15 Febbraio 2016 | Giurisprudenza Legislazione e giurisprudenza Sentenza Cassazione

Corte di Cassazione, sezione I civ., sentenza 1.2.2016, n. 1863 Legge 898/1970 art. 5 – divorzio – autonomia della domanda di assegno divorzile – no collegamento contestuale fra pronuncia sullo status e sull’assegno divorzile

Corte di Cassazione, sezione I civ., sentenza 1.2.2016, n. 1863
Legge 898/1970 art. 5 – divorzio – autonomia della domanda di assegno divorzile – no collegamento contestuale fra pronuncia sullo status e sull’assegno divorzile

Nel caso di specie, X aveva chiesto il divorzio al tribunale ceco, che l’aveva concesso con sentenza passata in giudicato; aveva proposto anche la domanda di assegno divorzio, domanda che era stata respinta in quella sede prevedendo la legislazione ceca la possibilità di un separato giudizio per le statuizioni di carattere economico. Successivamente X aveva proposto giudizio in Italia per chiedere la concessione dell’assegno divorzile: il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo la domanda improponibile ai sensi della Legge n. 898/1970 che non consentirebbe la proposizione di un giudizio inteso al riconoscimento di un assegno divorzile al di fuori del giudizio del divorzio.
X ha proposto reclamo che è stato accolto. Controparte ha proposto ricorso per Cassazione.
La Corte ha respinto il ricorso, ribadendo il principio secondo cui la richiesta di corresponsione dell’assegno periodico di divorzio di cui alla Legge n. 898/1970, art. 5, si configura come domanda connessa ma autonoma rispetto a quella di scioglimento del matrimonio, e, pertanto, la parte che, nel corso del giudizio divorzile, non l’abbia ritualmente avanzata ben può proporla successivamente, senza che a ciò sia di ostacolo la ormai intervenuta pronuncia di scioglimento del vincolo di coniugio, operando il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile con esclusivo riferimento alla domanda fatta valere in concreto, ma non anche relativamente ad una richiesta diversa nel petitum e nella stessa causa petendi, come appunto quella di riconoscimento dell’assegno rispetto a quella di divorzio), che la parte ha facoltà di introdurre o meno nello stesso giudizio. Ciò tanto più considerando l’autonomia del giudizio sullo scioglimento del matrimonio da quello sulle condizioni economiche del divorzio vigente nell’ordinamento ceco in cui la sentenza sullo status è stata pronunciata.
La ratio dell’art. 5 della legge sul divorzio, del resto, è quella di favorire la contestuale proposizione delle domande, autonome ma conseguenti al giudizio sullo status, che concernono i soggetti più deboli (minori e coniuge sfavorito dal divorzio); sicuramente non è quella di precludere la proposizione di tali domande in un separato giudizio tanto più se la sentenza che trova automatico riconoscimento in Italia è pronunciata in un ordinamento che prevede espressamente tale possibilità.