28 Giugno 2011 | Vita professionale

Formazione continua: i crediti devono essere acquisiti ogni anno del triennio di valutazione

Il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato di modificare il comma 3 bis dell’articolo 11 nei termini che seguono: “Nel secondo triennio di valutazione a partire dall’entrata in vigore del presente Regolamento, e cioé per il triennio 2011/2013, i crediti formativi da conseguire sono determinati in complessivi settantacinque, con il minimo di quindici crediti in ciascun anno formativo; dei settantacinque crediti complessivi, almeno quindici nel triennio dovranno essere conseguiti in materia di Ordinamento forense e/o previdenza forense e/o deontologia forense, e, di questi, almeno quattro in ciascun anno formativo”.