TAR Sicilia, sezione staccata di Catania (sezione terza), sentenza n. 03188/2014 REG. RIC. del 16.12.2015 Separazione giudiziale – istanza di accesso alla documentazione economico – contabile del coniuge all’Agenzia delle entrate – ammissibile
TAR Sicilia, sezione staccata di Catania (sezione terza), sentenza n. 03188/2014 REG. RIC. del 16.12.2015 Separazione giudiziale – istanza di accesso alla documentazione economico – contabile del coniuge all’Agenzia delle entrate – ammissibile
Nel caso di specie, un marito ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di esercitare il diritto di accesso con riferimento ai documenti fiscali della moglie, al fine di dimostrare, nel giudizio di separazione giudiziale in corso con la moglie, le concrete disponibilità reddituali e le risorse economiche di quest’ultima e di contrastare il diritto del coniuge all’assegno di mantenimento, nonché di stabilire l’esatto ammontare dell’assegno per la figlia.
L’Amministrazione aveva consentito un accesso solo parziale delle dichiarazioni dei redditi limitato al solo quadro RN, riepilogativo dell’ammontare complessivo dei redditi.
Il TAR ha dichiarato accessibili tutti i documenti richiesti da parte ricorrente, rammentando che, secondo quanto stabilito dall’art. 22 della L. n. 241/1990, come novellato dall’art. 15 della L. 11.2.2005, il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. Attese le sue finalità di pubblico interesse, l’accesso costituisce principio generale dell’attività amministrativa, e tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli inidcati all’art. 24, commi 1,2,3,5 e 6.
