SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE – BIENNIO 2015/2016

Le domande di iscrizione alla Scuola di alta formazione specializzazione, per il biennio 2015/2016, dovranno pervenire alla segreteria nazionale AIAF entro il 13.03.2015.

Bando di iscrizione alla Scuola di Alta Formazione in Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori  “Milena Pini” – BIENNIO 2015/2016

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Regolamento Scuola di Alta Formazione in Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori  “Milena Pini” – BIENNIO 2015/2016

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Domanda d’iscrizione alla Scuola di Alta Formazione in Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori  “Milena Pini” – BIENNIO 2015/2016

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Programma Scuola di Alta Formazione in Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori  “Milena Pini” – BIENNIO 2015/2016 – in attesa di definitiva approvazione da parte del CNF

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D.L. N. 132 del 12.09.2014 (misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di giustizia civile). Emendamenti proposti dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative e riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense (AIAF, AMI, CAMMINO, OSSERVATORIO, UNCM)

D.L. N. 132 del 12.09.2014 (misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di giustizia civile).
Emendamenti proposti dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative e riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense (AIAF, AMI, CAMMINO, OSSERVATORIO, UNCM)

art. 2
rubrica: correggere avvocato al plurale
comma 1: sostituire le parole “un avvocato” con “da avvocati”
comma 2: al termine aggiungere le parole “e non superiore a tre mesi, salvo diverso accordo”
comma 5: le parole “di un avvocato” sostituite da “degli avvocati delle parti”.

art. 3
comma 6: sostituire il primo capoverso, sino alle parole “A tale fine …”, con il seguente: “Il beneficio del patrocinio a spese dello Stato si applica anche nella procedura di negoziazione assistita alla parte che si trovi nelle condizioni per l’ammissione secondo le disposizioni vigenti”.

art. 6
rubrica: sostituire “da un avvocato” con le parole “da avvocati”.
comma 1 e 2: eliminare e sostituire con:
comma 1: “La convenzione di negoziazione assistita da avvocati può essere conclusa al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio
anche per quanto riguarda gli accordi relativi ai figli nati dentro o fuori dal matrimonio., e negli eventuali successivi procedimenti di modifica, revisione o di cui agli artt. 8, 9bis, 12 bis e 12 ter, L. n° 898/1970”.
comma 2: “l’accordo raggiunto a seguito della convenzione, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, viene depositato a cura di questi entro il termine di giorni dieci, nella cancelleria del giudice compente che provvede all’omologazione in camera di consiglio, previo parere del P.M.; la mancata omologazione da luogo al procedimento di cui all’art. 158, co. 2, c.c.; l’accordo acquista efficacia con l’omologazione”.
commi 3, 4 e 5: implicitamente da eliminare.

art. 11
comma 1, sostituire la parola “copia”, con la parola “comunicazione”.

art. 12
da eliminare integralmente

Osservazioni e proposte sul decreto-legge n. 132 del 12.09.2014 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di giustizia civile)

Osservazioni e proposte sul decreto-legge n. 132 del 12.09.2014 (Misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di giustizia civile)

In data 29 settembre si sono riunite nella sede del Consiglio Nazionale Forense le 5 associazioni specialistiche più rappresentative in materia di famiglia e minorenni: AIAF, AMI, Cammino, Osservatorio, UNCM.
I rappresentanti hanno esaminato il D.L 132/2014 in oggetto ed hanno condiviso la necessità di alcuni emendamenti che si riportano nell’allegato, fermo restando che in nessun caso in materia di famiglia, minorenni il previo esperimento della procedura di negoziazione assistita dagli avvocati potrà costituire motivo di improcedibilità, ne possono applicarsi le sanzioni di cui all’art.4 conseguenti alla mancata risposta o al rifiuto dell’invito a stipulare la convenzione.

