La mediazione obbligatoria entra in vigore il 20 marzo 2011
Il Senato, nella seduta del 26.2.2011 ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.
La mediazione obbligatoria entra quindi in vigore il 20 marzo 2011, con l’eccezione del rinvio di 12 mesi per le sole controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
L’immediata entrata in vigore della mediazione obbligatoria riguarda anche le controversie relative alla divisione dei beni in comunione, al diritto successorio e dei patti di famiglia, materie complesse che notoriamente richiedono da parte degli avvocati e dei giudici una specifica competenza in materia, ma che il Ministro della Giustizia non esita ad affidare nelle mani di mediatori ai quali non si richiede alcuna specifica formazione, neppure quella giuridica di base.
Il Ministro della Giustizia, insensibile alle richieste di modifica del Dlgs 28/2010 avanzate dall’Avvocatura, cui non presta alcun credito, ha invece accolto le richieste delle Confederazioni imprenditoriali, dall’Unione delle Camere di Commercio, dei Consigli nazionali degli Architetti, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dei Geometri e dei Geometri Laureati e degli Ingegneri, soggetti tutti totalmente estranei all’amministrazione della giustizia, che perseguono lo scopo di sottrarre all’Avvocatura compiti e ruoli che le sono assegnati dalla Carta costituzionale.
Le scelte di contenuto e di metodo sin qui effettuate dal Ministro della Giustizia nell’introdurre nella nostra legislazione la mediazione civile, prevista dalla Direttiva UE 2008/52/CE, comportano tra l’altro la grave conseguenza di indurre gli avvocati a non recepire positivamente i metodi di soluzione alternativa al procedimento contenzioso.
L’AIAF, che sostiene l’utilità di questi metodi per la soluzione dei conflitti coniugali e familiari, ritiene che la negoziazione e la mediazione ai fini della conciliazione debbano invece vedere come principali protagonisti le parti e i loro difensori, e l’auspicata definizione del conflitto debba corrispondere ad una mediazione tra i reciproci diritti e interessi.
E’ senza dubbio possibile dare ingresso nella nostra legislazione ad altre procedure di soluzione dei conflitti, alternative al procedimento contenzioso, fondate su criteri che privilegino il ruolo e l’assistenza degli avvocati nel valorizzare l’autonomia negoziale delle parti e il loro potere di autoregolamentazione dei rapporti, rafforzino le funzioni proprie dell’avvocato e la qualità della sua prestazione professionale, e consentano sul piano sociale una “sicurezza giuridica” degli accordi raggiunti senza diminuire le tutele per il cittadino.
Nell’imporre come obbligatorio il ricorso preventivo alla mediazione, senza peraltro prevedere come obbligatoria l’assistenza legale alla parte in mediazione, il Governo ha invece fatto una scelta che ha causato uno scontro frontale con l’intera Avvocatura, che giustamente si è mobilitata a difesa della salvaguardia del diritto di difesa, sancito dall’art. 24 della Costituzione.
L’AIAF, nel ribadire le critiche al Dlgs 28/2010 per evidenti motivi di incostituzionalità, e in attesa della pronuncia del TAR Lazio cui ha fatto ricorso unitamente all’OUA e a Ordini e altre Associazioni forensi, conferma la propria adesione alle manifestazioni di protesta indette dall’Avvocatura per i giorni 16-22 marzo p.v.
Milano, 26 febbraio 2011
