Corte d’Appello di Milano, ordinanza 25.07.2016 (25.11.2015) Maternità surrogata: lecita se è garantito il “diritto al ripensamento” della madre biologica – non lesiva della dignità della donna nella misura in cui le venga garantita la possibilità di tenere per sé e riconoscere il bambino, non potendo imporsi alla donna per contratto (né per legge) di usare il proprio corpo a fini riproduttivi e di essere, o non essere, madre – questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 c.c. nella parte in cui non prevede che l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità del figlio minorenne possa essere accolta solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all’interesse del minore stesso
Corte d’Appello di Milano, ordinanza 25.07.2016 (25.11.2015)
Maternità surrogata: lecita se è garantito il “diritto al ripensamento” della madre biologica – non lesiva della dignità della donna nella misura in cui le venga garantita la possibilità di tenere per sé e riconoscere il bambino, non potendo imporsi alla donna per contratto (né per legge) di usare il proprio corpo a fini riproduttivi e di essere, o non essere, madre – questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 c.c. nella parte in cui non prevede che l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità del figlio minorenne possa essere accolta solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all’interesse del minore stesso
Ha suscitato scalpore e vivaci polemiche l’ordinanza con cui la Corte d’Appello di Milano, tra le righe, giunge ad ammettere la pratica della maternità surrogata, laddove si riconosca il diritto della gestante di “ripensamento”, ossia la possibilità di tenere per sé il bambino.
Non sono mancate pesanti critiche a tale provvedimento, che hanno accusato la Corte milanese di aver inventato la “maternità in comodato d’uso”.
La Corte, nel giudicare una vertenza che vedeva coinvolta una coppia italiana che aveva commissionato ad una donna indiana un bimbo tramite maternità surrogata, dopo aver dichiarato irriducibile il contrasto tra la maternità surrogata ed il principio di dignità personale della gestante con riferimento alla mercificazione del proprio corpo se degradato a solo strumento di procreazione per contratto, che la obbliga a disporre del proprio corpo come mezzo per fini altrui e a consegnare il nato ai committenti, in applicazione dell’art. 12 comma 6 L. 40/2004, ha lasciato intendere che potrebbe non ravvisarsi una lesione della dignità della donna qualora le fosse consentito, con una scelta libera e responsabile, di accedere, in condizioni di consapevolezza, alla pratica relazionale della gestazione per altri, in un contesto regolamentato in termini non riducibili alla logica di uno scambio mercantile.
A detta della Corte milanese, dunque, la maternità per terzi potrebbe essere ritenuta lecita, se si riconoscesse la possibilità alla gestante di tenere con sé e riconoscere il bambino, non potendo imporsi alla donna per contratto, né per legge, di usare il proprio corpo per fini riproduttivi, di essere o non essere madre.
Non essendo, tuttavia, stato possibile rinvenire nella fattispecie sottoposta al suo esame detti parametri (scelta libera e responsabile della gestante, condizione di libertà, contesto non riconducibile ad una logica di mercato, ecc), la Corte medesima ha ritenuto di non dover affrontare il dubbio di costituzionalità, paventato da una parte, in ordine all’assolutezza del divieto imposto dall’art. 12, comma 6 L. 40/2004.
La Corte meneghina ha investito, invece, la Corte Costituzionale sotto un diverso profilo: quello della questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 c.c., nella parte in cui non prevede che l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità del figlio minorenne possa essere accolta solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all’interesse del minore stesso.
