Corte di Cassazione, sez. I civ., sentenza 9 giugno 2015, n. 11894 Separazione – assegno di mantenimento non omnicomprensivo delle spese straordinarie – imponderabilità ed imprevedibilità
Nel caso di specie, il Tribunale aveva disposto che nell’assegno di mantenimento posto a carico del padre in favore del figlio, prevalentemente collocato presso la madre, fossero forfettariamente incluse le spese straordinarie. Tale statuizione economica è stata confermata dalla Corte d’Appello.
La Cassazione ha censurato la decisione dei giudici di primo e secondo grado di fissare un contributo al mantenimento del minore omnicomprensivo delle spese straordinarie. Sul punto la Suprema Corte si è così espressa “(..) devono intendersi spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicchè la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dalla legge e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare pregiudizio alla prole, che potrebbe essere privata di cure necessarie o di altri indispensabili apporti; pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica delle norme inerenti alla fissazione dell’assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile ed imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell’individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia”.
