Cassazione Civ., sez. II, sentenza n. 9237 del 7.5.2015 Compenso avvocato – trattative per separazione consensuale – attività stragiudiziale esorbitante dal mandato – consenso prestato in via presuntiva – liquidazione compenso oltre i minimi tariffari – onere del cliente provare l’imperizia
Il Giudice di Pace, in accoglimento della richiesta di un avvocato, ha condannato la cliente al pagamento di una somma a saldo di prestazioni stragiudiziali rese nella trattativa relativa alla prospettata separazione personale della convenuta dal marito.
La convenuta ha presentato appello al Tribunale, che ha rigettato l’appello principale accogliendo parzialmente l’appello incidentale dell’avvocato, liquidando un importo superiore ai minimi tariffari per alcune voci della notula.
L’appellante, in particolare, si doleva del fatto di aver conferito mandato all’avvocato esclusivamente per introdurre un giudizio di separazione con addebito, mentre lo stesso avrebbe avviato una serie di trattative con il coniuge ed il suo commercialista per addivenire ad una separazione consensuale, esorbitando dal mandato ricevuto. L’appello principale è stato rigettato sul presupposto che fosse emersa in giudizio la prova in via presuntiva del consenso prestato dalla cliente alla coltivazione delle trattative e, quindi, del conferimento di un incarico di cura di affari ben più ampio di quello che la cliente sosteneva di aver affidato all’avvocato. La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione in secondo grado del Tribunale.
In merito alla liquidazione del compenso oltre i minimi tariffari, la Cassazione ha affermato che “in tema di liquidazione del compenso per l’esercizio della professione forense, è il cliente che deve fornire la prova che l’avvocato abbia svolto l’attività difensionale affidatagli con imperizia o comunque con impegno inferiore alla comune diligenza, altrimenti le singole voci ben possono essere liquidate sopra il minimo tariffario. Solo se chieda compensi al di sopra dei massimi previsti, il professionista deve fornire, a norma dell’art. 2697 c.c., la prova degli elementi costitutivi del diritto fatto valere, cioè delle circostanze che nel caso concreto giustifichino detto maggiore compenso, restando in difetto applicabile la tariffa nell’ambito dei parametri previsti”.