Sostanzialmente ed in estrema sintesi:
– Modifiche all’art. 2: si è ritenuto di chiarire meglio che la procedura di negoziazione assistita deve prevedere la presenza degli avvocati di tutte le parti e di inserire un termine di durata massima della stessa
– Modifiche all’art. 3: si è ritenuto di chiarire meglio che il beneficio del patrocinio a spese dello stato deve essere concesso anche per la procedura di negoziazione assistita che altrimenti sarebbe una procedura possibile solo per gli abbienti;
– Modifiche all’art. 6: si è ritenuto che la definizione consensuale di separazione, divorzio, possa anche includere i procedimenti con figli minori o incapaci o portatori di handicap nonchè quella di affidamento e mantenimento dei figli anche dei genitori non coniugati, ma debba comunque ricevere l’omologa del tribunale, previo parere del PM; in caso che il giudice non omologhi, la procedura (convocazione delle parti) dà luogo al procedimento previsto all’art. 158 c.c., 2 co.; l’accordo acquista efficacia con l’omologazione. La modifica è resa necessaria anche per le procedure riguardanti coppie coniugate senza figli o con figli maggiorenni e indipendenti economicamente anche in relazione a una serie di disposizioni oggi vigenti ed, in particolare, all’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero in tutte le cause matrimoniali e riguardanti i figli minorenni la cui necessità è stata anche ribadita dalla Corte Costituzionale.
Conseguentemente sono state eliminate tutte le previsioni che divengono inutili e, quindi, i commi 3, 4, e 5.
– Modifiche all’art. 11: è stato previsto che l’avvocato invii comunicazione delle procedure concluse con la procedura di negoziazione assistita e non la copia delle stesse, per motivi di privacy degli interessati (non è infatti né utile né opportuno che i contenuti siano inviati ai
Consigli dell’Ordine di appartenenza; per il monitoraggio è sufficiente che i Consigli sappiano quante procedure ci sono state e con quale oggetto);
– Modifiche all’art. 12: è stata eliminata integralmente la procedura dinanzi all’Ufficiale civile, perché incompatibile con una serie di disposizioni di legge (tra le quali sia quella relativa all’intervento obbligatorio del PM, prima ricordata, sia quella in materia di controllo giurisdizionale sull’assegno divorzile erogato una tantum). In ogni caso, diverrebbe una procedura inutile che ricalcherebbe quella dell’art. 6 dovendo essere necessariamente prevista
l’assistenza degli avvocati. Infatti i congegni patrimoniali sottesi agli accordi di separazione e di divorzio -e comunque in materia di tutela di figli- sono delicati perché vi possono essere pressioni del coniuge forte nei confronti del coniuge debole; spesso gli accordi raggiunti direttamente dalle parti non sono coerenti con la normativa, ingenerano successivamente contenzioso, e non si sviluppano su un piano di pari dignità e pari garanzie. La formalizzazione davanti all’Ufficiale di Stato civile non potrebbe insomma prescindere dall’assistenza degli avvocati e la procedura prevista dall’art. 12 diverrebbe quindi un’inutile duplicazione della procedura di negoziazione assistita dagli avvocati di cui al precedente art. 6.

Ai soci AIAF

Cari Colleghi,

siamo ai primi giorni di Settembre e tutti sarete rientrati nei vostri studi, desiderosi di notizie sul futuro della giustizia e dell’avvocatura e su quello della nostra Associazione.

In questi giorni l’AIAF gode di una particolare attenzione per un risultato conseguito da una nostra validissima socia in tema di diritti della persona;  il suo generoso richiamo all’AIAF, ha indotto molti a ritenere che l’AIAF in quanto tale abbia tutelato in giudizio quei diritti, ottenendo un provvedimento che ha acceso non poche speranze per molte persone, che si sono anche rivolte a noi chiedendo l’assistenza legale.

Occorre innanzitutto riconoscere alla collega il merito per il risultato ottenuto, ma chiarire che l’AIAF non svolge azione in giudizio e neppure funge da tramite per incarichi professionali.

La nostra è una Associazione radicata sul territorio e i nostri soci sono conosciuti per l’alto livello di specializzazione e per la cultura della mediazione che trasfondono nell’attività professionale, ma soprattutto per l’impegno nella tutela dei diritti relazionali delle persone, sia in sede giurisdizionale nel quotidiano lavoro, sia, e questo attraverso l’associazione, in sede politica.

Penso di fare cosa grata a Tutti, allegandovi la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma e una nota alla stessa, che affronta il tema della genitura in una coppia omosessuale.

Doverosamente ricordando la necessità, da molti manifestata, di impegnare l’associazione, sin dal prossimo Direttivo Nazionale di fine settembre, in una riflessione approfondita e non convenzionale sui temi che la sentenza affronta, con particolare attenzione all’interesse, attuale e futuro, dei bambini.

Luisella Fanni

Presidente AIAF

Riforme Giustizia Civile

Cari soci,

in allegato alla presente troverete i testi sulla riforma della Giustizia civile che il Consiglio dei Ministri ha approvato nella seduta del 29 agosto u.s..

Sono state accolte molte delle richieste dell’AIAF, avanzate nel corso delle audizioni innanzi alle Commissioni Giustizia di Camera e Senato  e durante la partecipazione ai tavoli di lavoro con il Ministro della Giustizia, che ha ricevuto l’AIAF proprio sui temi processuali e ordinamentali  del diritto di famiglia e delle persone; sono stati utilizzati non pochi dei nostri elaborati, con una completa inversione di rotta rispetto all’iniziale intenzione del Governo di potenziare il Tribunale per i minorenni istituendo il Tribunale della famiglia su base distrettuale, sul modello disegnato dal legislatore del 1934.

