In ricordo di Milena

Luisella Fanni, Vicepresidente Nazionale dell’AIAF, insieme ai Colleghi della Giunta, del Consiglio dei Presidenti e del Comitato Direttivo Nazionale, si stringe con affetto al marito Roberto, alla figlia Paola, alla sorella Lorena, ai genitori Giuseppina e Gerardo e ai familiari tutti nel profondo dolore per la perdita dell’Avv. Milena Pini, Presidente Nazionale dell’AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, prematuramente scomparsa.

Vogliamo ricordare Milena come tenace e instancabile dirigente, fonte di continuo stimolo per gli associati, avvocato valente e sensibile ai diritti delle persone.

Milano, 8 aprile 2013

Congresso Nazionale A I A F

Il Congresso Nazionale dell’ A I A F, che coincide quest’anno con i primi 20 anni di attività della nostra Associazione, si terrà a Firenze (Convitto della Calza, Piazza della Calza n. 6)

dal 23.5 (ore 14,30) al 24.5 (ore 18.30) e verterà sul tema “Cambia la società, cambia la famiglia: funzioni, competenza e responsabilità dell’avvocato

I lavori del 23 e 24 maggio sono aperti alla partecipazione di tutti i Colleghi, soci e non.

Nella giornata del 25 maggio i lavori proseguiranno con la sola partecipazione dei Delegati delle Associazioni  Regionali AIAF, per gli adempimenti statutari e il rinnovo della cariche

Il programma dettagliato e la scheda di partecipazione saranno pubblicati entro fine mese sul sito dell’AIAF e sulla prossima newsletter

FINALMENTE LEGGE LA PARIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO GIURIDICO DEI FIGLI NATI DENTRO E FUORI DAL MATRIMONIO

La Camera nella seduta di ieri 27.11 ha definitivamente approvato la legge che equipara i figli nati dentro e fuori dal matrimonio. La legge è composta da sei articoli e modifica il codice civile in modo da eliminare ogni distinzione di status fra i figli, uniformando il loro diritto al mantenimento, all’educazione ed all’assistenza morale, al godimento di relazioni di parentela con i conseguenti effetti anche patrimoniali. La legge introduce anche disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento, così che il giudice può imporre al genitore obbligato di prestare garanzie personali o reali. Viene inoltre conferita una delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione al fine di una effettiva parificazione del trattamento giuridico dei figli.

Anche sotto il profilo processuale vengono superate le discriminazioni tra i figli nati dentro e fuori del matrimonio. Viene infatti finalmente attribuita al tribunale ordinario la competenza per i procedimenti in materia di 317 bis c.c., nonché quelli relativi alla potestà genitoriale di cui all’art.330 e 333 c.c., qualora sia pendente tra le stesse parti un procedimento di separazione personale, di divorzio ovvero ex art. 316 c.c.

Pubblicato in GU n. 195 del 22 agosto 2012 il Decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012 , n. 140 – Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

Capo II

Disposizioni concernenti gli avvocati


Art. 2
Tipologia di attivita’

1. Le prestazioni professionali forensi sono distinte in attivita’ stragiudiziale e attivita’ giudiziale. Le attivita’ giudiziali sono distinte in attivita’ penale e attivita’ civile, amministrativa e tributaria.
Art. 3
Attivita’ stragiudiziale

1. L’attivita’ stragiudiziale e’ liquidata tenendo conto del valore e della natura dell’affare, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione.

2. Si tiene altresi’ conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse. 3. Quando l’affare si conclude con una conciliazione, il compenso e’ aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono.

Art. 4
Attivita’ giudiziale civile, amministrativa e tributaria

1. L’attivita’ giudiziale civile, amministrativa e tributaria e’ distinta nelle seguenti fasi: fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria;
fase esecutiva.

2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessita’ della controversia, del numero e dell’importanza e complessita’ delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell’eventuale urgenza della prestazione.

3. Si tiene altresi’ conto del pregio dell’opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

4. Qualora l’avvocato difenda piu’ persone con la stessa posizione processuale il compenso unico puo’ essere aumentato fino al doppio.
Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l’avvocato difende una parte contro piu’ parti. Nel caso di controversie a norma dell’articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n.
206, il compenso puo’ essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell’articolo 11.

5. Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso e’ aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell’articolo 11.

6. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

Art. 5
Determinazione del valore della controversia

1. Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia e’ determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all’entita’ economica della ragione di credito alla cui tutela l’azione e’ diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2. Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa il valore della causa e’ determinato a norma del comma 1 quando l’oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l’applicazione. Quando cio’ non e’ possibile, va tenuto conto dell’interesse sostanziale tutelato. 3. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell’oggetto e della complessita’ della stessa.

Art. 6
Procedimenti arbitrali

1. Per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, e’ dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse.

2. In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga, per la liquidazione dei compensi si applicano i parametri previsti per l’attivita’ stragiudiziale.

Art. 7
Procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi

1. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A – Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.

Art. 8
Cause di lavoro

1. Nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000 euro, il compenso e’ ridotto di regola fino alla meta’.

Art. 9
Cause per l’indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio

1. Nelle controversie per l’indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso puo’ essere ridotto fino alla meta’. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della meta’ anche in materia penale.
Art. 10
Responsabilita’ processuale aggravata e pronunce in rito

1. Nel caso di responsabilita’ processuale ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d’inammissibilita’ o improponibilita’ o improcedibilita’ della domanda, il compenso dovuto all’avvocato del soccombente e’ ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell’articolo 11.

Art. 11
Determinazione del compenso per l’attivita’ giudiziale civile, amministrativa e tributaria

1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A – Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice puo’ sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l’applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.

2. Il compenso e’ liquidato per fasi.

3. Nella fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l’esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio.

4. Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l’esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l’esame delle corrispondenti relate, l’iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l’esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente.

5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d’impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l’esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attivita’ istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d’ufficio, la designazione di consulenti di parte, l’esame delle corrispondenti attivita’ e designazioni delle altre parti, l’esame delle deduzioni dei consulenti d’ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l’esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessita’ della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.

6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l’esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest’ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l’iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso.

7. Nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A – Avvocati, per l’atto di precetto, sono ricompresi, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l’esame delle relative relate, il pignoramento e l’esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d’intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l’esame dei relativi atti, le assistenze all’udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

8. Il compenso, ai sensi dell’articolo 1 comma 3, comprende ogni attivita’ accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attivita’ connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati.

9. Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all’articolo 4, commi da 2 a 5. I parametri indicati nel periodo precedente si applicano anche ai procedimenti per ingiunzione.

10. Per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili.

Art. 12
Attivita’ giudiziale penale

1. L’attivita’ giudiziale penale e’ distinta nelle seguenti fasi:
fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l’avvocato ha diritto al compenso per l’opera effettivamente svolta.

2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessita’ e gravita’ del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell’opera prestata, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell’eventuale urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l’emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l’entita’ economica e l’importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuita’, la frequenza, l’orario e i trasferimenti conseguenti all’assistenza prestata.

3. Si tiene altresi’ conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

4. Qualora l’avvocato difenda piu’ persone con la stessa posizione processuale il compenso unico puo’ essere aumentato fino al doppio.
Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l’avvocato difende una parte contro piu’ parti.

5. Per l’assistenza d’ufficio a minori il compenso puo’ essere diminuito fino alla meta’.

6. Costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l’adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli.

7. Si applica l’articolo 9, comma 1, secondo periodo.

Art. 13
Parte civile

1. I parametri previsti per l’attivita’ giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l’attivita’ giudiziale civile.

Art. 14
Determinazione del compenso per l’attivita’ giudiziale penale

1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B – Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice puo’ sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l’applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.

2. Il compenso e’ liquidato per fasi.

3. Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l’esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l’attivita’.

4. Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie.

5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attivita’ istruttorie, procedimentali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attivita’ ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.

6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l’assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.

7. Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attivita’ connesse all’esecuzione della pena o delle misure cautelari.

8. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella B – Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.

9. Il compenso, ai sensi dell’articolo 1 comma 3, comprende ogni attivita’ accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attivita’ connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.

