Cassazione Civ., Sez. VI, sentenza n. 9816 del 13.5.2015 Curatela inabilitato – liquidazione indennità – non applicazione dell’art. 379 cc – gratuità ufficio curatore
Nel caso di specie, il curatore di un’inabilitata ha chiesto al giudice tutelare la liquidazione di un’indennità ex art. 379 c.p.c., di cui una cospicua somma per compensi professionali relativi all’attività stragiudiziale svolta nell’interesse dell’inabilitata. Il giudice tutelare ha liquidato una somma inferiore a quella richiesta dal curatore che, oltre a proporre opposizione ai sensi dell’art. 170 D.P.R. n. 115/2002, proponeva reclamo ex art. 739 c.p.c. dichiarato inammissibile dal Tribunale in composizione collegiale. In particolare, il Collegio ha affermato che il provvedimento del giudice tutelare non era censurabile, non essendo configurabile in capo al curatore un diritto di ricevere l’indennità richiesta, attesa la discrezionalità nell’an e nel quantum del provvedimento reso ai sensi dell’art. 375 (recte, 379) c.c., in considerazione della sostanziale gratuità dell’ufficio di curatore.
La Cassazione ha confermato il decreto sostenendo che l’art. 379 c.c., che prevede al II comma che il giudice tutelare possa assegnare un’equa indennità in considerazione dell’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, menziona il solo tutore del minore e nessun’altra disposizione ne estende l’applicazione al curatore dell’inabilitato a cui si applicano le disposizioni sulla curatela dei minori emancipati. “Poiché al curatore del minore emancipato non si applica l’art. 379 c.p.c. né altra norma prevede indennità di sorta in suo favore, ugualmente il curatore dell’inabilitato non ha diritto ad alcuna indennità, nemmeno in considerazione dell’entità del patrimonio o della difficoltà dell’amministrazione”.