Verranno istituite invece le sezioni specializzate per le persone e la famiglia presso ogni Tribunale ordinario, mantenendo su base distrettuale alcune materie (tra cui l’adozione) ma sempre incardinate in sezioni distrettuali del Tribunale ordinario.

Non dovrebbero esserci Giudici Onorari nella  Giustizia delle relazioni familiari.

Noterete dalla lettura della bozza come siano stati ripresi numerosi passaggi dai documenti ufficiali AIAF.

Certamente c’è ancora molto cammino da fare, per es. sulla competenza agli ufficiali dello stato civile di separazioni e divorzi consensuali e le relative modifiche, o la negoziazione assistita solo se non ci sono figli e senza omologa, previste nella bozza di decreto legge, in contrasto con le nostre richieste e, soprattutto, con i diritti delle persone  costituzionalmente garantiti. Sul punto l’AIAF si è già attivata per ottenere le giuste modifiche, prima o in sede di conversione del decreto.

Avremo tempo di studiare a fondo i documenti che esprimono i contenuti dell’iniziativa del Governo per valutare quale debba essere la nostra posizione; ma è certo che oggi possiamo apprezzare i  risultati raggiunti, che appartengono a tutta l’Associazione, nessuno escluso, e a tutti coloro che vi hanno riversato impegno negli anni e  hanno contribuito col lavoro quotidiano a costruire quel patrimonio di competenza che ci ha reso autorevoli nell’interlocuzione politica.

Luisella Fanni

Presidente AIAF

NO AL TRIBUNALE DELLA FAMIGLIA, SI ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE!

Il 16 luglio 2014 il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, in sede ufficiale in occasione della Cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2014 del CNF, ha confermato le gravi dichiarazioni contenute nella scheda relativa alle “Proposte di interventi in materia di processo civile per la famiglia e le imprese”, già pubblicata sul sito del Ministero.
L’AIAF SI OPPONE AD UN INTERVENTO CHE DI FATTO COSTITUIREBBE IL RIPRISTINO, E FINANCHE L’AMPLIAMENTO  DELLE COMPETENZE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI, affidandogli quelle già attribuite al tribunale ordinario (diritti delle persone, e in particolare i minori, e i diritti della famiglia, tra cui separazioni, divorzi e in genere il contenzioso legato alla crisi delle relazioni familiari), VANIFICANDO GLI EFFETTI DELL’EPOCALE RIFORMA DELLA FILIAZIONE, APPENA ENTRATA IN VIGORE, E RIBADISCE LE PROPRIE PROPOSTE

Per una Riforma processuale e ordinamentale del diritto di famiglia, delle persone e dei minori