Omissis-

–          Capo VII
Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 41
Disposizione temporale

–          1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Art. 42
Entrata in vigore

–          1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

–          Roma, 20 luglio 2012

Il Ministro: Severino Visto, il Guardasigilli: Severino

–          Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2012 Registro n. 8, Giustizia, foglio n. 2

L’AIAF PROTESTA CONTRO IL DIMEZZAMENTO DEI COMPENSI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO DISPOSTO DAL DECRETO 140/2012 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA SEVERINO

Il decreto 140/2012 che indica i parametri per la liquidazione delle prestazioni professionali forensi prevede all’art. 9 il dimezzamento dei compensi per le prestazioni svolte a favore dei soggetti non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Tale misura colpisce in special modo gli avvocati che prestano la loro attività di difesa nell’ambito del diritto di famiglia e minorile, a favore dei minori (come difensori in proprio, a seguito della nomina d’ufficio di curatori speciali) e delle persone che hanno un reddito molto basso, spesso inferiore alla soglia di povertà.

Questi soggetti e i procedimenti di famiglia (separazioni e divorzi) e minorili, che risultano da tempo numericamente preponderanti nelle richieste di gratuito patrocinio, necessitano di una assistenza legale attenta e qualificata, cui deve corrispondere un equo compenso, in considerazione della quantità di tempo e della qualità della prestazione professionale prestata.

Il decreto ministeriale 140/2012 si muove invece nella direzione opposta: nega il valore e la qualità della prestazione professionale degli avvocati che difendono i minori e i non abbienti, e conseguentemente innesca un meccanismo che può portare alla riduzione delle liste degli avvocati che danno la loro disponibilità alla difesa a spese dello Stato, e abbassarne il livello qualitativo.

L’AIAF protesta contro questa misura che aggravia la situazione economica degli avvocati, soprattutto dei più giovani, già duramente colpiti dalla crisi economica e che si traduce nell’ennesimo attacco al diritto di difesa dei cittadini.

Milano, 27 agosto 2012

Avv. Milena Pini
Presidente AIAF

Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il regolamento governativo di attuazione della delega sulla riforma degli ordinamenti professionali. Il CNF contesta la illegittimità del Dpr, visto il mancato stralcio della normativa sulla professione forense.

Il Consiglio nazionale forense ritiene che il mancato stralcio dal regolamento sulle professioni approvato oggi dal Consiglio dei ministri, della normativa sull’Avvocatura, professione riconosciuta dalla Costituzione, sia un attacco al diritto di difesa.
Nell’odierno comunicato stampa del CNF si legge: “Per lo statuto dell’avvocatura, soggetto imprescindibile della giurisdizione, serve una legge dello Stato. Il regolamento non rispetta le specificità delle professioni e inspiegabilmente non esclude dal suo ambito di applicazione gli avvocati che, come i medici, svolgono una attività relativa a diritti costituzionalmente riconosciuti.
Il Cnf non può che stigmatizzare questo approccio, prima che sul merito, innanzitutto sul metodo di legiferare in materia di professioni e di avvocatura e si riserva di adire ogni rimedio giurisdizionale per denunciare la illegittimità del regolamento.
A questo si aggiungono le gravi perplessità che suscita la disciplina in esso contenuta, in alcuni passaggi di chiara impronta dirigista ed esorbitante dai poteri regolamentari dell’Esecutivo.
Il Cnf peraltro attende di conoscere la decisione del Governo, che a quanto risulta si è riservato di comunicarla la prossima settimana, circa l’assenso al passaggio in commissione giustizia alla camera in sede deliberante della riforma forense. Un rifiuto sarebbe inspiegabile e inusuale in una dialettica istituzionalmente corretta con il Parlamento, attesa la chiara volontà parlamentare in questo senso. 3-8-2012”

Comunicato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena – Provvidenze a favore degli Avvocati colpiti dagli eventi sismici

Provvidenze a favore degli Avvocati colpiti dagli eventi sismici

Nella giornata del 16 luglio u.s., presso la sede del Consiglio dell’Ordine di Modena, si è costituito il Comitato che dovrà stabilire i criteri e le assegnazioni dei fondi di solidarietà raccolti con le sottoscrizioni volontarie inviate dal CNF, dall’Urcofer , dagli Ordini, dalle Associazioni e da singoli Colleghi e fatti confluire sul c /c n. 000669 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro – Agenzia di Modena, intestato a Consiglio Nazionale Forense IBAN : IT 94 PO1O 0512 9000 0000 0000 669 – SwiftJbic della BNL: BNLIITRR

Tale Comitato, inoltre, avrà il compito di coadiuvare la Cassa Forense nell’individuazione dei criteri con i quali assegnare le somme che la Cassa stessa, autonomamente, mette a disposizione, come da Regolamento per l’erogazione dell’assistenza, al quale si rinvia per ogni più dettagliata informativa e per la modulistica relativa (www.cassaforense.it voce normativa – statuto e regolamenti – regolamento per l’erogazione dell’assistenza, art. I, IO, Il , 12. Voce modulistica – prestazioni assistenziali – assistenza indennitaria per calamità naturali).

