Avv. Patrizio Tumietto