15 Novembre 2015 | Giurisprudenza Legislazione e giurisprudenza Sentenza Tribunale

Tribunale di Milano, Sez. IX Civ. sentenza 15 luglio 2015 Separazione personale – prescrizioni ai genitori di seguire un percorso terapeutico – lesive della libertà di auto-determinazione – invito rivolto ai genitori in funzione della tutela del minore Mantenimento diretto del minore e assegno c.d. perequativo

Tribunale di Milano, Sez. IX Civ. sentenza 15 luglio 2015
Separazione personale – prescrizioni ai genitori di seguire un percorso terapeutico – lesive della libertà di auto-determinazione – invito rivolto ai genitori in funzione della tutela del minore
Mantenimento diretto del minore e assegno c.d. perequativo

Nel caso di specie, il Tribunale ha invitato i genitori di una minore, su indicazione della CTU, a proseguire i percorsi psicologici di supporto individuale che hanno in essere con i propri professionisti privati.
Il Tribunale ha richiamato la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 13056 del 1 luglio 2015 che ha stabilito che “la prescrizione ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale e ad un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme è lesiva del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta l’imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari”.
Il Giudice, pertanto, mantiene solo il potere di disporre percorsi di supporto anche di tipo psicologico e terapeutico per il minore quando ritenuti necessari a tutela del percorso di sana crescita del minore stesso.
Il Tribunale, nel caso di specie, ha ritenuto di aderire all’orientamento della Suprema Corte ritenendo tuttavia di poter ancora segnalare alle parti la necessità di intraprendere determinati percorsi di supporto personale anche di tipo terapeutico, soprattutto all’esito di approfondimenti tecnici disposti al fine di individuare gli interventi necessari ad una corretta crescita del minore.
Il Tribunale ha formulato un invito ai genitori che ritiene non lesivo della loro libertà personale, in quanto rimesso alla libertà di scelta dell’adulto genitore, ma pur sempre funzionale alla tutela dell’interesse e dell’equilibrio psicofisico del figlio minore e che potrà avere conseguenze per il genitore non responsabile, tutte le volte in cui le sue libere legittime scelte si traducano in comportamenti pregiudizievoli per il figlio, come si ricava inequivocabilmente dalle disposizioni di cui all’art. 337 ter c.c. e 333 c.c.
Nel caso di specie, inoltre, è stato stabilito il collocamento prevalente della minore presso il padre, con pressochè uguali tempi di permanenza presso i due genitori. In punto di assegno di mantenimento, il Tribunale ha stabilito che, fermo l’obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto della figlia nei periodi di permanenza presso di sé, debba essere posto a carico del padre un da corrispondere alla madre. Il Tribunale ritiene, infatti, richiamando un proprio precedente orientamento che”(…) in caso di situazioni economiche dei genitori complessivamente considerate particolarmente sperequate, il giudice, per garantire che il minore goda dello stesso tenore di vita, sia con il padre che con la madre, può porre a carico dell’uno (anche se collocatario) l’obbligo di versare all’altro un emolumento economico da destinare a quelle esigenze essenziali del figlio – in ragione del tenore di vita goduto – che, altrimenti, il genitore debole non potrebbe garantire”.