Componenti di detto comitato sono l’ avv. Picchioni, quale Consigliere del CNF e i Presidenti degli Ordini degli Avvocati di Bologna, Ferrara, Mantova, Modena, Reggio Emilia, Rovigo, nelle cui circoscrizioni si trovano gli studi dei colleghi colpiti dal terremoto. Alla prima seduta ha partecipato anche un delegato della Cassa forense. A questo primo incontro si è ritenuto di non fissare già da subito i criteri di distribuzione degli aiuti, ritenendo opportuno verificare il numero dei colleghi interessati e l’entità del danno subito da ognuno, così da potere meglio calibrare l’intervento.

E’ , pertanto, necessario che i colleghi colpiti dal sisma (anche coloro il cui studio pur non trovandosi in un Comune ricompreso tra quelli di cui al DM 1.6.2012, abbia tuttavia subito gravi danni) comunichino possibilmente, entro il 15 settembre 2012, ai rispettivi Ordini di appartenenza, l’ esistenza di danni subiti dallo Studio professionale e/o dalle attrezzature e/o dall’abitazione, precisandone la tipologia e l’entità, indicando se hanno subito dichiarazioni di inagibilità e/o se hanno dovuto richiedere certificazioni ex art. 3 DL 74/2012; potrà inoltre essere segnalato il

danno derivante dalla riduzione degli intro iti. La documentazione comprovante i danni subiti verrà richiesta dal Comitato in un secondo momento, una volta terminato il censimento ed individuati i criteri di assegnazione delle somme. Gli interessati dovranno, inoltre, comunicare se hanno già richiesto ad altri Enti ed Organi l’erogazione di contributi.

Si informa, inoltre, che Cassa Forense possiede in Modena immobili ad uso abitativo e sta valutando la possibilità di concederli in comodato gratuito ai colleghi ed eventualmente ai dipendenti degli studi le cui case risultino inagibili. Si sollecita pertanto la segnalazione anche di tali situazioni al fine di consentire a Cassa Forense le più opportune determinazioni.

Ancora una volta, siete sollecitati a dar prova della Vostra solidarietà con un aiuto che, piccolo o grande che sia, dimostrerà affetto e vicinanza a Chi davvero ha bisogno del nostro sostegno.

Comunicato stampa delle Associazioni forensi specialistiche AGI – AIAF – UCPI – UNCAT – UNCC sulla specializzazione – 3 luglio 2012

Gli avvocati penalisti, i civilisti, i giuslavoristi, i tributaristi e gli avvocati della famiglia e dei minori ribadiscono che la specializzazione dell’avvocato costituisce la garanzia per il cittadino della specifica competenza di chi lo assiste.

 L’avvocato generalista, come il medico di base, è e rimane una figura essenziale ed ineliminabile ma, ormai da tempo, l’evoluzione e la complessità delle discipline giuridiche hanno determinato la necessità e la presenza di fatto di figure professionali specializzate. La normativa sulle professioni legali non ha preso atto di tale realtà e non ha regolamentato né i percorsi per acquisire le specifiche competenze, né l’uso dei relativi titoli specialistici, mentre consente che l’utenza sia “informata” attraverso la pubblicità.

In questa situazione sono i cittadini, soprattutto i più deboli, a farne le spese perché non hanno alcun criterio valido per orientarsi nella scelta del professionista, restando piuttosto esposti all’incontrollato, e per certi versi incontrollabile, abuso di “informazioni” professionali, sovente fatte in violazione delle stesse regole deontologiche.

E’ come se colui che necessiti di cure mediche dovesse rivolgersi indifferentemente ad un ortopedico o un cardiologo a prescindere dalla patologia che lo affligge o, comunque, dovesse scegliere tra chi, secondo le norme, può soltanto definirsi medico generico.

