Tribunale Minorenni Bologna, ordinanza 5.3.2015 Sottrazione internazionale di minori – percorso di mediazione familiare – ammissibilità – superiore interesse del minore
Il sig. X, lamentando il mancato rientro negli Stati Uniti dei figli minori, che si trovavano (e si trovano tutt’ora) in Italia con la madre, ha adito l’Autorità centrale statunitense richiedendo il rimpatrio dei succitati minori, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980; la competente autorità statunitense trasmetteva quindi gli atti al Ministero della Giustizia che, dopo una sommaria disamina, riteneva di trasmettere tutto l’incartamento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, affinchè si pronunciasse circa la prospettata illecita sottrazione dei minori in violazione delle prerogative genitoriali del padre.
Il TM ha ritenuto che la strada migliore fosse quella di suggerire alle parti l’intraprendersi di un percorso di mediazione familiare, ritenuto ammissibile ed invero opportuno.
Nel caso di specie, se anche la procedura attivata ha come obiettivo quello di assicurare l’immediato rientro dei minori negli Stati Uniti, è anche vero che al giudice minorile si impone anche una pregnante indagine circa il modo in cui possa concretizzarsi il superiore interesse del minore.
Afferma il Giudice, in merito all’opportunità di definire bonariamente la vicenda tramite l’ausilio dello strumento della mediazione familiare, che “e’ evidente che una decisione nel merito circa la sussistenza o meno della sottrazione internazionale comporterebbe, in caso positivo, l’ordine di ricondurre immediatamente i minori negli Stati Uniti (..), e in caso negativo un non luogo a provvedere che lascerebbe comunque insoluti i conflitti tra coniugi, conflitti che si riverbererebbero in maniera del tutto negativa sui due minori “oggetto” della controversia. La decisione definirebbe la lite ma non chiuderebbe il conflitto”.
