Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 7 luglio – 25 settembre 2015, n. 19017 Obbligo di mantenimento dei figli minori – art. 148 c.c. – principio di diritto della proporzionalità nel concorso degli oneri – priorità delle obbligazioni familiari rispetto alle altre
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 7 luglio – 25 settembre 2015, n. 19017
Obbligo di mantenimento dei figli minori – art. 148 c.c. – principio di diritto della proporzionalità nel concorso degli oneri – priorità delle obbligazioni familiari rispetto alle altre
Nel caso di specie, il Tribunale per i minorenni ha affidato la figlia minore alla madre, imponendo al padre la corresponsione di un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili; la Corte d’Appello ha confermato la decisione modificando esclusivamente il regime di visita del padre alla figlia.
Il ricorrente, medico veterinario, ha impugnato la decisione della Corte d’Appello deducendo il fatto che la sua situazione economica, aggravata dalla crisi e dall’esposizione debitoria, non gli rendesse possibile corrispondere l’importo mensile di euro 500,00 per la figlia.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendo che la Corte d’Appello avesse correttamente contestato la verosimiglianza delle dichiarazioni dei redditi del ricorrente, attestanti la percezione di redditi insufficiente anche al mantenimento dello stesso, ritenendo altresì non rilevanti, ai fini della dimostrazione di una situazione di default finanziario, le documentazioni di posizioni debitorie prodotte dal ricorrente.
Da ultimo, la Corte ha rilevato che le posizioni debitorie non legittimano comunque a ridurre la quantificazione del contributo al mantenimento della figlia anche in considerazione della priorità delle obbligazioni familiari rispetto alle altre.
