Corte d’Appello di Torino, sentenza del 7.6.2016 Rettificazione di attribuzione di sesso – non necessario intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari – art. 2 Cost.
Nel caso di specie, in primo grado, il sig. X aveva chiesto, in via principale, al Tribunale di Vercelli di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile e la rettificazione del prenome, nonché di ordinare all’ASL competente per territorio di coprire gli esborsi che dovrà sostenere per la sottoposizione a trattamenti chirurgici estetici, allegando di essere affetto da disturbo di identità di genere, di avere acquisito fattezze femminili in esito a terapia ormonale finalizzata alla transizione di genere male to female, ma di non essersi sottoposto ad operazione demolitivo – ricostruttiva dei propri organi sessuali riproduttivi.
Il Tribunale di primo grado ha rigettato la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, in ragione della mancata modificazione dei caratteri sessuali primari (gli organi riproduttivi).
Avverso la pronuncia, il sig. X ha proposto gravame.
La Corte d’Appello ha accolto l’appello, condividendo l’affermazione secondo la quale una persona transessuale può raggiungere un equilibrio con i propri organi genitali, tale da non sentire la necessità di adeguarli al proprio sentire sul piano psichico; il non imporre autoritativamente un intervento chirurgico demolitivo / ricostruttivo ad una persona trans che abbia raggiunto un proprio equilibrio tra la sua identità di genere e il suo sesso anatomico, costituisce attuazione del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost.
L’interpretazione del dato normativo fornita dal Tribunale di primo grado è stata travolta dall’orientamento recentemente espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 15138 del 20.7.2015 e dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 221 del 5.11.2015 che afferma che: “l’esclusione del carattere necessario dell’intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un’impostazione che – in coerenza con supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare con l’assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione”.