E’ urgente una disciplina normativa della professione forense al passo con i tempi, che la riformi profondamente, tenendo conto della specifica rilevanza costituzionale della funzione svolta, intesa a rendere effettivi i diritti che deve proteggere e difendere.

Di recente la Commissione giustizia della Camera ha licenziato un testo di riforma che, pur essendo migliorabile e contenendo qualche incongruenza da emendare, si muove nella giusta direzione e, quanto alla specializzazione, ne vara una disciplina.

Il Parlamento faccia la sua parte, dimostrando di essere in grado di varare in tempi brevi la riforma.

Il governo prenda atto di questo percorso e non tenti di vanificarlo con interventi che espropriano le Camere del potere legislativo.

La riforma forense non può e non deve essere varata per regolamento, né può finire nell’indistinto calderone delle professioni, proprio per la funzione costituzionale che le è propria.

* * *

Le associazioni specialistiche si assumono da subito il compito, sulla base di criteri e percorsi formativi qualificati e trasparenti, di mettere i cittadini in condizione di reperire informazioni controllate e scegliere consapevolmente.

Per fare ciò le associazioni individuano i seguenti riferimenti comuni della specializzazione del legale:

–          La compresenza di una congrua esperienza professionale svolta continuativamente nel settore specifico e una formazione specialistica conseguita attraverso la frequenza di Scuole di Alta Formazione di durata almeno biennale;

–          Una disciplina transitoria che riguardi esclusivamente quei professionisti di accertata e prolungata esperienza e competenza professionale nel settore specialistico;

–          Una verifica periodica, per il mantenimento delle qualità di specialista, dell’effettivo esercizio continuativo della professione nel settore specialistico e del costante aggiornamento nel medesimo settore.

Le competenze specialistiche così accertate e rese trasparenti per il cittadino, potranno essere indicate nella pubblicità informativa dell’avvocato e in ogni mezzo di comunicazione con il pubblico.

Ne deriverà:

–          La possibilità per l’utente di orientarsi nella scelta del legale sulla base di competenze sperimentate e verificate;

–          Un elemento di trasparenza verso i cittadini che necessitino di assistenza legale qualificata nei settori specialistici.

Solidarietà dell’AIAF ai colleghi dell’Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma. Raccolta fondi e iniziative a loro favore.

L’AIAF Nazionale ed in particolare l’AIAF Emilia Romagna esprimono la loro vicinanza alle Colleghe e ai Colleghi colpiti anche professionalmente dai recenti reiterati fenomeni sismici.

Le cronache di stampa non fanno giustizia degli enormi disagi patiti dagli avvocati delle zone interessate, in particolare di quelli che hanno lo studio professionale nelle c.d. zone rosse, alle quali è interdetto l’accesso e dunque si trovano nell’impossibilità di onorare scadenze ed adempimenti occasionati dal patrocinio, compresi i contatti con i clienti anche essi magari colpiti dagli eventi.

Ai fini di una concreta solidarietà, l’AIAF invita:

–  i soci ad aderire alla raccolta fondi dedicata agli Avvocati ed istituita ad iniziativa del CFN, inviando contributi al conto corrente intestato a Consiglio Nazionale Forense, via Del Governo Vecchio n. 3, ROMA, acceso presso Banca Nazionale del Lavoro, IBAN IT 94 P010 0512 9000 0000 0000 669, causale: emergenza sisma Emilia;

– i Colleghi domiciliatari di procedimenti di cui i dominus abbiano lo studio principale ovvero la residenza nelle zone colpite dal terremoto ed identificate secondo il decreto qui allegato ad attivarsi per la ricostruzione di fascicoli, comprese scadenze ed adempimenti e visitare il sito del Consiglio degli Ordini interessati  (Bologna, Ferrara, Mantova, Modena, Reggio Emilia, Rovigo), per reperire i nuovi eventuali recapiti professionali dei Colleghi e individuare le singole iniziative in corso;

– mettersi a disposizione per ogni segnalazione ed iniziativa concreta di solidarietà forense.

Avv. Milena Pini        e            Avv. Daniela Abram

Presidente AIAF      Presidente AIAF Emilia Romagna