L’AIAF da anni  sollecita una compiuta riforma processuale e ordinamentale del diritto di famiglia che possa agevolare il rilancio dell’efficienza del processo e contestualmente garantire la piena tutela dei diritti primari di rango costituzionale, propri di questa materia, evidenziando al riguardo la necessità che tutte le relative controversie siano trattate davanti ad uno stesso giudice.
E’ proprio per questa ragione che l’AIAF ha sempre ritenuto e continua a ritenere necessaria e indispensabile l’istituzione delle Sezioni Specializzate in diritto delle persone e della famiglia presso ogni Tribunale e Corte d’Appello, così come già avviene da tempo per le controversie di lavoro, che dovranno essere composte esclusivamente da giudici ordinari a norma dell’art. 1 c.p.c. Ciò per assicurare anche l’effettiva tutela dei diritti e la loro concreta attuazione. In questo contesto esprimiamo la nostra posizione contraria alla previsione di attribuire all’ufficiale di stato civile il ruolo di raccogliere direttamente la dichiarazione delle parti di separarsi e divorziare, neppure in assenza di figli, in quanto i diritti delle persone adulte non sono di rango inferiore rispetto a quelli dei minori.
La previsione delle Sezioni Specializzate risulta oggi ancor più ragionevole e coerente in considerazione della recente riforma della geografia giudiziaria.
L’AIAF prende atto che il ministro Orlando intende dedicare attenzione al tema delle relazioni familiari tanto da ipotizzare una corsia preferenziale per la loro tutela giurisdizionale.
Tuttavia non può che destare grave preoccupazione e allarme nell’avvocatura specializzata e nei cittadini quanto si legge nella scheda relativa alle “Proposte di interventi in materia di processo civile per la famiglia e le imprese” pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia aggiornato all’8 luglio 2014, laddove si fa riferimento ad un “Tribunale per la famiglia e per i diritti della persona” quale “struttura organizzativa nella quale far confluire anche le professionalità che si sono formate nell’esperienza del Tribunale per i Minorenni, una risorsa da non disperdere ma da valorizzare” addirittura proponendo “di intervenire allargando lo spettro delle attuali competenze attribuite ai tribunali per i minorenni, includendo anche competenze oggi attribuite al tribunale ordinario (diritti delle persone, e in particolare i minori, e i diritti della famiglia, tra cui separazioni, divorzi e in genere il contenzioso legato alla crisi delle relazioni familiari)”.….“Viene così istituita una specifica articolazione giudiziaria i cui componenti si occuperanno della famiglia e delle persone in via esclusiva, così dall’acquisire un elevato tasso di specializzazione”.
L’AIAF ribadisce il proprio netto dissenso all’introduzione di un organo diverso dal Tribunale Ordinario, composto oltre che da giudici togati anche da altre figure giudicanti estranee alla giurisdizione ordinaria, che non ha dato e non dà buoni risultati in termini di risoluzione tempestiva delle ordinarie controversie e della garanzia e tutela dei diritti anche processuali dei cittadini, ciò in evidente violazione del giusto processo.
Tale giurisdizione, quando è stata competente, ha manifestato la propria incapacità ad affrontare anche  le istanze di carattere economico patrimoniale riguardanti il minore.
Peraltro un intervento legislativo di questo genere sarebbe in contrasto con il principio di certezza del diritto poiché nel dicembre 2012 l’ordinamento italiano, con la L. 219, ha varato un’importante riforma in tema di filiazione, che ha attribuito al giudice ordinario la competenza a definire la gran parte delle controversie familiari prima di competenza del tribunale per i minorenni.
Tale legge è considerata unanimemente un punto fermo sul quale fondare i futuri interventi legislativi che non può essere messo in discussione.
Quanto alla composizione dell’organo giudicante, esistono già disegni di legge che prevedono che le sezioni specializzate destinate alla tutela dei diritti delle persone, dei minori e delle relazioni familiari, personali e patrimoniali possano essere assistite nel compimento di accertamenti tecnici dai componenti di una commissione creata presso il T.O., nelle forme previste per la CTU nel processo civile e con la loro esclusione da qualsiasi partecipazione ad attività di contenuto decisorio (lett. I art. 2 ddl 194).
L’istituzione di un giudice unico per la tutela della persona e delle relazioni familiari nel contesto dei Tribunali Ordinari e con un ambito territoriale non maggiore delle attuali circoscrizioni circondariali è oggi tanto più necessario tenuto conto delle recenti pronunce della CEDU, della Corte Costituzionale e dei giudici di merito e di legittimità, per esempio in materia di fecondazione eterologa, accertamento delle origini per gli adottati, divorzio coatto in caso di cambiamento di sesso, di unioni civili.
Atteso che la competenza del giudice monocratico comporta l’accelerazione del procedimento e lo snellimento dei ruoli, si ritiene debba essere espressamente indicata la deroga alla previsione dell’art. 50 bis n. 1 c.p.c., consentendo la decisione in composizione monocratica pur con l’intervento obbligatorio del P.M.
L’AIAF, che da tempo ha elaborato uno schema processuale finalizzato alla pronuncia dei provvedimenti anche definitivi nel termine di tre/quattro mesi dalla domanda, resta pertanto a disposizione per un contributo  tecnico – giuridico.

Deliberato del Comitato Direttivo Nazionale AIAF

Roma, 12 luglio 2014

Il 25 giugno 2014 è entrato in vigore il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.

Il 25 giugno 2014 è entrato in vigore il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.
Tra le principali novità vi è il differimento al 31.12.14 dell’obbligatorietà del deposito telematico degli atti per i processi pendenti e un nuovo aumento degli importi del contributo unificato.
L’importo del contributo unificato dovuto per i procedimenti di separazione e divorzio è aumentato da euro 85,00 a euro 98,00 per i giudizi contenziosi e da euro 37,00 a euro 43,00 i giudizi instaurati su domanda congiunta.

Approvato dalla Commissione Giustizia della Camera il ddl 1589 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori,

Il 25 giugno 2014 e’ stato approvato dalla Commissione Giustizia della Camera il ddl 1589 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all’Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno. (C. 1589-A, relatori: FERRANTI; per la II Commissione; NICOLETTI, per la III Commissione).
Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

7′ rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia 2013-2014

Il 17 giugno a Roma presso l’Aula del Consiglio Camera di Commercio e’ stato presentato il 7′ rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia 2013-2014, alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, e dell’Autorita’ Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Vincenzo Spadafora.
Hanno lavorato alla stesura del Rapporto le 87 associazioni che fanno parte del network, tra cui l’AIAF.
http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/VIIrapportoCRC.pdf
Per l’AIAF hanno partecipato ai lavori l’Avv. Luisella Fanni, Presidente AIAF e l’Avv. Manuela Cecchi, Presidene AIAF Toscana.